Le petizioni entrano nella discussione sulla legge elettorale. Ma la partecipazione dei cittadini resta ai margini

Il 15 settembre il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. A conclusione dei lavori, abbiamo voluto verificare quale spazio abbiano avuto nella discussione gli strumenti di partecipazione popolare e, nello specifico, le petizioni.

Le petizioni dei cittadini sono state formalmente congiunte all’esame della nuova legge elettorale da parte del Senato (AS 1971). È un fatto positivo: riconosce, almeno sul piano procedurale, che le richieste presentate ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione devono accompagnare la discussione parlamentare sugli stessi temi.

Passando dall’abbinamento formale alla trattazione effettiva emerge però un divario preoccupante. Diverse petizioni riguardano problemi concreti di partecipazione: cittadini temporaneamente lontani dal comune di residenza, lavoratori marittimi imbarcati, elettori fuori sede e astensionismo. Nei resoconti della Commissione questi temi restano marginali nella discussione che è seguita alla congiunzione. Il confronto politico si è concentrato soprattutto su premio di governabilità, soglie di sbarramento, preferenze, capilista, distribuzione dei seggi ed effetti del sistema sulle coalizioni.

Dalle petizioni è emersa anzitutto una domanda: «Come possiamo essere messi realmente nelle condizioni di votare e scegliere?». Dal dibattito parlamentare ne è emersa soprattutto un’altra: «Quale sistema conviene alle forze politiche e quale maggioranza produrrà?».

Dodici petizioni collegate alla legge elettorale

Il 4 agosto 2026 la 1ª Commissione permanente del Senato ha deliberato la congiunzione di undici petizioni: le nn. 48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699 e 1875.

La petizione n. 1747 era già stata collegata ai disegni di legge nella seduta del 3 agosto. Il 5 agosto e il 1° settembre l’esame congiunto ha compreso quindi dodici petizioni complessive. La “congiunzione” è l’atto formale di abbinamento; la “discussione congiunta” ne rappresenta la successiva trattazione insieme ai disegni di legge.

Collegare le petizioni ai provvedimenti è apprezzabile e certamente preferibile alla prassi di assegnarle alle Commissioni senza che entrino mai nell’esame di una legge. L’abbinamento, tuttavia, non equivale necessariamente a una vera trattazione.

Non sappiamo quante persone sostengano ciascuna petizione

Il primo limite riguarda il numero delle sottoscrizioni. Le schede pubbliche del Senato indicano generalmente il primo presentatore, ma non quante persone abbiano sostenuto la richiesta.

Non è un’informazione secondaria. Una petizione individuale non ha lo stesso rilievo politico di una petizione sottoscritta da migliaia di cittadini. Contano anche le modalità di raccolta: firme cartacee o adesioni online, mobilitazioni nazionali oppure richieste riferite a un territorio o a una specifica categoria sociale.

Il numero delle firme non determina da solo il valore della proposta: anche una richiesta individuale può segnalare una violazione di diritti o un problema ignorato. La trasparenza sul numero e sulle modalità di raccolta permetterebbe però di comprendere meglio la dimensione e la specificità sociale delle diverse istanze.

In assenza di questi dati possiamo contare quante petizioni affrontino un tema, ma non quale sostegno esso abbia raccolto.

Titoli troppo generici e testi non accessibili

Il secondo limite riguarda il contenuto delle petizioni.

In alcuni casi il titolo è abbastanza chiaro. La petizione n. 48 chiede di garantire il voto a chi si trova temporaneamente domiciliato fuori dal comune di residenza; la n. 856 riguarda i lavoratori marittimi imbarcati; la n. 922 chiede di tenere conto dell’astensionismo; la n. 1662 interessa i cittadini fuori sede; la n. 1699 propone la reintroduzione delle preferenze.

In altri casi le descrizioni sono estremamente vaghe: “nuove disposizioni in materia elettorale”, “riforma della normativa elettorale” o “serie di misure in materia di legge elettorale”. Formule simili non permettono di comprendere il significato politico della richiesta, le modifiche proposte e neppure se la petizione sia favorevole o contraria ai principali contenuti della riforma.

Sul sito del Senato non è normalmente disponibile il testo integrale e manca anche una sintesi sufficientemente articolata.

È presumibile che i parlamentari e gli uffici della Commissione possano consultare i documenti integrali. Dai resoconti pubblici, tuttavia, non emerge una presentazione analitica delle singole petizioni: non vengono illustrate le soluzioni proposte né sono riconoscibili risposte rivolte ai firmatari.

L’effetto è paradossale: la petizione compare formalmente nel procedimento, ma resta invisibile ai cittadini che vorrebbero seguirne il percorso.

Che cosa chiedevano, per quanto è possibile capire

Al netto di questi limiti, dalle dodici petizioni emergono tre nuclei principali.

Il primo riguarda l’effettiva possibilità di partecipare al voto:

  • cittadini temporaneamente domiciliati lontano dal comune di residenza;
  • studenti, lavoratori e persone fuori sede per motivi di cura;
  • lavoratori marittimi imbarcati.

Il secondo riguarda la capacità di scegliere i propri rappresentanti:

  • reintroduzione delle preferenze;
  • riduzione delle candidature bloccate;
  • rafforzamento del rapporto tra eletti ed elettori.

Il terzo richiama la qualità della rappresentanza:

  • soglie di sbarramento;
  • criteri di attribuzione dei seggi;
  • effetti dei meccanismi correttivi;
  • proporzionalità tra consenso e rappresentanza parlamentare.

La petizione n. 922 pone inoltre direttamente il problema dell’astensionismo.

