La votazione popolare del 3 Marzo 2013

No, non è che so che si voterà prestissimo nuovamente. E comunque non sarebbe così presto.
Ma nelle concitate fasi finali di queste elezioni politiche mi rifugio nel commento dei referendum popolari in Svizzera. Sono una talismano di buona politica, antidoto a quella pessima che purtroppo vedo e vivo qui in Italia.
La prima tornata referendaria di quest’anno in Svizzera è fissata per il 3 Marzo, una settimana dopo le nostre elezioni politiche, ed è interessante per due motivazioni, una procedurale e una sostanziale.
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La prima perché in una sola tornata di votazioni sono presenti tutte e tre le tipologie di votazione popolare.
La seconda perché affronta temi di grande attualità anche da noi, e dimostra che dove vige la democrazia diretta si decide anziché riempire pagine di inchiostro e aria di vibrazioni senza costrutto.
I 3 quesiti riguardano una modifica costituzionale richiesta la Parlamento svizzero, una iniziativa popolare e un referendum confermativo chiesto per impedire l’entrata in vigore di una legge approvata dal Parlamento.

La modifica costituzionale è ovviamente soggetta a referendum confermativo obbligatorio. Mi pare interessante ribadire che in Svizzera le modifiche costituzionali possono avvenire unicamente con voto popolare, sia che l’iniziativa della modifica sia parlamentare che nel caso l’iniziativa sia popolare.

L’aspetto tecnico interessante dell’iniziativa popolare è che si porta dietro una controproposta parlamentare indiretta. Abbiamo spiegato, perché è previsto anche per la nostra legge provinciale di iniziativa popolare, cosa sia un controprogetto diretto del legislativo. Se ad una legge di iniziativa popolare il legislativo (il parlamento federale per le leggi federali in Svizzera) ritiene di affiancare una controproposta se vincono i si al cambiamento entra in vigore delle due proposte quella con più si. Se vincono i no sono bocciate entrambe. Il controprogetto indiretto invece entra in vigore se l’iniziativa popolare è respinta, e se contro il controprogetto non viene chiesto un referendum confermativo. In quest’ultimo caso entra in vigore solo se la successiva votazione popolare lo conferma. Risulta interessante il fatto che nel corso delle deliberazioni il Parlamento aveva discusso anche un controprogetto diretto. Questo aveva contenuti differenti rispetto a quello indiretto ma non è stato approvato dal Consiglio Nazionale.

Anche la terza proposta ha un elemento interessante. Questa legge è una risposta indiretta ad una iniziativa attualmente in corso, la c.d. iniziativa per il paesaggio, che è stata sospesa in attesa dell’approvazione di questa legge. L’iter testimonia della ricchezza di dibattito che si sviluppa grazie alle iniziative popolari. Il comitato promotore della iniziativa per il paesaggio aveva infatti richiesto il voto su una particolare testo legislativo. Il Parlamento ha discusso se fare una controproposta, ma ha determinato che la cosa più adeguata sarebbe stato intervenire su altri testi legislativi. Il comitato ha accettato di sospendere l’iter del proprio progetto. Nel caso in cui il controprogetto indiretto venisse approvato ritirerebbe definitivamente la propria proposta. Il controprogetto è stato approvato dal Parlamento, ma un altro gruppo di cittadini ha richiesto che questo venga sottoposto a referendum confermativo. Se questo referendum quindi approverà la legge, l’iter della iniziativa per il paesaggio si fermerebbe definitivamente. Se invece questa legge venisse respinta, in una prossima tornata elettorale verrebbe votata l’iniziativa per il paesaggio.

Ma lasciamo da parte le questioni procedurali, che magari appassionano solo me, e vediamo quali siano i contenuti di questi referendum.
Il primo è una modifica della Costituzione Federale per dare migliori strumenti di intervento legislativo nel campo delle politiche familiari, ed in particolare della conciliabilità tra la vita familiare e quella lavorativa.
Il secondo riguarda una iniziativa popolare denominata “contro le retribuzioni abusive”. L’iniziativa si propone di porre un freno nelle aziende quotate in borsa alle retribuzioni e liquidazioni esageratamente elevate ai manager a prescindere dai risultati economici conseguiti. E anche da loro si parla soprattutto dei manager bancari.
Il terzo referendum mira a bloccare delle modifiche parlamentari alla legge sulla pianificazione del territorio (LPT). Questa legge interviene in vari modi per limitare l’estensione delle zone edificabili, promuovere il mantenimento di aree edificate il più compatte possibile e promuovere il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili.

Come sempre è stato predisposto un opuscolo, che illustra dettagliatamente quanto viene posto in votazione e le posizioni favorevoli e contrarie.
Come vedete sono argomenti attualissimi anche in Italia. Argomenti sui quali in Svizzera, sulla spinta popolare, la politica dibatte e agisce. Da noi a volte dibatte sui giornali ma poi non fa nulla. Sul consumo di territorio per esempio è stato persino proposto un referendum interno al PD per farlo diventare parte della piattaforma programmatica del partito. Nemmeno questa iniziativa ha avuto un qualche effetto pratico. Di fatto il tema è scomparso dalle agende politiche.
Ma vediamo più nel dettaglio con l’aiuto dei testi dell’opuscolo, con qualche parallelo rispetto alla nostra realtà. Per un approfondimento più completo rimando ai collegamenti nel testo.

1- Decreto federale sulla politica familiare

Il nuovo articolo costituzionale incarica la Confederazione e i Cantoni di promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e l’esercizio di un’attività lucrativa o una formazione. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale.

L’essenziale in breve

Conciliare famiglia e lavoro

Oggi sono molte le famiglie in cui entrambi i genitori sono costretti a lavorare o semplicemente desiderano farlo. Chi ha famiglia ed esercita un’attività lucrativa deve però spesso fare i conti con serie difficoltà che possono indurre soprat­tutto le madri a rinunciare loro malgrado interamente o in parte alla vita professionale.

Migliorare le condizioni quadro

Occorre quindi provvedere affinché diventi più facile lavorare o seguire una formazione pur avendo figli. Le condizioni quadro vanno cioè impostate in modo tale che sia più sem­plice conciliare la vita familiare con un’attività lucrativa o una formazione. A tal fine, vanno innanzitutto potenziate le strut­ture di custodia complementari alla famiglia, per esempio gli asili nido, i doposcuola o le mense. Ne trarrà beneficio anche l’economia, dato che in un’ottica economica è impor­tante che al mercato del lavoro partecipi il maggior numero possibile tanto di donne quanto di uomini.

Un nuovo articolo costituzionale

Il Parlamento intende migliorare la situazione attuale, ma ritiene che l’odierna base costituzionale sia insufficiente. Ha pertanto elaborato un nuovo articolo costituzionale che incarica la Confederazione e i Cantoni di promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e l’esercizio di un’attività lucrativa o una formazione. La competenza in materia spetta innanzitutto ai Cantoni, chiamati ad approntare un’offerta sufficiente di posti nelle strutture di custodia com­plementari alla famiglia e parascolastiche. La Confederazione interviene unicamente se necessario, emanando principi a livello nazionale.

Posizione del Consiglio federale  e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sono persuasi che la nuova disposizione possa giovare alle famiglie e concorrere a garantire il benessere generale. Raccomandano pertanto al Popolo e ai Cantoni di accettare il nuovo articolo costitu­zionale.

