Proposta di modifica alternativa allo Statuto comunale di Trento

IL POPOLO E' SOVRANOMartedì 1 e mercoledì 2 dicembre è in programma la prima seduta dedicata alle modifiche dello Statuto comunale di Trento. Alla proposta di modifica statutaria del segretario generale, la quale si attiene ai parametri minimi imposti dalla legge regionale 11/2014, si oppone la proposta alternativa depositata dai consiglieri dell’intergruppo.

La proposta alternativa non è altro che una versione semplificata del progetto integrale elaborato durante il percorso partecipato promosso dall’associazione Più Democrazia in Trentino.

Il Consiglio comunale dovrebbe tener conto anche delle osservazioni pervenute dai cittadini nella fase di consultazione aperta tra i primi giorni di novembre e chiusa il giorno 23. Sono infatti più di trenta i cittadini che hanno depositato osservazioni, via cartacea o via posta elettronica.

Le modifiche suggerite in questa proposta abbreviata non solo permettono, attraverso modifiche allo statuto, di introdurre ulteriori integrazioni attraverso il regolamento, ma consentono anche di avere la perfetta compatibilità con le modifiche obbligatorie per legge. D’altra parte anche la proposta del segretario comunale prevede che alcune previsioni della legge siano lasciate alla modifica del regolamento.

Come sottolineato dall’estensore del documento, Stefano Longano, la grande differenza delle due proposte è una differenza “politica”. La proposta alternativa introduce il referendum confermativo sulle delibere di Consiglio (e volendo anche di Giunta, sarebbe poi il regolamento a stabilire meglio le fattispecie).

Il referendum confermativo statutario sarebbe quindi null’altro che un caso particolare, un sottoinsieme del referendum confermativo.

La bozza del segretario generale, invece, introduce il referendum confermativo statutario come fattispecie autonoma, svincolata dalle altre forme di referendum previste dallo statuto.

La legge regionale obbliga l’inserimento del referendum confermativo statutario con determinate caratteristiche, ma non esclude che questo sia disciplinato come forma particolare di referendum confermativo sulle delibere di Consiglio.

Quale delle due strade seguire rappresenta quindi una scelta politica, non tecnica.

Anzi, se poi la regolamentazione dei referendum confermativi fosse per qualunque materia uniformata alle previsioni di legge a quello statutario (raccolta firme, vincolatività, quorum zero) si sarebbe ottenuto un buon risultato complessivo.

L’associazione esorta quindi i consiglieri a recepire i suggerimenti della proposta alternativa anzichè l’impianto predisposto dai funzionari degli uffici comunali.

Qualora i suggerimenti non fossero accolti, politicamente, sarà chiaro che il Consiglio è di fatto nelle mani della burocrazia comunale e incapace di iniziative politiche autonome su temi fondamentali come la partecipazione. Quando alle elezioni quasi un avente diritto su due non ha partecipato alla consultazione.

* * * * *
Oggetto: proposta per l’istituzione della delibera relativa alle modifiche dello Statuto in adeguamento alle norme regionali in materia di referendum introdotte dalla legge 11/2014.

Art. 19 – Referendum di iniziativa popolare

Versione attuale

Proposta di modifica alternativa

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 1. Il referendum di iniziativa popolare può essere propositivo o confermativo e riguardare questioni di competenza comunale o sulle quali il comune può esprimere proposte o pareri. Il Sindaco indice il referendum quando ne faccia richiesta il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato Promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) gli atti relativi al personale del Comune;
d) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 3. La richiesta di referendum propositivo viene fatta presentando l’atto di cui si chiede l’adozione e una relazione illustrativa, nella forma degli atti trattati dal Consiglio Comunale. Esso deve rispettare i principi di unità di materia, di forma e di livello normativo, e deve essere conforme al diritto superiore.
La richiesta di referendum confermativo deve essere fatta entro il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’atto e la sua entrata in vigore, che non può essere inferiore ai dieci giorni. Il regolamento può stabilire termini specifici per ciascun atto.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l’ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni. 4. La richiesta di referendum propositivo deve essere sottoposta entro 10 giorni al Comitato dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti si deve esprimere sull’ammissibilità della proposta entro i successivi 30 giorni. Può, in dialogo con il Comitato Promotore, proporre modifiche che rendano la proposta ammissibile.
Il Comitato dei Garanti è formato tra tre membri scelti in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi del Comune. Viene nominato entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale con le procedure stabilite dal regolamento e resta in carica fino alla nomina dei nuovi membri nella consiliatura successiva.
5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate. 5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
La Segreteria entro quindici giorni verifica la regolarità delle firme, e se il numero prescritto di firme è stato raggiunto il Sindaco indice il referendum fissando la data secondo quanto previsto dal regolamento, comunque non oltre centottanta giorni dal deposito delle firme.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto. 6. Nel caso di referendum propositivo, il Consiglio comunale iscrive la discussione del tema alla prima seduta utile.
Qualora il Consiglio approvi l’atto di cui si chiede l’adozione senza modifiche, o con modifiche accettate dal comitato promotore, non si dà luogo alla votazione referendaria.
Il Consiglio ha la facoltà di fare una controproposta. In questo caso la controproposta viene votata insieme alla proposta. Se entrambe accettate, entra in vigore quella più votata.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull’oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento. 7. Per i referendum propositivi, nel caso il quesito venga validamente approvato dagli elettori, l’atto entra in vigore il giorno seguente la proclamazione dei risultati, o in data successiva se nello stesso così disposto.
Per i referendum confermativi, l’atto entra in vigore solo se validamente approvato dagli elettori.
Il Consiglio non può modificare per i cinque anni successivi una deliberazione assunta con il voto popolare, salvo che per adeguamenti obbligatori per legge.
Se il Consiglio ritiene necessaria una modifica, questa deve essere sottoposta obbligatoriamente a referendum confermativo.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. 8. Da abrogare.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali. 10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l’elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni. 11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare propositivo e confermativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l’elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

