Quando il rispetto delle regole diventa un’opzione

Quanto sta accadendo in questi giorni in alcuni comuni trentini è, a nostro avviso, la dimostrazione chiara dello stato precario della democrazia nelle nostre istituzioni.

Nelle democrazie di stampo liberale, quale la nostra dovrebbe essere, lo Stato di diritto è un pilastro fondamentale. Le istituzioni agiscono secondo la legge e sono, esse per prime, sottoposte alle regole che disciplinano il loro operato.

Gli accadimenti di questi giorni sembrano invece dimostrare che proprio nei luoghi più vicini ai cittadini la necessità di rispettare le norme possa lasciare il passo alle decisioni arbitrarie delle amministrazioni.

Quasi che le amministrazioni, solo per il fatto di essere legittimate dal voto di una parte della popolazione, sentissero di poter ignorare le norme ogni qualvolta la loro violazione non comporti una immediata e sostanziale sanzione civile o penale.

Il caso di Calceranica al Lago

Prendiamo il Comune di Calceranica al Lago.

Il comune non dispone di un regolamento che permetta il regolare svolgimento dei referendum comunali. Non stiamo parlando, però, di una facoltà che l’amministrazione avrebbe potuto esercitare oppure no.

La normativa regionale prevede infatti espressamente che gli statuti comunali contemplino il ricorso al referendum popolare nelle materie di competenza comunale e stabilisce che il consiglio comunale approvi, entro il termine perentorio di 180 giorni, le modalità del procedimento referendario, della consultazione e dell’iniziativa popolare. La disposizione è oggi contenuta nell’art. 15, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che richiama le modifiche statutarie previste dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

Considerati anche i tempi necessari per adeguare gli statuti, stiamo comunque parlando di un obbligo che avrebbe dovuto essere assolto oltre vent’anni fa. E che, naturalmente, avrebbe dovuto essere mantenuto coerente con le successive modifiche dello statuto e della normativa.

Quando un comitato referendario del comune ha chiesto, sulla base dello statuto, di poter promuovere un referendum, l’unica reazione istituzionalmente corretta, passato lo sgomento iniziale per il rendersi conto dell’enormità della mancata approvazione di un regolamento previsto dalla legge da oltre vent’anni, sarebbe stata quella di procedere immediatamente a colmare la lacuna normativa.

Si sarebbe dovuto approvare il regolamento necessario e, nel frattempo, individuare una soluzione che consentisse di non vanificare i diritti di partecipazione riconosciuti dallo statuto e dalla legge.

Invece, l’amministrazione ha utilizzato proprio questa sua omissione per cercare di rinviare sine die l’attivazione del procedimento referendario.

E quando la Provincia autonoma di Trento è intervenuta nell’ambito dei propri poteri di vigilanza e sostituzione, chiedendo di indicare come l’amministrazione intendesse porre rimedio alla mancanza del regolamento e prospettando, in caso di ulteriore inerzia, l’esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta, la reazione è stata quella di lamentarsi pubblicamente dell’intervento.

Il riferimento normativo è tutt’altro che generico: l’art. 192 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 stabilisce che, qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, la Giunta provinciale provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

Eppure, di fronte a questa richiesta di rispettare una precisa disposizione di legge, il sindaco è intervenuto sulla stampa lamentandosi dell’intervento provinciale e persino “minacciando” le dimissioni.

Come se la richiesta di rispettare le regole fosse un affronto personale.

Il caso di Dro e il PEBA

La situazione di Dro è, sotto questo profilo, abbastanza simile.

Il comune non ha mai predisposto il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

E qui il quadro normativo è altrettanto chiaro.

L’obbligo di predisporre i PEBA per gli edifici pubblici esistenti non adeguati alla normativa sull’accessibilità risale alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, comma 21, che prevedeva l’adozione dei piani entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Successivamente, l’art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha stabilito che tali piani fossero integrati con le misure necessarie a garantire l’accessibilità degli spazi urbani.