Già oggi in Svizzera vi è un forte supporto della famiglia e della maternità. La Costituzione prevede questo supporto e intorno al nucleo familiare e ai figli ruota il sistema di supporto sociale esistente. Per cui vi è un reddito garantito per la madre che si deve assentare dal lavoro per il parto e l’assistenza ai neonati, degli assegni familiari e una struttura impositiva che favorisce i nuclei familiari. Il Parlamento però ritiene che non vi sia sufficiente base costituzionale per altre incentivazioni che ritiene indispensabili per meglio conciliare durante la crescita dei figli la vita familiare e quella professionale. In particolare la norma costituzionale serve ad impegnare risorse pubbliche per il finanziamento di asili nido, orario scolastico continuato, doposcuola e mense. La norma, come normale in un paese federale, assegna ai cantoni il compito di disciplinare la materia, lasciando eventualmente alla confederazione compiti di coordinamento e definizione di livelli minimi di servizio.
Per la nostra realtà possiamo osservare due cose. La prima che mentre da noi si parla tanto di cosa si potrebbe fare, gli Svizzeri fanno e cercano anche di migliorarsi. Questo è un effetto del controllo popolare sulle scelte politiche, e sull’allineamento che naturalmente si ottiene tra scelte politiche e volontà popolare grazie alla democrazia diretta. La seconda è l’estrema attenzione prestata al rispetto delle norme. Sebbene qui si tratti di legiferare su questioni ampiamente supportate dalla popolazione, si spinge per far si che l’intervento legislativo avvenga nel pieno rispetto del quadro costituzionale.
Purtroppo da noi il disallineamento tra le scelte legislative concrete e le norme ha dato luogo persino alla differenziazione tra costituzione reale e costituzione materiale. Con tanti saluti allo stato di diritto.

2 – Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»

L’iniziativa intende consentire agli azionisti delle imprese quotate in borsa di esercitare una maggiore influenza sulle retribuzioni versate al consiglio d’amministrazione e alla direzione. Lo scopo è di evitare retribuzioni spropositate e abusive.

L’essenziale in breve

Negli ultimi anni l’opinione pubblica ha criticato in modo anche aspro il fatto che diverse imprese versassero ai propri dirigenti retribuzioni e liquidazioni molto elevate a prescin­dere dai risultati economici conseguiti. In questo contesto è stata lanciata l’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive».

Contenuto dell’iniziativa

Scopo dell’iniziativa è imporre restrizioni alle imprese quo­tate in borsa affinché non possano continuare a remunerare i vertici aziendali con somme spropositate. A tal fine, l’iniziativa propone tre nuove disposizioni: le retribuzioni del consiglio d’amministrazione e della direzione devono essere imperativamente autorizzate dall’assemblea generale degli azionisti; il mandato dei membri del consiglio d’amministra­zione è limitato a un anno; alcune tipologie di retribuzioni, per esempio le liquidazioni e i premi per le acquisizioni di aziende, sono vietate. Inoltre, chi contravviene a queste regole può essere punito.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati respingono l’iniziativa: oltre a comportare un eccesso di regolamentazione, essa metterebbe in discussione uno dei capisaldi della piazza economica elvetica, ossia i principi liberali alla base del diritto societario svizzero. Il Consiglio nazionale non ha invece espresso alcuna raccomandazione di voto. Il Parlamento concorda sulla necessità di disciplinare le retri­buzioni versate dalle imprese quotate in borsa e ha pertanto adottato un controprogetto indiretto. Sostenuto anche dal Consiglio federale, il controprogetto concretizza con una mo­difica di legge le principali rivendicazioni dell’iniziativa, ma rispetto a quest’ultima è complessivamente più moderato.

Anche qui, come in molte parti del mondo, si è assistito a ondate di sdegno verso le retribuzioni astronomiche date ai grandi manager di società quotate, e spesso anche ai c.d. paracadute d’oro che consistono in buonuscite milionarie quando vengono sostituiti, solitamente per aver male gestito l’azienza. Grande clamore in particolare hanno suscitato le retribuzioni dei vertici bancari, assolutamente spropositati soprattutto in un momento in cui i profitti mancano del tutto o vi sono addirittura perdite causate anche dalla gestione di questi manager.
Ma mentre negli altri paesi questo resta un dibattito largamente accademico, in Svizzera, grazie alla democrazia diretta, si avrà comunque una legge sul tema.
Personalmente preferisco la controproposta del Governo. Però è evidente che non vi è nel Parlamento una grande condivisione sul miglior modo di procedere. Questo sia perché non si è riusciti ad elaborare una controproposta diretta, sia perché non vi è una raccomandazione di voto del Consiglio Nazionale, benché il Consiglio Federale e il Consiglio degli Stati dia a sfavore dell’iniziativa e a favore di quella indiretta da loro proposta.

3 – Modifica della legge sulla pianificazione del territorio

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio intende ridurre la superficie delle  zone edificabili sovradimen­sionate e dunque frenare la dispersione degli insediamenti in Svizzera. È un controprogetto indiretto all’iniziativa per il paesaggio. Contro la revisione della legge è stato chiesto il referendum. Se la revisione è respinta, l’iniziativa per il paesaggio sarà sottoposta al voto.

L’essenziale in breve: obiettivo della modifica di legge

In passato diversi Cantoni e Comuni hanno definito zone edificabili sovradimensionate. Spesso tali zone sono edificate in modo sparso, con gli edifici nuovi lontani dai centri urbani. In tal modo aumenta la dispersione degli insediamenti. La modifica della legge sulla pianificazione del territorio punta a distinguere più chiaramente i comprensori edificabili da quelli non edificabili. Si prefigge uno sviluppo compatto degli insediamenti, un migliore utilizzo delle aree dismesse presenti nelle zone edificabili e una riduzione dell’estensione delle zone edificabili sovradimensionate. In futuro le dimen­sioni delle zone edificabili dovranno dipendere dal fabbisogno prevedibile per 15 anni.

Controprogetto all’iniziativa per il paesaggio

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio è stata decisa dal Parlamento quale controprogetto indiretto all’iniziativa per il paesaggio, che chiede di non aumentare la superficie totale delle zone edificabili in Svizzera per 20 anni. L’iniziativa è stata ritirata dal comitato d’iniziativa, a condi­zione che la revisione della legge sulla pianificazione del territorio entri in vigore. Nel caso in cui la presente revisione venga respinta, l’iniziativa per il paesaggio sarà sottoposta al voto popolare.

Motivi del referendum

Contro la revisione è stato chiesto il referendum. Il comitato referendario critica la revisione poiché limiterebbe i diritti di proprietà e provocherebbe un aumento del prezzo dei terreni.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla pianificazione del territorio, che consentirà di contrastare il consumo poco parsimonioso del suolo e la dispersione degli insediamenti.

Il consumo di territorio è un argomento di grande attualità anche in Italia. Sarebbe utile nel nostro dibattito politico entrasse a pieno titolo la discutere la discussione sulle edificazioni compatte, come proposto in Svizzera con questa legge, o di recupero delle aree edificate e non più utilizzate. Purtroppo il consumo di territorio non è ancora parte integrante dei programmi politici, anzi, spesso la politica ha una insana dipendenza proprio dai costruttori edili. E i pochi, ma significativi esempi, quali quelli di Cassinetta di Lugagnano, con il suo piano regolatore che prevede solo recupero di edificazioni esistenti, sono magari additati come esempio, ma poi poco ripresi dalle norme edilizie generali. Se anche noi avessimo gli strumenti della democrazia diretta enti come Italia Nostra, il FAI o il WWF potrebbero essere molto più attivi per la protezione del nostro territorio. E, come dimostrato a Cassinetta, l’appoggio popolare esiste.

Un ultima nota. Non essendoci il quorum il dibattito, come dovrebbe essere normale, è tutto incentrato tra le ragioni del si e del no. Non ci sono patemi o dubbi. Quello che il popolo voterà tra due settimane sarà legge.