Art. 23 – Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti. 1. Il Comune garantisce il pieno accesso a tutti documenti amministrativi. Limitazioni possono essere poste unicamente se previste esplicitamente dalla legge.
1 bis. Il sito telematico del Comune è il luogo principale di accesso a tutti i documenti amministrativi.
2. Il regolamento determina altresì le modalità per l’accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti. 2. Il regolamento determina le modalità per l’accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

Art. 22 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
Il regolamento può determinare casi nei quali l’istruttoria pubblica sia obbligatoria.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all’albo pretorio del Comune. 2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all’albo pretorio del Comune e sulla pagina di accoglienza del sito del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l’istruttoria. Invariato

NUOVO TESTO PROPOSTO (INTEGRALE)

Art. 19 – Referendum di iniziativa popolare

1. Il referendum di iniziativa popolare può essere propositivo o confermativo e riguardare questioni di competenza comunale o sulle quali il comune può esprimere proposte o pareri. Il Sindaco indice il referendum quando ne faccia richiesta il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato Promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) gli atti relativi al personale del Comune;
d) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La richiesta di referendum propositivo viene fatta presentando l’atto di cui si chiede l’adozione e una relazione illustrativa, nella forma degli atti trattati dal Consiglio Comunale. Esso deve rispettare i principi di unità di materia, di forma e di livello normativo, e deve essere conforme al diritto superiore.
La richiesta di referendum confermativo deve essere fatta entro il periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’atto e la sua entrata in vigore, che non può essere inferiore ai dieci giorni. Il regolamento può stabilire termini specifici per ciascun atto.
4. La richiesta di referendum propositivo deve essere sottoposta entro 10 giorni al Comitato dei Garanti.
Il Comitato dei Garanti si deve esprimere sull’ammissibilità della proposta entro i successivi 30 giorni. Può, in dialogo con il Comitato Promotore, proporre modifiche che rendano la proposta ammissibile.
Il Comitato dei Garanti è formato tra tre membri scelti in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi del Comune. Viene nominato entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale con le procedure stabilite dal regolamento e resta in carica fino alla nomina dei nuovi membri nella consiliatura successiva.
5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
La Segreteria entro quindici giorni verifica la regolarità delle firme, e se il numero prescritto di firme è stato raggiunto il Sindaco indice il referendum fissando la data secondo quanto previsto dal regolamento, comunque non oltre centottanta giorni dal deposito delle firme.
6. Nel caso di referendum propositivo. il Consiglio comunale iscrive la discussione del tema alla prima seduta utile.
Qualora il Consiglio approvi l’atto di cui si chiede l’adozione senza modifiche, o con modifiche accettate dal comitato promotore, non si da luogo alla votazione referendaria.
Il Consiglio ha la facoltà di fare una controproposta. Nel caso la controproposta viene votata insieme alla proposta. Se entrambe accettate, entra in vigore quella più votata.
7. Per i referendum propositivi, nel caso il quesito venga validamente approvato dagli elettori, l’atto entra in vigore il giorno seguente la proclamazione dei risultati, o in data successiva se nello stesso così disposto.
Per i referendum confermativi, l’atto entra in vigore solo se validamente approvato dagli elettori.
Il Consiglio non può modificare per i cinque anni successivi una deliberazione assunta con il voto popolare, salvo che per adeguamenti obbligatori per legge.
Se il Consiglio ritiene necessaria una modifica, questa deve essere sottoposta obbligatoriamente a referendum confermativo.
8. Da abrogare.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare propositivo e confermativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l’elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

Art. 23 – Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il pieno accesso ai tutti documenti amministrativi. Limitazioni possono essere poste unicamente se previste esplicitamente dalla legge.
1 bis. Il sito telematico del Comune è il luogo principale di accesso a tutti i documenti amministrativi.
2. Il regolamento determina le modalità per l’accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

Art. 22 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
Il regolamento può determinare casi nei quali l’istruttoria pubblica sia obbligatoria.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all’albo pretorio del Comune e sulla pagina di accoglienza del sito del Comune.
3. Invariato

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2 pensieri su “Proposta di modifica alternativa allo Statuto comunale di Trento

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