La cronaca dell’iniziativa comunale «Quorum Zero Trento»

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In vista della riunione del gruppo di lavoro programmata per martedì 30 giugno 2015 per la modifica dello statuto comunale di Trento, Matteo Rigotti ha preparato un resoconto dell’iter seguito dall’iniziativa popolare comunale del 2012 “Quorum zero Trento”. Buona lettura!

di Matteo Rigotti – “Quorum Zero a Trento” è un’iniziativa popolare, firmata da 1900 cittadini trentini durante l’estate 2012, che ha avuto come obiettivo l’eliminazione del quorum dai referendum comunali. E’ una piccola iniziativa locale, che però si inserisce in un contesto molto più ampio di un’iniziativa nazionale “Quorum Zero e Più Democrazia” e di una provinciale “Più Democrazia in Trentino”, per migliorare gli strumenti di democrazia diretta e partecipata. E’ la prima proposta dei cittadini discussa nella storia del Comune di Trento.

L’iniziativa si basa sull’art. 6 del Regolamento istituti partecipazione popolare del Comune di Trento. Con la proposta si vuole agire modificando l’articolo 29 comma 1 del Regolamento stesso da:

“La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”
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“La proposta soggetta a referendum, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto, è approvata se ha ottenuto la maggioranza  dei voti validamente espressi”.

Nella relazione illustrativa si tiene conto del fatto che:
– la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art.75 della Costituzione che prevede il quorum a livello nazionale non comporta l’obbligo del quorum per i referendum previsti negli Statuti degli enti locali;
Il quorum a livello locale non è previsto in nessuna legge che regola gli enti locali, nemmeno nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e neppure nella legge regionale Trentino a/A.
Questo significa che i “vincoli” presenti a livello comunale dipendono esclusivamente dal Consiglio Comunale (fatta eccezione per alcuni limiti alle materie referendabili).

Secondo il Regolamento degli istituti di partecipazione popolare la proposta deve essere presentata al Presidente del Consiglio comunale, che provvederà a trasmetterla al sindaco e alla commissione consiliare competente. La commissione esaminerà la proposta, la discuterà e darà un parere al Presidente, che a sua volta trasmetterà proposta e parere al Segretario Generale per istruire la pratica. É previsto che questo tipo di proposte siano trattate entro tre mesi.

Ricordiamo che dall’anno 2000 gli unici referendum comunali tenuti a Trento sono stati 2, con un singolo quesito ognuno: uno sull’ampliamento dell’Aeroporto Caproni e uno sull’inceneritore a Ischia Podetti, tutti e due annullati per mancato raggiungimento del quorum. Lo Statuto Comunale prevede anche che “non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti” (art. 19 comma 8).

IL PERCORSO IN BREVE

  • 5 settembre 2012: presentazione proposta
  • 3 ottobre 2012: discussione in Commissione Statuto
  • 16 ottobre 2012: discussione in Commissione Trasparenza
  • 5 dicembre 2012: bocciatura proposta “Quorum Zero” e presentazione proposta di delibera consiliare
  • 25 aprile 2013: approvazione delibera (modifiche a Statuto e Regolamento)

Le commissioni consiliari
La principale questione trattata dalle commissioni riguarda il come procedere, cioè se la proposta è un “unicum” che va approvato interamente o non approvato (con motivazione), oppure se sia possibile proporre degli emendamenti. Si definisce che la proposta, essendo presentata dai cittadini, non può essere emendata dal Consiglio comunale, che la approverà o meno, le Commissioni dovranno invece riportare il sunto della discussione e dare un parere.

Il Consiglio comunale
L’iniziativa viene “bocciata” dal Consiglio comunale il 5 dicembre 2012 e come “controproposta” viene presentata una proposta di deliberazione consiliare relativa alla modifica dell’art. 19 dello statuto comunale e degli articoli 17 e 29 del regolamento sugli istituti di partecipazione popolare. Questa porterebbe il quorum dal 50% al 30% (quindi una diminuzione di 20%), mentre aumenterebbe le firme da raccogliere per fare richiesta di referendum del 125%, portandole dalle attuali 2000 (circa il 2,3% degli aventi diritto) al 5% degli iscritti elettorali del Comune (circa 4500) da raccogliere però nello stesso arco temporale. Fino al 27 febbraio, i cittadini hanno avuto la possibilità di “chiedere informazioni, precisazioni e presentare osservazioni e deduzioni”, così il comitato si è attrezzato per consegnare alla Segreteria generale del Comune di Trento 73 lettere firmate da cittadini trentini contenenti osservazioni e domande sulla modifica dei regolamenti dei referendum comunali.