I consigli comunali di Trento e Rovereto rifiutano di adeguarsi agli standard europei di democrazia

La prima cosa che si legge di un articolo è il titolo, e i giornali lo sanno bene. Siamo così abituati a vedere titoli eclatanti che poi non corrispondono al contenuto. In questo caso in realtà avviene forse il contrario. Si potrebbe dire che non solo si rifiutano di adeguarsi, ma probabilmente li ignorano completamente. Recentemente, il 5 Dicembre 2012 per Trento e il 15 Gennaio 2013 per Rovereto, i consigli comunali delle due maggiori città della nostra provincia hanno avuto l’opportunità, su sollecitazione dei cittadini, di abolire i quorum per i referendum municipali. La cancellazione del quorum non era l’unica cosa richiesta, ma certamente è stata quella più appariscente, e anche quella più discussa. Purtroppo le resistenze sono state fortissime, e l’obiettivo di cancellare il quorum di partecipazione ai referendum è per ora fallito. Particolare resistenza è stata posta dal partito di maggioranza relativa in consiglio e che esprime i sindaci di entrambe le città: il partito democratico. Che evidentemente troppo democratico non è. Vediamo infatti cosa dichiara Gianni Buquicchio, presidente della Commissione di Venezia, in una audizione presso la III Commissione Permanente (Affari Esteri e Comunitari) della Camera dei Deputati, riguardante problemi di tenuta democratica in Ungheria e Romania, nel primo caso per modifiche alla Costituzione, nel secondo lo scontro istituzionale tra Governo e Capo dello Stato che ha portato al secondo referendum per la revoca del mandato di quest’ultimo:

Noi, come Commissione di Venezia, siamo contrari ai quorum di partecipazione per i referendum perché, in assenza di quorum, c’è più democrazia.

A questo punto molti di voi diranno, ma chi è Gianni Buquicchio, e soprattutto, chi è questa Commissione di Venezia? E chi pensano di essere per dare lezioni di democrazia? Cosa sia la Commissione di Venezia e quale sia la sua storia lo spiega molto bene Gianni Buquicchio stesso all’inizio della audizione in commissione parlamentare, ma in breve si definisce “la fabbrica del diritto costituzionale”. Risulta certamente una definizione altisonante, ma è sicuramente ben meritata.

Sala del Palazzo Ducale di Venezia dove si riunisce la Commissione di Venezia

Sul sito della Commissione di Venezia possiamo trovare questa descrizione:

Istituita nel 1990, la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, è un organo consultivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali.

La Commissione di Venezia è composta da esperti di diritto costituzionale e internazionale, giudici di corti supreme o costituzionali e membri di parlamenti nazionali. La Commissione svolge un ruolo importante nella difesa del patrimonio costituzionale europeo e si è progressivamente evoluta sino a diventare un’istanza di riflessione giuridica indipendente, internazionalmente riconosciuta.

La Commissione è stata particolarmente attiva nei paesi dell’Europa centrale ed orientale, assistendoli nella redazione di costituzioni nuove e di leggi sui tribunali costituzionali, di codici elettorali, di leggi sulle minoranze e di altre disposizioni riguardanti le istituzioni democratiche.

La Commissione non impone leggi, ma sottolinea le eventuali imprecisioni, i possibili rischi o incompatibilità con le norme del patrimonio costituzionale europeo. Spetta poi al paese trarre le proprie conclusioni e trovare la soluzione appropriata.

La Commissione di Venezia estende il suo campo di attività oltre le frontiere del continente europeo. Comprende, in totale, 57 membri. Gli Stati che godono di uno statuto di osservatore presso la Commissione di Venezia sono: Argentina, Canada, Santa Sede, Giappone, Kazakstan, Messico, Stati Uniti e Uruguay.

Il Sudafrica ha uno speciale statuto di cooperazione che equivale a quello di osservatore, ottenuto in seguito all’accordo del 1996 in materia di democrazia e diritto costituzionale.

Come vedete questa Commissione, emanazione del Consiglio d’Europa, è composta da insigni costituzionalisti provenienti da tutti gli stati europei democratici, ed ha una reputazione tale che altri paesi nel mondo hanno chiesto di poterne far parte almeno come osservatori.
Vale la pena di far notare che l’istituzione di questa commissione è stata voluta dall’Italia ed è tuttora presieduta da un italiano.
Inizialmente il grosso del lavoro della Commissione di Venezia è stato assistere nella redazione di nuove costituzioni, o nell’emendamento delle esistenti, i paesi dell’Est Europa dopo la caduta del muto di Berlino e seguire la loro transizione verso la democrazia e l’ingresso nell’Unione Europea.
Ma la Commissione assiste tutti i paesi che ne facciano richiesta dando pareri sulle proposte di revisione costituzionale. Recentemente per esempio lo ha fatto per le modifiche della Costituzione del Belgio.
Vista la loro importanza nel processo democratico, la Commissione ha emesso due Codici di Buone Pratiche. Il primo relativo ai procedimenti elettorali, il secondo ai procedimenti referendari. Le buone pratiche sono il distillato del meglio che la cultura costituzionale europea ha prodotto. Alla luce di queste pratiche vengono analizzati gli strumenti normativi dei vari paesi sui quali la Commissione viene chiamata ad esprimersi.
Per chi è interessato al diritto costituzionale sono certamente documenti la cui lettura è di estremo interesse. Così come per altro molti studi fatti da questa commissione.
Però vediamo cosa dice il CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIERE  REFERENDAIRE (la lingua di estensione originale è il francese, ma è disponibile anche la traduzione in inglese) adottato dal Consiglio per le elezioni democratiche nella sua 19sima riunione (Venezia, 16 Dicembre 2006) e dalla Commissione di Venezia nella sua 70esima sessione plenaria  (Venezia, 16-17 Marzo 2007).

Quorum Sont déconseillés : a. Le quorum (taux minimal) de participation, car il assimile les abstentionnistes aux partisans du non ; b. Le quorum d’approbation (acceptation par un pourcentage minimal des électeurs inscrits), car il risque de créer une situation politique difficile si le projet est adopté par une majorité simple inférieure au quorum exigé.

La traduzione è la seguente:

Quorum

Sono sconsigliati:

a. Il quorum di partecipazione (percentuale minima di aventi diritto al voto) perché assimila gli astensionisti a coloro che parteggiano per il no.

b. Il quorum di approvazione (percentuale minima di si tra gli aventi diritto al voto) perché rischia di creare una situazione politica difficile se la proposta è approvata con una maggioranza semplice inferiore al quorum richiesto.

E qui torniamo al titolo. I Consigli Comunali delle due maggiori città del Trentino hanno avuto modo di adeguare le proprie leggi di autogoverno alle migliori pratiche europee. E hanno fallito. Rifiutandosi appunto di seguire le indicazioni che vengono da un così qualificato forum, che rappresenta il meglio del diritto costituzionale del nostro continente.
La cosa è ancora più sconfortante se teniamo conto che in entrambi i consigli sono presenti vari avvocati. Ovviamente non è necessario che condividano le conclusioni della Commissione di Venezia, ma almeno mostrare di conoscerle a me sembrerebbe indispensabile. Sono questioni da Diritto Costituzionale I.
Credo anche sia un ulteriore caso in cui il mito per cui i rappresentanti politici siano più preparati dei cittadini si dimostra basato sul nulla.

Gli statuti comunali di Rovereto e di Lugano. Una breve comparazione dei diritti di iniziativa popolare.

Domani si dovrebbe discutere della proposta di iniziativa popolare per l’abolizione del quorum nei referendum comunali a Rovereto.

Nelle discussioni avute con i Consiglieri negli incontri di preparazione che avverso i referendum in generale, e al quorum in particolare, vi sono grandi riserve. E il precedente di Trento non fa ben sperare.

