Approvate all’unanimità le modifiche allo Statuto del Comune di Mori: quorum al 20% e consultazione popolare confermativa

Carlo Raspadori & Giuseppe DellanaIl Consiglio comunale di Mori nella seduta di lunedì 26 gennaio, portando a compimento l’egregio e paziente lavoro di ascolto e di approfondimento della Commissione Statuto, ha introdotto nuovi strumenti di democrazia diretta a livello locale al fine di avvicinare i cittadini alla gestione della cosa pubblica e di supportare la gestione amministrativa promossa dagli organi rappresentativi.

Mori, borgata costituita da 13 nuclei urbani e popolata da poco meno di 10 mila abitanti, è pertanto il primo comune della Provincia Autonoma di Trento a recepire le disposizioni della legge regionale n.1 del dicembre 2014 in materia di ordinamento dei comuni nonché alcune delle raccomandazioni di Più Democrazia in Trentino.

I consiglieri però non si sono limitati ad approvare il minimo sindacale dettato dalla normativa regionale come ad esempio l’introduzione dell’opuscolo informativo obbligatorio e del referendum confermativo a quorum zero per le modifiche allo Statuto comunale. Su proposta della commissione Statuto, la quale è stata coordinata ed ispirata dal presidente Giuseppe Dellana e da Carlo Raspadori, i consiglieri si sono spinti oltre.

consiglio comunale Mori 26gen2015Per i referendum propositivi ed abrogativi, il Consiglio comunale ha deciso di abbassare il quorum di partecipazione al 20% contro un quorum massimo del 25% previsto dalla legge.

E’ stata inoltre prevista una forma innovativa di referendum confermativo sulle deliberazioni del Comune denominata consultazione popolare confermativa. Con questo strumento un comitato di 20 cittadini supportato dal 6% degli elettori del Consiglio comunale può chiedere una votazione popolare su una deliberazione sospendendone l’entrata in vigore. Dal canto suo, l’amministrazione può presentare al comitato una controproposta, la quale, se non dovesse essere accettata dal comitato che ha richiesto la consultazione, può essere sottoposta a votazione insieme al quesito confermativo sollecitato dai cittadini.

Qui la videointervista ai membri della commissione statuto Dellana e Raspadori e al consigliere comunale Paolo Gobbi mentre di seguito l’estratto degli articoli novellati:

Estratto dei capi II (Consultazione popolare) e III (Referendum) del titolo II dello Statuto del Comune di Mori:

Capo II – Consultazione popolare

Art. 6 – Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro forme associative.

3. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Possono essere utilizzate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

5. Entro il periodo di pubblicazione di una deliberazione avente ad oggetto una materia, che non è stata già oggetto di altra precedente deliberazione divenuta esecutiva, può essere richiesta una consultazione popolare confermativa.

6. I richiedenti legittimati sono il Comitato promotore composto da almeno 20 persone, iscritte nelle liste elettorali del comune, tra cui è indicato il rappresentante nei rapporti con l’amministrazione.

7. La richiesta di consultazione popolare confermativa ha efficacia sospensiva.

8. Il termine utile per la raccolta delle sottoscrizioni è nel numero di giorni 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissibilità resa dal Comitato dei Garanti.

9. Sulla richiesta del comitato promotore l’amministrazione può avanzare una controproposta.

10. Qualora il Comitato, tramite il proprio rappresentante accetti la proposta, la consultazione decade. Qualora il Comitato respinga la proposta, gli aventi diritto al voto potranno scegliere tramite apposito quesito a quale delle due proposte dare corso.

11. Il provvedimento di indizione della consultazione popolare confermativa viene esposto all’albo pretorio del comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della votazione, e pubblicato sul sito internet del comune ed inviato ai media.

12. Con apposito regolamento viene adottata una specifica disciplina dei commi 5 e seguenti. Per quanto non disposto dalla disciplina specifica della consultazione popolare confermativa si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo II del presente statuto.

Art. 7 Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l’attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il comune costituisce forme di partecipazione dei giovani minorenni, e può costituire ulteriori consulte, la cui nomina e le modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso.

3. Il Sindaco, almeno una volta e non durante gli ultimi sei mesi della legislatura, invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune.

Capo III – Referendum

Art. 8 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo, abrogativo e confermativo statutario, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.

2. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente statuto, il referendum può essere richiesto da almeno il sei (6) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

6. L’esito della consultazione referendaria è vincolante per tre anni, se ha partecipato alla votazione il 20 per cento degli aventi diritto. In mancanza del raggiungimento di tale quorum l’amministrazione è comunque chiamata a pronunciarsi sulla questione. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all’ordine del giorno l’oggetto del referendum.

Art. 9 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con le elezioni comunali.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum propositivo e abrogativo può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale non è ammeso con riferimento:

a) a norme dello statuto comunale adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;

b) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria, per un periodo di tre anni dall’esito del referendum;

c) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

d) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

e) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

f) al regolamento interno del Consiglio comunale;

g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

i) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10 Norme procedurali

1. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare.

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione.

4. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 11 Referendum propositivo e consultivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum propositivo e consultivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, salvo che i provvedimenti da assumere abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Garanti, che li ritiene conformi ai quesiti referendari.

3. Il referendum consultivo deve essere richiesto dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 12 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all’abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico – amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l’abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13 Referendum confermativo statutario

1. La proposta di revisione dello statuto, purché queste non derivi da adeguamenti imposti dalla legge, può essere sottoposta a referendum confermativo.

2. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta del Comitato dei Garanti entro i successivi trenta giorni.

3. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è quello previsto dagli articoli precedenti. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

5. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 14 Forum dei cittadini

1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet il forum cittadino. Il cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma.

I DOCUMENTI PREPARATORI E IL NUOVO STATUTO:

6 pensieri su “Approvate all’unanimità le modifiche allo Statuto del Comune di Mori: quorum al 20% e consultazione popolare confermativa

  1. sono contento perché questo risultato da speranza che il nostro lavoro non resti lettera morta di fronte all’arroganza del potere dei politici attuali. Speriamo che questi nuovi politici possano rinnovare rapidamente la classe politica attuale. Mi auguro che altri giovani politici ne seguano con coraggio questi positivo esempio.

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