Le circoscrizioni
Tutte le 12 circoscrizioni hanno espresso parere favorevole alle modifiche dello Statuto e del Regolamento. Tre hanno espresso delle osservazioni, in particolare:
la Circoscrizione Piedicastello propone di “prevedere il prolungamento del periodo per la raccolta delle sottoscrizioni da 90 giorni a 120 giorni (parere in seguito accolto)
la Circoscrizione Sardagna propone di “introdurre quorum zero per la validità dei referendum popolari e circoscrizionali, anziché il trenta per cento come proposto” (parere in seguito non accolto)

La discussione finale
La proposta arriva in Consiglio comunale il 25 aprile 2013
: potevamo trovarci con quorum 30% e 4500 firme da raccogliere in 90 giorni… abbiamo ottenuto quorum 30% e il 3% di firme da raccogliere (circa 2700) in 120 giorni. Di fatto le firme da raccogliere nell’unità di tempo rimangono le stesse, ma il quorum diminuisce dal 50% al 30%.
Il Consiglio comunale ha inoltre approvato anche che le apposite Commissioni valutino la possibilità di introduzione di modalità di raccolta firme online e la possibilità di definire meglio i tre tipi di referendum, rendendo vincolanti i referendum abrogativi e quelli propositivi, ma riguardo a questo iter sappiamo che per quanto riguarda le raccolte firme online gli uffici appositi hanno espresso un parere negativo in quanto non sarebbero previste dalle attuali normative nazionali, per quanto riguarda la definizione dei tre tipi di referendum non è stato possibile conoscere il lavoro della commissione.

NEL FRATTEMPO NEL RESTO DI ITALIA…

Dobbiaco: referendum popolare a carattere consultivo il 25 novembre 2012, senza quorum, opuscolo informativo inviato alle famiglie, voto dal sedicesimo anno di età.

Valle d’Aosta: 18 novembre 2012, referendum propositivo per approvare o meno una legge di iniziativa popolare. La legge regionale n°19, del 25 giugno 2003 prevede che se una proposta di legge di iniziativa popolare viene presentata dal 5% degli elettori, questa dovrà essere sottoposta a referendum propositivo “qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che (…) recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare”. Quorum al 45% e qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata, quindi il referendum ha un valore vincolante, e non comporta una semplice “espressione” in proposito.

Vicenza: il Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all’unanimità il nuovo Statuto Comunale. Quorum zero e introduzione dei referendum propositivi e abrogativi. È la prima grande città italiana (100.000 abitanti), l’undicesimo comune in Italia, il primo fuori dalla regione Trentino Alto Adige.

Malles: dal 22 agosto al 5 settembre 2014 si è svolto un referendum popolare utilizzando per la prima volta in Italia il voto postale, voto a tutti i cittadini con più di 16 anni, quorum al 20%, esito del referendum vincolante e opuscolo informativo. Inoltre lo Statuto prevede la possibilità di referendum confermativi e la possibilità del Consiglio comunale di formulare una “controproposta” al quesito referendario propositivo. Altro aspetto innovativo è l’aver specificato nel regolamento attuativo che, in merito alla raccolta delle sottoscrizioni per richiedere l’indizione di un referendum, ogni elettore può essere pubblico ufficiale chiedendo l’autorizzazione del Sindaco per la raccolta delle firme.

COSA DOVRA’ FARE IL COMUNE DI TRENTO ENTRO DICEMBRE 2015?

I comuni del Trentino Alto Adige dovranno recepire le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n.1/2014 che permettono di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali e che prevedono:

  • il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli statuti comunali
  • l’opuscolo informativo per le votazioni referendarie
  • una soglia massima per il quorum di partecipazione del 25% per i comuni con più di 5000 abitanti
  • termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle firme
  • numero massimo di firme per poter richiedere un referendum (5% degli elettori per i comuni con più di 20.000 abitanti)

COSA POTREBBE FARE IL COMUNE DI TRENTO?

  • eliminare il quorum per i referendum consultivi, che per loro stessa definizione non sono vincolanti, ma servono a dare un’indicazione alle istituzioni. Strumento ormai raramente utilizzato vista la sua scarsa efficacia a causa della presenza del quorum e del risultato non vincolante
  • eliminare il quorum per la validità di tutti i referendum, come indicato dal codice di buona condotta sui referendum della Commissione di Venezia, la cui adozione è raccomandata dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa
  • specificare il valore vincolante dell’esito referendario per i referendum propositivi e abrogativi
  • abbinare il voto referendario in corrispondenza di eventuali votazioni nazionali ed europee
  • introdurre il referendum confermativo per gli atti amministrativi
  • allargare la possibilità di voto ai maggiori di 16 anni, in modo da responsabilizzare anche i più giovani sulle scelte che regolano la “cosa pubblica”
  • estendere a tutti i cittadini la possibilità di essere autorizzati dal sindaco ad autenticare le firme necessarie alle iniziative popolari. Questo garantisce equità e parità, infatti ora i partiti sono più avvantaggiati nelle raccolte firme perché hanno già al loro interno soggetti autorizzati all’autentica
  • introdurre modalità di voto alternative per i referendum, come il voto postale, permettendo così un risparmio per l’ente pubblico e consentendo un periodo di voto più lungo, favorendo la partecipazione
    (vedi anche Manifesto programmatico)

ESTRATTO DALLO STATUTO del Comune di Trento (Statuto 2015 – in formato pdf)

Art. 14 – Iniziativa popolare
1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all’Amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Analoga facoltà hanno coloro che soggiornino anche temporaneamente sul territorio comunale.
2. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nei termini previsti dal regolamento.
3. I cittadini, in numero non inferiore a mille, e i Consigli circoscrizionali possono presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di quest’ultimo, redatti in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnati da una relazione illustrativa.
4. Il Consiglio comunale delibera nel merito delle proposte entro tre mesi dal deposito presso la Segreteria generale del Comune del testo sottoscritto.