Le motivazioni per queste riserve sono varie. Purtroppo devo osservare che queste talvolta nascondono una motivazione più profonda, che è quella di perdere il potere se non di decisione quantomeno di intermediazione tra i cittadini e il funzionamento degli organi (teoricamente) rappresentativi o quelli burocratico-amministrativi. Timore che appartiene sia ai rappresentanti delle maggioranze che quelli delle opposizioni.

Ma in molti casi queste sono obiezioni sincere, che nascono da dubbi e perplessità che hanno una base razionale. Queste però, proprio perché razionali,  sono affrontabili con il ragionamento e l’informazione. Informazione che spesso manca anche alle persone di buona volontà, considerato che la conoscenza della democrazia diretta in Italia è molto limitata.

Non voglio qui ripetere gli argomenti contro il quorum, o genericamente in favore della introduzione degli strumenti di democrazia diretta. Troverete molti riferimenti in articoli di questo blog, o nei suoi link. E molto trovate nel blog di Paolo Michelotto sulle iniziative per Rovereto e sul perché il quorum sia negativo per la partecipazione e in definitiva per la democrazia.

Altri limiti introdotti negli strumenti di iniziativa popolare comunali sono invece più “sottili”. Vanno in effetti a limitare gli argomenti su cui i cittadini possono intervenire, o rendono difficilmente fungibile l’istituto aumentando il numero di firme necessario per lanciare un’iniziativa.

Una delle obiezioni che viene fatta per questi limiti è che non si possono fare referendum su ogni aiuola di fiori, e che comunque i referendum dovrebbero essere uno strumento adito solo “eccezionalmente”. E per questo vengono posti questi limiti, pena, si sostiene, la paralisi decisionale.

Ma entrambe hanno basi deboli. Intanto le iniziative popolari e i referendum riguardano norme di competenza del Consiglio Comunale, e non della Giunta. Quindi riguardano questioni generali. E poi che il referendum venga usato poco o tanto dipende ovviamente anche da quanto le decisioni del Consiglio siano allineate con la volontà popolare. Se il Consiglio rispetta effettivamente il mandato popolare e ne interpreta correttamente la volontà, come dovrebbe essere in democrazia, i cittadini non hanno alcun interesse a chiedere di votare in prima persona. E se anche le minoranze utilizzassero lo strumento per chiedere referendum su questioni che non hanno il supporto della maggioranza dei cittadini si troverebbero presto screditate, perdendo regolarmente. Risulta più semplice fare ostruzionismo in Consiglio che chiedere un referendum.

Per comprendere più direttamente come queste obiezioni siano del tutto infondate è utile confrontare i documenti fondamentali di governo di una città relativamente simile a Rovereto, dove invece questi strumenti sono disponibili per i cittadini da oltre 100 anni. Confronteremo alcuni elementi degli statuti comunali di Rovereto con quelli di Lugano, nel Canton Ticino, cantone “italiano” che tra il resto ha diritti di iniziativa più limitati di quelli che normalmente trovate nei cantoni germanici. Ma oltre alla maggior facilità per la maggior parte di noi leggere uno statuto in italiano piuttosto che in tedesco o francese (o romancio in qualche comune), i Ticinesi sono anche culturalmente più vicino a noi.

Potete scaricare direttamente da qui lo statuto della città di Rovereto, mentre qui quello della città di Lugano, nel Canton Ticino in Svizzera. Per completezza qui trovate il Regolamento Comunale di Rovereto che disciplina, tra le altre cose, i referendum comunali nelle parti operative non coperte dallo statuto. Incluso il quorum che nello statuto non è indicato, come non è indicato il numero delle firme necessario che è precisato nel regolamento.

Le due città sono relativamente simili. Rovereto ha circa 40.000 abitanti, mentre Lugano ne ha circa 60.000. Lugano si è ingrandita relativamente di recente inglobando comuni vicini. Risulta interessante notare come però Lugano abbia circa il 40% di immigrati (il 22%, metà circa, provenienti dall’Italia, il resto da altri paesi). Qui il collegamento alla pagina statistica della popolazione comunale, che ovviamente varierà nel tempo.

Considerato che Rovereto ha circa il 13% di immigrati (dati 2011. Oltre la metà, circa l’8%, proveniente da paesi europei anche extra UE) i cittadini che hanno i diritti civili in materia comunale sono più e meno simili in numero. Però i diritti di iniziativa e referendum sono largamente differenti. E questo senza che Lugano sia divenuta una città ingovernabile. Per curiosità, faccio notare che in molti comuni della Svizzera Romanda anche i residenti non cittadini svizzeri hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Questo non succede ne noi ne in Ticino, a testimonianza della vicinanza culturale.

Prima di guardare l’elemento specifico dei diritti di voto, è interessante notare alcune differenze “strutturali” tra i due statuti.

Una cosa che a me pare interessante è che lo statuto comunale di Lugano cita molto meno i principi di quello di Rovereto, ed è invece molto più dettagliato nel definire il funzionamento di tutti gli organi comunali. Elenca anche in dettaglio tutti gli emolumenti che spettano ai rappresentanti in qualunque organo. Per modificarli si deve modificare lo statuto, che come vedremo, è soggetto a iniziativa popolare e referendum, contrariamente a quello di Rovereto, che oltre a non indicare gli emolumenti è esplicitamente escluso dagli argomenti referendabili.

Poi si nota immediatamente come esista una assoluta separazione di poteri tra l’organo legislativo e quello esecutivo. Cosa che purtroppo non avviene da noi, a nessun livello. Poi si vede come vengano indicati come organo del Comune l’Assemblea Comunale, il Consiglio Comunale e il Municipio (da noi si direbbe la Giunta). Meno ovvio, bisogna per saperlo leggere la Costituzione della Repubblica e del Cantone del Ticino, è che il Consiglio Comunale sia un organo opzionale. Avendo Lugano, come tutti i comuni di una certa dimensione, optato per avere il Consiglio Comunale, il primo articolo determina quali sono i compiti dell’organo “obbligatorio” ossia l’Assemblea Comunale.

Appare evidente come, oltre ad eleggere gli organi rappresentativi, ossia Consiglio Comunale, Municipio (si, eleggono ogni singolo assessore, e viene eletto chi prende più voti, indipendentemente dal partito) e Sindaco, decide (ossia vota) sui referendum e le iniziative popolari. Per referendum si intendono i referendum confermativi, mentre per iniziativa popolare si intendono le proposte di deliberazione comunale fatte dai cittadini.

All’art. 9 sono indicate le materie su cui delibera il Consiglio Comunale. Per comodità di discussione le riporto di seguito, evidenziandole materie che possono essere oggetto di referendum e iniziativa popolare, disciplinati questi ultimi dagli articoli da 41 a 45.

Art. 9
1. Il Consiglio Comunale:

a) adotta i Regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale;
c) approva il preventivo del Comune e dell’Azienda municipalizzata ed il fabbisogno da coprire mediante imposta;
d) adotta e modifica il piano regolatore;
e) autorizza le spese di investimento;
f) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e della sua Azienda, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione;
g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
i) approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
m) abrogato;
n) accorda l’attinenza comunale;
o) nomina i delegati del Comune nei Consorzi, giusta le norme della Legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili;
p) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
q) nomina le commissioni permanenti e speciali;
r) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

2. I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al massimo entro quattro anni dalla medesima.
Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il Consiglio Comunale può concedere una proroga di 2 anni.

Quelli che sono definiti nel punto a) come Regolamenti comunali sono quelle che per noi sono le deliberazioni del Consiglio Comunale. E ovviamente riguardano anche tasse, tributi e tariffe, tra le altre cose. Sono di fatti escluse l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, le nomine e le autorizzazioni per le controversie legali. Ossia gli atti più “esecutivi”, mentre sono compresi tutti quelli “normativi”.

