Chiarimenti sulle prerogative dei promotori delle iniziative popolari: il caso del disegno di legge di iniziativa popolare sulle maestre della scuola dell’infanzia

L’associazione Più Democrazia in Trentino ha voluto cogliere l’occasione dell’iter del disegno di legge di iniziativa popolare n. 41/XVII per approfondire le garanzie e le prerogative riconosciute ai promotori nel corso della trattazione di un’iniziativa legislativa popolare. L’obiettivo è stato duplice: contribuire a una prassi più chiara e consolidata e rafforzare la tutela dei diritti di partecipazione sanciti dall’art. 47 dello Statuto di autonomia e dalla legge provinciale su referendum ed iniziativa popolare 3/2003.

Le comunicazioni inviate al Consiglio provinciale

Il 24 settembre 2025, Più Democrazia in Trentino ha trasmesso al Servizio legislativo del Consiglio provinciale una prima nota avente ad oggetto Richiesta di chiarimenti in merito alla pubblicazione del resoconto dell’audizione pubblica sul disegno di legge 41/XVII e alla possibilità di presentazione di relazione di minoranza.

Nella comunicazione si chiedeva:

  1. Chiarimenti sulle modalità di pubblicazione del resoconto dell’audizione pubblica svoltasi il 3 aprile 2025 ai sensi dell’art. 19-bis della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum). L’associazione ha domandato tempi, modalità e canali di pubblicazione del resoconto, nonché se fosse prevista una validazione del testo e il suo inserimento nella scheda ufficiale del disegno di legge.
  2. Un’interpretazione sull’applicabilità dell’art. 99, comma 7, del Regolamento interno, con riferimento alla possibilità per i promotori di un disegno di legge di iniziativa popolare di presentare una relazione di minoranza a conclusione dei lavori di commissione. La richiesta nasceva dall’esigenza di garantire che la posizione dei promotori potesse essere formalmente rappresentata e documentata, anche alla luce delle esperienze pregresse, come quella del dibattito del 16 luglio 2014 sul disegno di legge popolare n. 1-328/XIV/XV.

Successivamente, il 29 settembre 2025, Più Democrazia in Trentino ha inviato una nota integrativa intitolata Integrazione alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di presentare una relazione di minoranza ai sensi dell’art. 99, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio provinciale.

In tale comunicazione si è ribadita la necessità di mantenere un canale di interlocuzione formale con il Consiglio anche dopo la fase istruttoria in commissione, evidenziando — attraverso l’analisi del caso dell’iniziativa popolare del 2014 — i limiti attuali che impediscono ai promotori di esprimere un punto di vista strutturato sulle modifiche o sull’esito della discussione.
L’associazione ha proposto di introdurre o riconoscere in via interpretativa uno strumento assimilabile a una relazione di minoranza del comitato promotore, utile a:

  • riassumere i lavori di commissione dal punto di vista dei cittadini;
  • commentare le eventuali modifiche o il mancato esame degli articoli;
  • fornire all’Aula un documento comparativo tra la proposta originaria e le modifiche apportate.

La risposta del Servizio legislativo

Con nota del 27 ottobre 2025, la dirigente del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, dott.ssa Sandra Perini, ha fornito un riscontro puntuale, articolato in due parti principali.

  1. Pubblicazione del resoconto dell’audizione pubblica
    • È stato confermato che la registrazione e il resoconto dell’audizione del 3 aprile 2025 saranno resi permanentemente accessibili nella scheda del disegno di legge n. 41/XVII, una volta completato l’aggiornamento dell’applicativo di gestione degli atti politici (IDAP).
    • Nel frattempo, la registrazione è stata pubblicata nella sezione Incontri del sito del Consiglio provinciale, garantendo così trasparenza e visibilità all’iniziativa.
    • È stato inoltre riconosciuto che le richieste formulate da Più Democrazia in Trentino hanno contribuito a chiarire e migliorare le modalità di gestione di un istituto ancora recente, quale l’audizione pubblica ai sensi dell’art. 19-bis della legge provinciale sui referendum.
  2. Relazione di minoranza e strumenti di interlocuzione
    • Gli uffici hanno chiarito che l’art. 99, comma 7, del Regolamento interno è pensato per la dialettica politica tra maggioranza e minoranza consiliari e non può essere esteso ai promotori di un’iniziativa popolare.
    • Tuttavia, è stata ribadita la possibilità per i proponenti di interloquire formalmente con il Consiglio, tramite il Presidente, anche dopo la fase di commissione, presentando note o osservazioni ai sensi dell’art. 101-bis del Regolamento.
    • Tale facoltà è stata riconosciuta come una forma concreta di partecipazione e trasparenza che permette ai promotori di continuare a esprimere le proprie valutazioni durante l’iter legislativo.

Considerazioni conclusive

L’esito finale del carteggio con il Servizio legislativo può considerarsi soddisfacente sotto diversi aspetti.

Sul piano dell’audizione pubblica, l’associazione ha contribuito ad attuare in modo pieno e virtuoso la normativa provinciale, fornendo input che hanno portato a una migliore sistematizzazione degli adempimenti e a una maggiore accessibilità delle informazioni. Si tratta di un risultato concreto che dimostra come la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni possa produrre buone prassi di trasparenza e responsabilità.

Per quanto riguarda invece le garanzie di tutela dei promotori nel corso dell’iter legislativo, le precisazioni fornite dal Servizio legislativo rappresentano un punto di riferimento importante per le future iniziative popolari. Pur non essendo stata ammessa la possibilità formale di presentare una relazione di minoranza, è stata confermata la facoltà di interloquire in modo strutturato con il Consiglio, consolidando un canale di comunicazione che potrà essere valorizzato anche nelle prossime esperienze di democrazia diretta.

In questa legislatura, due ulteriori iniziative popolari — quella sul fine vita (disegno di legge 67/XVII), la cui trattazione è imminente, e quella sull’educazione relazionale alla parità di genere, attualmente in fase di raccolta firme — potranno beneficiare delle prassi chiarite attraverso questo percorso di interlocuzione istituzionale.

* * *

EVENTO PUBBLICO – 8 novembre 2025 | ore 10:00 | Trento
La riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol: prospettive, criticità e futuro dell’autogoverno regionale

Un pensiero su “Chiarimenti sulle prerogative dei promotori delle iniziative popolari: il caso del disegno di legge di iniziativa popolare sulle maestre della scuola dell’infanzia

  1. Pingback: Dall’audizione pubblica alle buone prassi: come migliorare l’iter delle iniziative popolari | Più Democrazia in Trentino

Lascia un commento