Strumenti referendari nei comuni del Trentino-Alto Adige/Südtirol: 12 mesi di tempo per adeguare gli Statuti alla norma regionale

Regione Autonoma Trentino-Alto AdigeIl 5 dicembre 2014 il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol ha modificato la Legge Regionale n.1 del 1993 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige) con l’obiettivo di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali.

Con la Legge Regionale n.11/2014 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali) sono stati introdotti nell’ordinamento dei comuni:

  • il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli statuti comunali
  • l’opuscolo informativo per le votazioni comunali
  • una soglia massima per il quorum di partecipazione (30% per i comuni con meno di 5,000 abitanti e 25% per i comuni con più di 5,000 abitanti)

E’ stato inoltre abbassato il numero di firme massimo per poter richiedere un referendum (5% per i comuni con più di 20,000 abitanti) ed è stato definito un termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle firme.

Tali modifiche, pubblicate nell’edizione straordinaria n.1 al Bollettino Unico Regionale n.49/I-II del 9/12/2014 ed entrate in vigore il giorno successivo, dovranno obbligatoriamente essere recepite entro 12 mesi negli statuti comunali della Regione TAA.

Di seguito il testo dell’art. 3 (Statuto comunale) e dell’art. 50 (Referendum popolare) della legge regionale n.1/1993 aggiornato con le aggiunte e le modificazioni (in corsivo blu) apportate dalla legge regionale n.11/2014:

Art. 3 (Statuto comunale)

1. Il comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune.

4. Copia dello statuto è inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al Commissario del Governo competente. L’ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

4-bis. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 50 (Referendum popolare)

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell’iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a

40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

2-quater. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

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