Confrontiamoli con il punto 5 dell’art. 10 dello statuto di Rovereto. L’art. 10 norma i referendum (tutte le forme ammesse) mentre il punto 5 determina gli argomenti esclusi. Per chiarezza sono evidenziati gli argomenti sui quali i cittadini di Lugano potrebbero invece esprimersi.

5. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
c) gli atti relativi al personale del comune;
d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.

Vale la pena di notare che sul punto d) gli aventi diritto al voto a Lugano potrebbero sicuramente esprimersi su Regolamenti che determinino le modalità di nomina e i requisiti anche soggettivi per essere nominati e/o revocati, senza potersi esprimere invece sui singoli nomi. Per quanto riguarda le minoranze, e mi pare ovvio, non possono certo negare alcuno dei diritti che hanno per costituzione o per legge federale o cantonale. Ma questo non lo possono fare nemmeno i consiglieri, ovviamente. Interessante è anche che a Lugano non hanno limiti a esprimersi sull’organizzazione del Comune, e quindi sulle norme generali per i dipendenti. L’inquadramento, gli stipendi, le funzioni, le modalità di assunzione, sono tutte definite o nello Statuto o nel Regolamento Organico richiamato dallo Statuto. E sia Statuto che Regolamento sono possibile oggetto sia di referendum che di iniziativa popolare. Ovviamente non sono soggette a votazione questioni che riguardano la singola persona.

Oltre alla questione dei temi, i cittadini di Lugano si esprimono in maniera molto più incisiva dei cittadini di Rovereto. Prima di tutto a Lugano esiste il referendum abrogativo, fattispecie sconosciuta a Rovereto. Questo significa che a Lugano ogni deliberazione del Consiglio non entra immediatamente in forza, ma solo 45 giorni dopo la pubblicazione della deliberazione sull’albo comunale. In quei 45 giorni i cittadini possono raccogliere 3000 firme per chiedere un referendum abrogativo. Se vengono raggiunte, entro 5 mesi al massimo la deliberazione viene sottoposta a referendum, e se bocciata non entra in vigore.

Inoltre a Rovereto il referendum propositivo esiste, ma anche se la proposta viene votata dalla maggioranza e supera il quorum, il Consiglio può sempre respingerla con il voto dei 2/3 dei Consiglieri. Per i cittadini di Lugano l’iniziativa popolare, una volta votata dalla maggioranza di coloro che partecipano alla consultazione (non c’è quorum), entra invece in vigore direttamente come se fosse stata votata dal Consiglio.

Però l’iniziativa popolare è più articolata. Per esempio può essere fatta una proposta legislativa in forma generica o elaborata. La forma generica permette ai cittadini di non occuparsi della parte formale della proposta. Un esempio potrebbe essere: “vorremmo la realizzazione di un parcheggio da 200 posti a servizio dell’ospedale.” Diviene cura del Consiglio far elaborare un progetto con relativi costi di realizzazione da sottoporre ad approvazione. Però il progetto viene poi votato direttamente dai cittadini invece che dal Consiglio. Il Consiglio avrebbe sempre, come per i progetti presentanti in forma elaborata, la facoltà di proporre un controprogetto. Per esempio potrebbe dire: un parcheggio da 100 posti è più che sufficiente, si può fare così e costa questa cifra. Per arrivare in Consiglio le proposte, oltre che passare al vaglio di ammissibilità, devono raccogliere 3000 firme in 90 giorni. L’art. 43 determina cosa succede alle iniziative che arrivano in Consiglio. Il Consiglio può accoglierle, ossia votare a favore a maggioranza. In questo caso non si da luogo alla consultazione popolare. L’articolo disciplina poi il caso in cui venga opposto dal Consiglio un controprogetto.

Ora vediamo una cosa interessante rispetto ai timori espressi da Consiglieri comunali anche a Rovereto. Come abbiamo visto lo Statuto Comunale di Lugano è emendabile dai cittadini. E contiene materie molto sensibili per i cittadini stessi, inclusi gli emolumenti per tutti gli eletti. Questo statuto è entrato in vigore alla fine del 1989 in sostituzione di quello precedente, dopo aver passato il tempo di esposizione all’albo necessario per un eventuale referendum abrogativo ed essere stato approvato dal Consiglio di Stato, l’esecutivo del Cantone.

E’ stato modificato da allora in ben 129 punti con varie deliberazioni, tutte del Consiglio. Ossia di questo statuto non è mai stato chiesto dai cittadini il vaglio del voto popolare.

Rispetto a Rovereto possiamo notare che l’unico “vantaggio” che ha Rovereto è che servono poco più di 1500 firme per chiedere un referendum comunale, invece delle 3000 di Lugano. Però a Lugano i cittadini possono intervenire praticamente su tutto, non hanno quorum, e per la raccolta firme serve molta meno burocrazia. E comunque i comitati che promuovono le iniziative comunali si lamentano sia del numero di firme che dei tempi ristretti, paragonando la loro situazione con quella di altri cantoni, in particolare della Svizzera tedesca. Vi sono comuni svizzeri che non hanno limiti temporali per la raccolta delle firme per le iniziative popolari, e in molti comuni le firme necessarie sono l’1 o il 2% degli aventi diritto. Anche per i referendum confermativi, che normalmente hanno 60 giorni per la raccolta firme. E anche in questi non sono certo paralizzati dai referendum. Anzi, gli studi mostrano una maggior soddisfazione della popolazione per il lavoro dei propri rappresentanti.

Come nota è stata votata nel 2009 una modifica della Costituzione, ovviamente con referendum popolare, la previsione della revoca popolare del Municipio. Anche nei cantoni svizzeri la democrazia diretta è sempre in miglioramento, confrontandosi anche tra cantoni per mettere a disposizione dei cittadini strumenti sempre migliori.

Nota sull’amministrazione dei Comuni in Svizzera.

La possibilità di  non avere un Consiglio Comunale, ma di avere come organo legislativo l’Assemblea Comunale, ossia l’insieme di tutti i cittadini con diritti civili comunali, è comune ai vari cantoni svizzeri, e consente ai comuni più piccoli di avere costi amministrativi bassi e alto coinvolgimento della popolazione.  Inoltre alcuni servizi vengono gestiti dai consorzi di comuni, che possono essere costituiti anche dal Cantone per garantire l’efficienza di gestione dei servizi. Comunque ovunque è in atto una forte spinta di aggregazione di comuni, favorita anche dai Cantoni. Praticamente ogni assemblea legislativa ha una commissione che si occupa dell’accorpamento dei comuni.

Per immediatezza di consultazione, riporto di seguito due articoli della Costituzione della Repubblica e del Cantone del Ticino che riguardano gli organi comunali. Notate che per Costituzione, ove sia costituito il Consiglio comunale deve essere garantio il diritto di iniziativa e di referendum. Per curiosità, nel Cantone dei Grigioni il Municipio può essere costituito anche solo dal Sindaco. Consiglio la lettura delle due Costituzioni, che tra il resto sono disponibili anche in italiano, lingua ufficiale in entrambi i cantoni.

Art. 17
Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.
L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.
Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune.
Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.

Art. 18
I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.
Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.

