Diritti di partecipazione nei Comuni: conoscere le regole vigenti e poterle far rispettare

Statuti pubblicati in versioni diverse sulle piattaforme istituzionali e difficoltà nell’esercizio di petizioni, referendum e altri strumenti di partecipazione: abbiamo chiesto alle istituzioni competenti come garantire ai cittadini certezza delle regole e strumenti effettivi di tutela.


Quante firme servono per promuovere un referendum nel proprio Comune? Qual è il quorum? Si può chiedere un referendum confermativo su una modifica dello Statuto? Come si presenta una petizione?
Per rispondere, un cittadino dovrebbe poter consultare lo Statuto comunale e individuare con certezza la disciplina vigente. E dovrebbe poter presumere che le diverse fonti istituzionali mettano a disposizione testi tra loro coerenti e aggiornati.
Non sempre è così.
Più Democrazia in Trentino aveva già segnalato nel luglio scorso al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento un problema incontrato direttamente nella propria attività: le versioni degli statuti comunali pubblicate sulle diverse piattaforme istituzionali dei comuni, della Regione e del Ministero dell’Interno possono non coincidere, con il rischio che il cittadino consulti una disciplina non più vigente.
Il Difensore civico, al quale la segnalazione era stata inviata per conoscenza, ha successivamente acquisito informazioni presso i competenti uffici regionali, contribuendo a ricostruire il percorso attraverso il quale gli statuti e le loro modifiche vengono comunicati alle diverse amministrazioni.
Il problema concreto, tuttavia, rimane: come può un cittadino sapere con ragionevole certezza quale sia il testo vigente quando fonti istituzionali diverse pubblicano versioni differenti?

Non sono semplici differenze formali

Abbiamo verificato in particolare gli statuti di Brentonico e Calceranica al Lago.
A Brentonico le differenze riguardano anche le petizioni. Il testo pubblicato dal Comune contiene possibilità e garanzie che non risultano dalla versione ministeriale: contempla, tra l’altro, la presentazione anche da parte di associazioni e mediante strumenti telematici e disciplina ulteriori forme di partecipazione e consultazione.
Ma il caso forse più evidente riguarda i referendum.
Sia per Brentonico sia per Calceranica al Lago, le versioni disponibili sul sito del Ministero riportano precedenti disposizioni sulle soglie di firme necessarie e sui quorum di partecipazione. Non contemplano inoltre il referendum confermativo sulle modifiche dello Statuto, previsto invece dai testi pubblicati dai rispettivi Comuni.
Non è una differenza da poco.
Un comitato di cittadini che voglia promuovere un referendum potrebbe consultare una fonte istituzionale e convincersi di dover raccogliere molte più firme di quelle effettivamente necessarie, oppure ritenere applicabile un quorum diverso da quello vigente. Potrebbe perfino ignorare l’esistenza di uno strumento di partecipazione previsto dallo Statuto attuale.
La certezza delle regole è quindi il primo problema. Ma non è l’unico.

Conoscere un diritto non basta: occorre poterlo far rispettare

Nella nostra quindicennale attività abbiamo riscontrato in diverse occasioni gravi difficoltà nell’effettivo esercizio degli strumenti di partecipazione previsti dagli ordinamenti comunali, con particolare riferimento a petizioni, referendum e altri istituti di democrazia partecipativa e diretta.
Può infatti accadere che il cittadino conosca perfettamente la disposizione statutaria vigente, ma incontri comunque interpretazioni o applicazioni da parte dell’amministrazione comunale suscettibili di ostacolare l’esercizio del diritto di partecipazione.
A quel punto nasce una domanda molto concreta: a chi può rivolgersi il cittadino e quali strumenti può attivare per ottenere il rispetto delle disposizioni statutarie?
È una questione che riguarda direttamente anche comitati e associazioni che promuovono iniziative dal basso e i consiglieri comunali, in particolare quelli di minoranza, che possono trovarsi a dover verificare il rispetto delle prerogative partecipative riconosciute dallo Statuto.

Il diritto di partecipare deve essere effettivo

La questione assume oggi un rilievo ancora maggiore.
Dal 2024 è in vigore per l’Italia il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, cui l’Italia ha aderito con la legge n. 77 del 2023.
Il principio che ne deriva è importante: al riconoscimento del diritto di partecipare agli affari della propria comunità locale devono accompagnarsi misure che ne consentano l’effettivo esercizio.
Nel particolare ordinamento del Trentino-Alto Adige/Südtirol, inoltre, lo Statuto speciale attribuisce alle Province autonome funzioni di vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, ferme le competenze riservate allo Stato.
Per questo abbiamo ritenuto necessario porre una questione più ampia: quali strumenti di garanzia esistono quando l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie finisce per ostacolare concretamente l’esercizio dei diritti di partecipazione? E come possono essere attivati?

La nuova richiesta alle istituzioni

Con una nuova nota abbiamo quindi sottoposto al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento due questioni strettamente collegate.
La prima riguarda la certezza delle regole: perché le versioni degli statuti di Brentonico e Calceranica al Lago pubblicate dal Ministero non sono allineate con quelle pubblicate dai Comuni? E come garantire che, dopo ogni modifica statutaria, le diverse piattaforme istituzionali rendano disponibile il testo aggiornato?
La seconda riguarda la tutela dei diritti: quali strumenti e modalità di intervento possono essere attivati quando l’interpretazione o l’applicazione dello Statuto da parte di un’amministrazione comunale ostacola l’esercizio di petizioni, referendum o altri istituti partecipativi?
Abbiamo inviato la nota per conoscenza anche al Difensore civico, all’Ufficio enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e all’Ufficio enti locali della Provincia autonoma di Trento.
L’obiettivo è arrivare a due risultati concreti: fonti istituzionali affidabili, dalle quali sia possibile individuare con certezza la disciplina vigente, e strumenti di garanzia chiari e concretamente attivabili quando i diritti di partecipazione incontrano ostacoli nella loro applicazione.
Perché conoscere le regole è indispensabile. Ma, quando quelle regole riconoscono un diritto, deve essere possibile anche farlo rispettare.

I documenti

Per consentire a chiunque di ricostruire la vicenda e valutare direttamente quanto segnalato, pubblichiamo:

Invitiamo cittadini, comitati, associazioni e consiglieri comunali che abbiano incontrato problemi analoghi nell’utilizzo degli strumenti di partecipazione previsti dagli statuti comunali a segnalarceli. Conoscere altri casi può aiutare a capire quanto il problema sia diffuso e, soprattutto, a individuare soluzioni che rendano effettivamente esercitabili i diritti già riconosciuti.

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