Il quadro è stato poi ulteriormente sviluppato, tra l’altro, dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Dunque, non si tratta di uno strumento inventato ieri, né di una nuova incombenza burocratica scaricata improvvisamente sui comuni.

Parliamo di un obbligo che affonda le proprie radici nella legislazione di quarant’anni fa e che è stato successivamente ampliato e precisato.

Il fatto di essere in “buona” compagnia non è un’esimente.

Anzi, la stessa Provincia autonoma di Trento si è resa conto da tempo della situazione di forte ritardo dei comuni trentini. Nel 2023 la Provincia ha destinato 110.300,98 euro nel triennio 2023-2025 al Consorzio dei Comuni Trentini per la realizzazione di uno sportello informativo, linee guida e attività di formazione a supporto dei comuni nella predisposizione dei PEBA. La stessa Provincia segnalava allora che soltanto il Comune di Trento aveva approvato il proprio piano, mentre altri comuni avevano appena avviato percorsi di monitoraggio e mappatura delle barriere.

E nel 2024 il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno che impegnava la Giunta a monitorare l’adozione dei PEBA e a sollecitare i comuni in ritardo.

Il Comune di Dro, dunque, non si trovava di fronte a un problema sconosciuto o improvviso.

E di fronte a un cittadino che ha rilevato questa mancanza e a un’opposizione che voleva impegnare l’amministrazione a mettersi in regola, la risposta è stata ridicola e finanche grottesca.

Il problema, è stato spiegato, è che redigere un piano costa tempo, che nell’amministrazione nessuno può dedicare, oppure denaro per affidarlo a un professionista esterno.

Sono entrambe cose vere.

Ma forse, in quarant’anni, qualcosa poteva essere fatto.

E se il problema fosse stato quello economico, sarebbe stato quantomeno ragionevole verificare la possibilità di utilizzare le risorse messe a disposizione per sostenere i comuni nella predisposizione dei PEBA, anziché limitarsi a dichiarare l’impossibilità di procedere per ragioni economiche.

La risposta diventa poi grottesca quando l’amministrazione afferma che il comune “è messo bene” per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ora, un’affermazione di questo tipo presuppone necessariamente che qualcuno sappia quali interventi siano necessari, che abbia effettuato una ricognizione delle barriere esistenti e che abbia confrontato la situazione rilevata con gli obiettivi di accessibilità.

Esattamente il lavoro che il PEBA dovrebbe mettere nero su bianco.

Il PEBA non è infatti una semplice dichiarazione di buone intenzioni: è uno strumento di pianificazione che parte dalla rilevazione delle barriere esistenti, ne individua le criticità, definisce gli interventi necessari e consente di stabilire priorità e costi.

Quindi le possibilità sono soltanto due.

O l’amministrazione ha già svolto, almeno in larga parte, il lavoro necessario per predisporre il PEBA e resta soltanto da formalizzarlo in un documento ufficiale.

Oppure le affermazioni secondo cui il comune “è messo bene” non poggiano su una verifica sistematica e documentata della situazione.

E in quest’ultimo caso si tratta di un’affermazione priva di quella base fattuale che sarebbe necessaria per poterla considerare qualcosa di più di una semplice impressione.

Quando le regole diventano facoltative

La triste conclusione che si può trarre da questi fatti è purtroppo la seguente.

Rispettare le regole quando la loro violazione non comporta sanzioni rilevanti sembra essere considerato opzionale da molti, troppi, amministratori.

Amministratori che finiscono per sentirsi nel diritto di rispettarle o meno a seconda di quanto siano graditi coloro che ne chiedono l’applicazione.

C’è una vecchia massima italiana secondo cui le leggi si interpretano per gli amici e si applicano ai nemici.

La realtà, in casi come questi, rischia di essere persino peggiore.

Perché il problema non è più soltanto che le leggi possano essere interpretate diversamente a seconda di chi le invoca.

È che, per chi viene considerato un “nemico”, le leggi sembrano semplicemente non dover essere rispettate.

E questo, in uno Stato di diritto, è un problema molto più grave della singola controversia amministrativa da cui tutto è partito.


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