Pritani, Gran Giurì e cittadini estratti a sorte

Uno degli istituti più innovativi che abbiamo previsto nella nostra proposta di legge di iniziativa popolare è quello dei pritani. Un gruppo di cittadini estratti a sorte, 19 nella nostra proposta, che possono esprimersi su un problema concreto tramite la proposta di un atto consiliare, per esempio un progetto di legge o una interrogazione, o giuntale, quale per esempio una delibera.
Tra gli esempi ispiratori che abbiamo citato vi sono quello canadese, dove cittadini estratti a sorte hanno scritto la legge elettorale dell’Ontario, legge che poi doveva essere posta a referendum popolare, le giurie cittadine sul trasporto pubblico di Hannover, e l’assemblea che ha redatto il progetto di nuova costituzione per l’Islanda.
Le recenti elezioni negli Stati Uniti, e l’attenzione generale, e permettetemi l’appunto, generalmente disinformata, mi solleticano a scrivere dell’istituto, principalmente californiano, del Civil Grand Jury. Chiunque sia appassionato del filone legale e poliziesco americano ha sicuramente sentito parlare del Grand Jury, normalmente tradotto come Gran Giuri, ma più correttamente dovrebbe essere Grande Giuria.
Il Grand Jury, opposto alla Petit Jury, che anche conosciamo dai film e telefilm americani, essendo la giuria popolare nei processi, è un organo che come la Petit Jury ha la sua origine nell’Inghilterra medioevale. Con qualche semplificazione, la grande giuria doveva, anche con poteri investigativi, determinare se una o più persone dovessero essere o meno sottoposte a processo. La piccola giuria invece, durante il processo, determinava se gli imputati fossero colpevoli o innocenti. Il termine grande e piccola deriva dalle dimensioni della giuria stessa, con il Grand Jury composto da un numero di giurati fino a 23, mentre la Petit Jury normalmente è di 12 persone. Tutti i componenti di queste giurie sono sempre estratti a sorte.
Come giuria di udienza preliminare in processi penali è rimasta sostanzialmente in uso solo negli Stati Uniti, mentre negli altri paesi, di common law è stata normalmente sostituita dall’udienza preliminare (preliminary hearing), cosa che come sappiamo abbiamo copiato anche noi nel nostro codice di procedura penale.
In California esiste da sempre una forma di Grand Jury che viene detta Civil Grand Jury. E’ una commissione a livello di contea, formata da 23 persone, che viene selezionata a caso da un gruppo composto da volontari e da persone indicate dai giudici della contea stessa. Ogni commissione dura un anno, dal 1 luglio al 30 giugno, e i suoi membri sostanzialmente lavorano a tempo pieno per tutto l’anno in questa commissione.
La sua funzione è quella di verificare il corretto funzionamento di tutte le istituzioni publiche della contea, inclusi i comuni che ne fanno parte. Ha potere di verifica e di controllo su come vengono spese le risorse pubbliche. Ha l’obbligo legale di verificare anche le condizioni di tutte le prigioni della contea. Può scegliere a discrezione dei membri su cosa investigare, e riceve anche le lamentele dei cittadini, avendo il potere di agire per eventualmente proporre rimedi. Si può avvalere anche di consulenti tecnici esterni per condurre le investigazioni. I lavori di questa commissione sono riservati, anche per proteggere l’anonimato di chi eventualmente denunciasse dei pubblici ufficiali, ma redige dei rapporti che sono pubblici.
Ha l’obbligo di redigere almeno una relazione sui suoi lavori durante l’anno, ma potrebbe farne anche più d’una. Normalmente queste suggeriscono anche modifiche a procedure, progetti o organizzazione pubbliche, che poi spetta a ciascuna autorità implementare.
Volendo fare un parallelo con la nostra situazione, ha funzioni che da noi sono svolte dal difensore civico, dal garante dei detenuti e dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, ma anche con i poteri di investigazione della procura generale di quest’ultima. Chi volesse approfondire può partire da questa pagina della Contea di Los Angeles, sempre per collegarsi ai polizieschi hollywoodiani.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America e i referendum

In questi giorni siamo sommersi dalle notizie sull’andamento delle campagne elettorali di Obama e Romney per la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America. Per la verità vi sono altri quattro candidati, ma non hanno nessuna speranza.

Meno noto, al di fuori degli Stati Uniti, è che il martedì elettorale del 6 novembre non sarà solo per la presidenza, ma per molte altre cariche federali e statali, visto che gli americani non usano sprecare soldi come da noi. Si voterà per esempio per il rinnovo della Camera del Rappresentanti,  un terzo del Senato (33 su 100), undici governatori di stati e due di territori (Samoa Americane e Portorico), i parlamenti di molti stati federali, e in taluni casi anche per altre cariche elettive, da segretario di stato a giudice di corte suprema o direttore del distretto scolastico.

Più interessante per noi è che si voterà a livello statale anche per ben 176 referendum in 38 stati. Sul sito di ballotpedia.org potete trovare più informazioni in inglese.

Le modifiche sono di varia natura. Alcune sono proposte legislative dei cittadini, in altri casi si tratta di modifiche alla costituzione o ad altre norme proposte dai parlamenti degli stati che devono essere approvate dai cittadini per entrare in vigore, in alcuni casi si tratta di misure automatiche previste dalla costituzione degli stati. Per esempio in Ohio la costituzione del 1912 prevede che ogni 20 anni si debba chiedere alla popolazione se ritiene di eleggere un’assemblea per la revisione della costituzione.

L’argomento più dibattuto è quello dei matrimoni gay. In tre stati (Maine, Maryland e Washington) si discuterà di ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In un quarto stato (Minnesota) si propone una modifica alla costituzione per definire matrimonio unicamente l’unione tra un uomo e una donna. In Minnesota si è tentato ancora di proporre una tale modifica senza successo. Questa volta i proponenti sono riusciti ad arrivare al voto con una formulazione che comunque non esclude le unioni civili. Come al soluti, Repubblicani e chiesa cattolica sono favorevoli, mentre i Democratici si oppongono.

Potete anche notare la natura federale degli Stati Uniti al lavoro. Ogni stato è libero di regolare materie importanti in maniera indipendente dagli altri stati.

La California è uno degli stati con più referendum, undici come la Florida. Una delle misure più importanti al voto è l’abolizione della pena di morte. In Florida invece si voterà tra il resto per depotenziare la legge federale sull’assistenza sanitaria, la c.d. Obamacare.

Inoltre in California si voterà per permettere l’aumento delle tasse con ben due proposte. In entrambe l’aumento sarebbe solo per un certo numero di anni, e la maggior parte degli introiti devono andare al sistema scolastico pubblico.

In cinque stati si voterà sulla legalizzazione della marijuana. In alcuni casi solo per utilizzo medico, ma in Colorado per esempio, dove l’uso medico è già legale grazie ad un decreto del governatore, si vorrebbe renderne legale l’uso senza prescrizione medica. La proposta inoltre stabilisce che le tasse sulla vendita della marijuana siano destinate alle scuole pubbliche.

In Arizona è al voto una modifica del processo elettorale per il governatore dello stato. Attualmente il voto si tiene in modo simile a come viene eletto il Presidente federale. Si tengono delle primarie all’interno dei partiti, e chi prevale partecipa alle elezioni generali per la carica. Il più votato vince. In Arizona propongono di votare invece a doppio turno aperto, senza vincoli di partito. Ossia potrebbe essere che si presentino 3 democratici, 2 repubblicani e 4 indipendenti al primo turno, e i due con i maggiori voti, indipendentemente dall’affiliazione partitica, partecipano alle elezioni generali. Per i proponenti così i candidati invece di scontrarsi tra di loro per ottenere la nomina, dedicherebbero fin dall’inizio i loro sforzi unicamente a far capire agli elettori la loro proposta politica e convincerli della sua bontà e della loro capacità di metterla in pratica.

In Kentuky si vogliono definire la caccia e la pesca diritti costituzionali. I proponenti dicono che i fautori dei diritti degli animali sono gente con tanti soldi ed un educazione superiore alla media (leggete) e che potrebbe trovare il modo di far passare leggi che limitino la caccia e la pesca.