Queste richieste segnalano una preoccupazione precisa: prima di stabilire quale coalizione debba ottenere il premio e quanti seggi le spettino, occorre assicurare che le persone possano votare, comprendere gli effetti del voto e concorrere alla scelta degli eletti.

Che cosa hanno discusso i parlamentari

Tra il 4 agosto e l’8 settembre la Commissione ha dedicato grande attenzione a:

  • premio di governabilità e soglia necessaria per ottenerlo;
  • candidati e liste destinati a beneficiare del premio;
  • soglie di sbarramento e recupero dei partiti minori;
  • preferenze e capilista bloccati;
  • distribuzione nazionale o regionale dei seggi del Senato;
  • indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio;
  • conseguenze sugli organi costituzionali di garanzia;
  • vantaggi e svantaggi per le diverse coalizioni.

Sono temi importanti: il modo in cui i voti vengono trasformati in seggi incide sulla rappresentanza, sulla stabilità dei governi e sugli equilibri costituzionali.

Il confronto con le petizioni mostra però uno squilibrio. Le questioni relative all’accesso concreto al voto non hanno ricevuto un’attenzione corrispondente. Nei resoconti non è emerso, per esempio, una discussione specifica sui marittimi imbarcati. Il voto dei fuori sede era presente nel complesso normativo proveniente dalla Camera, ma non è divenuto uno dei temi centrali del confronto politico documentato.

Le petizioni sono formalmente presenti; i problemi concreti di partecipazione sono rimasti sullo sfondo.

Una legge discussa guardando soprattutto agli equilibri tra i partiti

Dai resoconti è emersa una maggiore attenzione alle conseguenze della riforma sulle coalizioni e sulla futura composizione delle Camere che alle condizioni necessarie per consentire ai cittadini di partecipare.

Nel dibattito sono ricorse valutazioni sulle forze favorite dalla soppressione dei collegi uninominali, sulle possibilità di raggiungere la soglia del premio, sul destino dei partiti minori, sui capilista e sui candidati destinati all’elezione.

È inevitabile che una legge elettorale venga esaminata anche sotto questo profilo: tutti i partiti valutano gli effetti delle regole sul proprio risultato. Il problema nasce quando questa prospettiva assorbe quasi interamente il confronto e lascia ai margini le richieste di chi domanda di poter votare e scegliere.

Le petizioni parlano, almeno in parte, delle condizioni di accesso alla democrazia. I parlamentari hanno discusso soprattutto di come determinarne gli esiti.

Ciò non significa che sia mancata qualsiasi attenzione alla partecipazione. Diversi gruppi hanno discusso la libertà di scelta e la qualità della rappresentanza:

  • PD e M5S hanno insistito sulle liste bloccate, sulla conoscibilità degli eletti e sugli effetti del premio;
  • AVS ha richiamato il pluralismo e il rischio di concentrazione del potere;
  • FdI, Lega e Forza Italia hanno sostenuto un emendamento comune per reintrodurre le preferenze, mantenendo però candidature predeterminate;
  • Andrea Giorgis ha sviluppato il collegamento più diretto fra astensionismo, consenso effettivo e dimensione del premio.

La discussione è stata quindi pluralista sul modo di distribuire i seggi e scegliere i candidati, molto meno su come permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare alla votazione.

I parlamentari hanno discusso ampiamente la qualità e gli effetti del voto espresso, ma poco degli ostacoli che impediscono a una parte dei cittadini di esprimerlo.

I limiti della nostra osservazione

L’analisi riguarda le sedute della 1ª Commissione del Senato dal 4 agosto all’8 settembre 2026. Non comprende l’intero iter alla Camera, tutte le audizioni né eventuali interlocuzioni non riportate nei resoconti sommari. Non pretende quindi di ricostruire ogni posizione espressa durante il procedimento legislativo.

La scelta di concentrarsi sulle petizioni risponde però a una ragione precisa: esse hanno una propria dignità costituzionale e dovrebbero essere conoscibili e seguibili come strumenti autonomi di partecipazione. Non dovrebbero scomparire nel momento in cui vengono abbinate a un disegno di legge.

Se il testo integrale non è pubblico, il numero delle firme non è conoscibile e nei resoconti non si può individuare una risposta alle richieste presentate, il controllo democratico diventa quasi impossibile.

Dall’abbinamento formale a una trattazione trasparente

La congiunzione delle petizioni ai disegni di legge è un passo positivo, ma insufficiente. Per attribuire loro una reale funzione democratica sarebbe necessario pubblicare:

  • il testo integrale o almeno una sintesi significativa;
  • il numero delle sottoscrizioni e le modalità di raccolta;
  • la dimensione nazionale, territoriale o settoriale dell’iniziativa;
  • i passaggi parlamentari nei quali la richiesta è stata affrontata;
  • l’esito finale: accolta, respinta, assorbita o rimasta senza seguito.

Al termine dell’esame, la Commissione dovrebbe inoltre fornire una risposta motivata, anche di tipo cumulativo, almeno alle petizioni direttamente collegate al provvedimento.

Diversamente, l’abbinamento rischia di restare un adempimento procedurale: i numeri delle petizioni compaiono nei resoconti, ma le domande dei cittadini non entrano realmente nella deliberazione politica.

La nuova legge elettorale avrebbe potuto partire da una domanda essenziale: come riportare le persone al voto e restituire loro la possibilità di scegliere?

Dai resoconti esaminati risulta che il Parlamento si sia occupato molto più di come distribuire il potere dopo il voto che di come consentire ai cittadini di parteciparvi.


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