Insomma, cittadini che possono scegliere direttamente. Che, secondo ricerche recenti, significa anche cittadini più consapevoli e coinvolti.

Ancora sugli effetti economici delle scelte dei cittadini

Sull’importanza di avere nelle forme di governo democratico una maggiore partecipazione diretta dei cittadini le opinioni possono essere ovviamente differenti. Però alla fine quello che conta sono i risultati. O almeno così dovrebbe essere per chi si fà guidare più dalla ragione che dall’ideologia.
Tra gli argomenti che vengono spesso portati da coloro che avversano la democrazia diretta uno di quelli più ricorrenti è che il processo di voto costa. Questo è indubbiamente vero, però come sempre la questione del costo vede solo un lato della medaglia. Se guardassimo solo ai costi non faremmo nulla. Anche mangiare ha un costo.
Quello che conta è il rapporto tra i costi e i benefici di una certa attività. Per quanto riguarda l’iniziativa popolare, in un articolo precedente ho già portato i risultati degli studi a favore delle forme di democrazia diretta presenti in Svizzera, in particolare dei loro positivi effetti economici su spesa pubblica, debito pubblico, efficienza dei servizi pubblici e crescita economica.
Ma vi è un’altro dato interessante che viene da uno studio di Besley e Coate del 2003 (London School of Economics e Cornell University rispettivamente) sulle nomine nelle autorità di regolamentazione dei servizi pubblici negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti i servizi pubblici sono generalmente gestiti da società private, sotto il controllo di Public Utilities Commission statali. Lo stesso modello che noi abbiamo per esempio dopo la liberalizzazione dei servizi di fornitura energetica con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Ogni stato americano decide come nominare questi commissari, e vengono utilizzati due metodi:

  • nomina dei commissari da parte del Governatore, normalmente con conferma da parte degli organi legislativi
  • nomina dei commissari tramite elezione da parte dei cittadini, normalmente in parallelo alle elezioni presidenziali e di mid-term.

Nel loro articolo Besley e Coate  hanno analizzato se vi fossero differenze nel costo dei servizi pubblici in funzione del meccanismo scelto per la nomina.
Il risultato di questa analisi è che i costi dei servizi pubblici sono più bassi quando queste commissioni sono elette dai cittadini che quando esse sono nominate dai politici.
A prima vista questo risultato sembrerebbe controintuitivo. Infatti il Governatore, i deputati e i senatori possono sentire il parere di esperti nel settore e interrogare direttamente i candidati alla nomina. Possono quindi farsi un opinione più informata sulle capacità e sulle intenzioni di coloro che intendono nominare rispetto ai cittadini, che mediamente sceglieranno sulla base delle dichiarazioni pubbliche dei candidati e su quanto riportato dagli organi di informazione.
Eppure il risultato è che i cittadini sono più efficaci a scegliere i commissari dei loro rappresentanti eletti. Infatti il costo dei servizi pubblici regolamentati, quali per esempio elettricità, gas, scarichi fognari, acqua potabile, è mediamente inferiore quando i commissari sono eletti dai cittadini di quando sono di nomina del Governatore.
Non provo a dare una spiegazione a questo risultato. Quanto mi sovviene sarebbe poco lusinghiero per i rappresentanti eletti. Però è sicuramente una prova che invalida le tesi di coloro che ritengono che i rappresentanti eletti, grazie al fatto che possono informarsi e approfondire le questioni meglio del cittadino medio, siano migliori nel decidere sulle questioni concrete.
Non è certo possibile fare a meno dei rappresentanti eletti, ma dare ai cittadini la possibilità di intervenire direttamente e con facilità nei processi decisionali decisamente conviene non solo alla democrazia in se, ma anche alle tasche di tutti.

I vantaggi economici della democrazia diretta

La democrazia diretta consente una maggior partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Però questa partecipazione viene sempre ad un prezzo. In termini meramente monetari effettuare un referendum costa, e fare 3 o 4 tornate referendarie all’anno, come in Svizzera, ha certamente un suo costo.
Ma ha anche dei vantaggi, sempre in termini economici? Le analisi fatte dimostrano che si, dove vi è democrazia diretta, e in particolare dove sono ammesse iniziative popolari in tema di fiscalità, si riscontrano i seguenti vantaggi:

  1. l’apparato pubblico è più efficiente e i servizi pubblici costano meno (circa del 20%)
  2. il PIL pro capite è maggiore (circa per il 5%)
  3. vi è minor evasione fiscale
  4. vi è una minor corruzione percepita, ed è tanto minore quanto più basso è il numero di firme necessario per lanciare un iniziativa
  5. vi è una maggior soddisfazione e appagamento personale

Sembra quasi un miracolo, ma questi sono i dati. Nonostante le evidenze empiriche, purtroppo ancora oggi molti, soprattutto tra chi è impegnato in politica, ritiene che aumentare le possibilità di partecipazione dei cittadini alle decisioni abbia più svantaggi che vantaggi. Eppure inefficienza della macchina pubblica, bassa crescita, evasione fiscale e corruzione sono i grandi mali dell’Italia, e, sebbene in misura forse più ridotta, anche del Trentino.
Nell’amministrare la cosa pubblica, i politici dovrebbero tenere in conto unicamente il bene comune anzichè gli interessi di parte. Ed è più facile che lo facciano quando il controllo dei cittadini non è limitato alle elezioni dei rappresentanti.
Chi fà politica per ideali dovrebbe tener conto delle evidenze e supportare queste forme di partecipazione diretta dei cittadini che hanno mostrato la loro efficacia. Chi lo fà per ambizione, brama di potere o interesse personale posso capire continuerà ad avversarle.

Per i riferimenti agli studi su questi temi, si può fare riferimento alla preziosa guida alla democrazia diretta di Bruno Kaufmann et altri.

Vento di referendum (o meglio plebiscito)

In Europa si stà discutendo animatamente di come affrontare i problemi della crisi dell’eurozona. Due sono le strade prevalentemente discusse. La prima è quella dell’abbandono da parte di alcuni paesi dell’Euro come valuta. Strada che porterebbe secondo molti anche ad una crisi dell’Unione Europea. La seconda è quella di una maggior integrazione politica ed economica.
Per la verità vi è anche una terza strada, che è poi quella seguita fino a qui. Ovvero fare il minimo indispensabile per evitare il disastro immediato, e poi aspettare fino a quando non si torna sull’orlo del baratro. Lo scenario è ben descritto in questo articolo di Business Insider. Che sia la strada più dannosa lo sanno tutti, ma visto che in molti paesi sono vicine le elezioni, e non si sà quale sia il sentimento popolare prevalente, non prendere posizione è anche la scelta più comoda. Però è chiaro che alla fine si dovrà prendere una strada decisa, per scelta o per forza.
A questo punto si è inserito il dibattito sulla decisione che la Corte Costituzionale Tedesca dovrà prendere il 12 settembre, ossia se la Repubblica Federale possa aderire all’oramai famoso fondo salva stati (ESM) sia o meno necessario un referendum popolare per la modifica della Costituzione (Grundgesetz).
Molti coloro, a partire da chi ha fatto ricorso alla Corte, che supportano la tesi che sia necessario interpellare il popolo per la cessione di sovranità necessaria a far partire il meccanismo, che deciderebbe dei salvataggi, e quindi in ultima istanza dei soldi dei paesi membri, senza interpellare i cittadini di quei paesi o i loro rappresentanti. A quel punto da tutti i fronti politici si iniziato a dire che in effetti sarebbe oppurtuno interpellare i cittadini sul futuro dell’Unione Europea.
Per dei supporter della democrazia diretta sembrerebbe una buona notizia. E invece la notizia non è affatto buona. Perche? La principale critica è che la richiesta di chiedere al popolo non deriva da una previsione costituzionale o da una richiesta del popolo stesso. La richiesta viene dai rappresentanti che decidono quando, come e se fare la consultazione popolare. Questo è più propriamente chiamato plebiscito.
Per esempio questo è quanto pensa di fare Cameron, il premier inglese, rispetto alle richieste dei Conservatori di tenere un referendum: forse, ma adesso non è opportuno, vedremo poi se sarà il caso. In breve, se lo ritengo opportuno chiederò al popolo il suo parere.
I referendum, per essere strumenti di vera democrazia diretta, devono essere alternativamente:

  1. Obbligatori. Ossia previsti dalla Costituzione o dalla legge per gli atti del Parlamento o dell’Esecutivo.
  2. Richiesti dal Popolo

Purtroppo i referendum non sono parte integrante del processo di formazione del consenso intorno al progetto di unione europea. Già nel recente passato la proposta di una Costituzione Europea si è scontrato con i voti negativi ai referendum di Francia e Olanda, paesi in cui comunque il voto referendario non era obbligatorio e fu tenuto su richiesta delle autorità. Il progetto fu bloccato e venne fatto in tutta fretta il trattato di Lisbona, che comunque recepiva molti dei punti della Costituzione appena bocciata.
Non è certo questo il modello che si dovrebbe adottare per una Europa federale realmente voluta dai popoli che ne dovrebbero far parte.  Che al contrario quando interpellati normalmente respingono le proposte di maggior integrazione anche perchè timorosi di istituzioni che comunque vedono come lontane e poco legate alla volontà popolare.
Le dichiarazioni più recenti in Europa e anche in Italia (Moavero) vanno nel senso di richiedere si il voto popolare come base per la legittimità di una unione politica più stretta tra i vari paesi (vedere per esempio qui).
Però ancora non è quel processo partecipativo che servirebbe per rendere il cammino di integrazione condiviso e accettato. Si ritornerebbe al metodo utilizzato per la precedente Costituzione Europea, con una sorta di costituzione redatta dai soliti “saggi”, con discussioni a porte chiuse, che verrebbe prima approvato in sede intergovernativa, forse dal parlamento europeo e magari stavolta sottoposto a referendum in ogni stato. Senza considerare che per esempio l’Italia non ha referendum previsti dalla carta costituzionale per approvare trattati internazionali.
Il processo, per essere veramente partecipativo, popolare e condiviso dovrebbe essere completamente differente. Provo a delinearlo qui sotto:

  1. Ogni paese dell’Unione dovrebbe aggiornare la propria costituzione per prevedere un referendum obbligatorio e vincolante sull’approvazione dei trattati europei.
  2. In ciascun paese si tiene un referendum, lo stesso giorno per tutti, che chiede se si voglia o meno un unione federale europea.
  3. Si tengono delle elezioni in tutti i paesi che hanno aderito al progetto per i rappresentanti in una Assemblea Costituente Europea che dovrà scrivere la nuova Costituzione Federale. Qui si deve scegliere la rappresentanza. Pari componenti per ogni paese o proporzionali alla popolazione? Questo potrebbe essere chiesto ai cittadini contestualmente al referendum precedente. Risultato a doppia maggioranza, votanti e nazioni.
  4. L’Assemblea Costituente tiene le sue sessioni apertamente e pubblica tutti i documenti, in modo da garantire assoluta trasparenza nel processo di formazione della Costituzione Federale.
  5. La nuova Costituzione viene approvata dall’Assemblea e posta in votazione, lo stesso giorno, in ciascun paese. Se almeno il 50% degli stati la approva, la nuova Costituzione entra in vigore immediatamente per coloro che approvano. Chi lo respinge entro un anno può ripetere il referendum e viene immediatamente ammesso.
  6. Per tutti gli altri Stati, l’ammissione alla nuova Federazione può avvenire con doppio voto: la maggioranza del Popolo e degli Stati esistenti deve approvare il candidato membro, il candidato membro deve tenere un referendum popolare per ratificare l’entrata nella Federazione.

Questo processo, che deve essere annunciato ex-ante, garantisce un effettiva partecipazione popolare alla scelta, una completa trasparenza e una vera garanzia democratica. Inoltre la nuova Costituzione Federale potrebbe essere costruita dai rappresentanti eletti per questo, e quindi legittimati, in modo molto più “coraggioso” rispetto a quella predisposta dagli “eurocrati” tutta tesa a modificare il meno possibile dei trattati esistenti. Tanto che molto di quanto si discute ora per salvare l’Europa e l’Euro non era stato nemmeno preso in considerazione.
Sarà molto difficile che questo accada, ma è evidente che tutti coloro che credono nei processi di democrazia partecipata dovrebbero provare a sfruttare questo venticello di plebisciti travestiti da referendum per far arrivare venti di democrazia in tutta Europa. Sarebbe il coronamento di un progetto sognato da Spinelli e iniziati da grandi statisti come De Gasperi, Adenauer e Schumann.

La Democrazia Diretta e le tradizioni Trentine di autogoverno dei territori

Quando Alex mi ha proposto di scrivere un articolo per il blog, la prima idea che mi è venuta in mente è stata quella di sottolineare come la gestione diretta della comunità sia una tradizione millenaria delle popolazioni del nostro territorio.

La sua risposta è stata la citazione della presentazione di un libro su Don Guetti, dove si dice che Don Guetti “rivendica con forza l’educazione alla democrazia dal basso” (E per un uomo la terra, di Marcello Farina)

Esempi sono ovunque. Forse il più condensato ma incisivo sommario sul significato delle norme di autogoverno che hanno caratterizzato la nostra storia è quello che si trova sul sito del Consiglio Provinciale:

Carta di regola di FiavèLe carte di regola nascono nell’humus comunitario del medioevo, caratterizzato dalle comunità di villaggio.
Questi documenti “minori” di norme comunitarie sono la più antica testimonianza dell’autonomia che le comunità trentine avevano nei confronti dell’autorità del principe vescovo. Pur richiamandosi costantemente allo Statuto della città di Trento i “boni homines” dei paesi, convocati in pubblica assemblea, stilavano norme che vincolavano ogni abitante e forestiero del luogo con diritti e doveri. A chi infrangeva qualche norma veniva inflitta una pena monetaria destinata un terzo alla comunità, un terzo al signore, un terzo alla chiesa. Tutte le Carte di regola come pure le assemblee popolari delle comunità trentine vennero soppresse dal dominio austriaco e bavarese nel 1805 “come illecite combriccole di popolo”.

E’ interessante notare come tutte le regole prevedessero che le decisioni venissero prese da tutti i capifamiglia riuniti in assemblea, che gli “esecutivi” venissero eletti per un tempo limitato (uno o due anni) e non fossero immediatamente rieleggibili.

Altrettanto degno di nota il fatto che tutte queste regole consideravano i beni pubblici altrettanto se non più degni di tutela di quelli privati, e che tutti fossero impegnati alla loro conservazione e ad un uso a favore degli interessi di tutta la comunità. (Per una nota vedi per esempio “Dalle carte di Regola del 1200 all’“insofferenza” del 2000” di Aldo Gorfer)

Forse è proprio il momento di tornare a quelle “combriccole di popolo”, nella moderna forma degli strumenti di democrazia diretta.

Per ulteriori approfondimenti basta una ricerca su “carte di regola trentino” su google e escono documenti in abbondanza. Mi ha solleticato Trekking the commons, dove si organizzano persino escursioni per visitare alcune zone del trentino dove più evidente è rimasta l’impronta delle antiche regole sulla conservazione del territorio.