Art. 19 – Referendum di iniziativa Popolare
1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centoventi giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull’oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE (Regolamento in vigore – in formato pdf)

Art. 4 Istanze
4. Al sottofirmatario viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

Art. 5 Petizioni
2. La petizione deve essere presentata per iscritto e deve riportare con chiarezza l’oggetto, il nome dei proponenti in numero non inferiore a 100 (cento), la loro firma e i relativi recapiti. Il primo firmatario e l’interlocutore dell’Amministrazione comunale.
3. Al rappresentante viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della petizione.

Art. 6 Proposte dei cittadini
1. I cittadini residenti nel territorio comunale, in numero non inferiore a 1000 (mille), possono proporre al Consiglio comunale l’adozione di formali atti relativamente a materie di competenza di quest’ultimo.
2. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono essere autenticate dal Segretario comunale, o da altro funzionario incaricato a sensi di legge, e corredate dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche collettivo.

Art. 8 Ambito e limiti del referendum popolare
1 Il referendum, consultivo o propositivo, deve avere per oggetto questioni di rilevanza generale di competenza comunale.
2 Ai sensi dell’articolo 19, comma 2 dello Statuto comunale non possono comunque essere sottoposti a referendum:
a. lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;
b. il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c. i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d. i provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui o all’emissione di prestiti;
e. gli atti relativi al personale del Comune;
f. i provvedimenti relativi a elezioni, nomine e designazioni, revoche e decadenze.

Art. 16 Autenticazione delle sottoscrizioni
1 Le firme di cui all’articolo 15 possono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere dell’Ufficio giudiziario, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dall’Assessore delegato, dai Presidenti di Circoscrizione, da funzionari del Comune debitamente incaricati dal Sindaco.
2 Il Sindaco può, a richiesta del Comitato dei promotori, conferire l’incarico di autentica delle firme anche a singoli dipendenti, di qualifica non inferiore alla VII, che si siano dichiarati disponibili; in tal caso l’incarico deve svolgersi fuori del normale orario di lavoro e della sede comunale, senza oneri a carico dell’Amministrazione comunale.

Art. 17 Deposito delle firme
2 Le sottoscrizioni sono effettuate da almeno il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 18 Indizione referendum
5 Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e relativa a più di sei quesiti.
6 Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, ne può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. In tali evenienze la data di indizione della consultazione popolare viene fissata entro 90 giorni.

Art. 26 Operazioni di voto
2 Il voto può essere espresso:
– nelle forme ordinarie previste per il referendum abrogativo attraverso scheda di carta in cui e stampato integralmente il quesito referendario;
attraverso tastiera situata nella cabina elettorale, dove deve essere esposto integralmente il quesito referendario;
attraverso sportelli multifunzione mediante l’uso di carte telematiche.

Art. 29 Risultati del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto e se e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 31 Deliberazione del Consiglio comunale
1 Nel caso di esito positivo il Consiglio comunale, entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia sull’oggetto del referendum, ai sensi dell’articolo 19, comma 7 dello Statuto comunale.

Scarica:
Documento “Resoconto Quorum Zero Trento” by Matteo Rigotti – in versione pdf
Leggi anche:
11 settembre 2012 – “Intervista a Matteo Rigotti”
31 gennaio 2013 – “I consigli comunali di Trento e Rovereto rifiutano di adeguarsi agli standard europei di democrazia” di Stefano Longano
23 aprile 2015 – “Trento. Norme d’uso per i referendum comunali” del direttivo dell’associazione

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2 pensieri su “La cronaca dell’iniziativa comunale «Quorum Zero Trento»

  1. So di essere un po’ pignolo, ma ci sono alcune piccole imprecisioni nell’articolo.
    La prima che non è stata la Corte di Cassazione, ma quella Costituzionale a stabilire con pronuncia 372/2004 che i referendum previsti a livello regionale dall’art. 123 non debbano essere guidati dall’art. 75.

    In particolare la frase è la seguente: “In primo luogo va rilevato che non si può considerare principio vincolante per lo statuto la determinazione del quorum strutturale prevista dall’art. 75 della Costituzione. La materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto,cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali.”

    Devo anche rilevare che per molti l’art. 123 si applica unicamente alle regioni a statuto ordinario, in quanto le regioni a statuto speciale non possono approvare un proprio statuto.
    Ma mi piacerebbe fare una discussione sul tema con qualche costituzionalista.
    Faccio comunque notare che l’art. 123 impone la possibilità di referendum confermativo con la richiesta del 2% dell’elettorato o un quinto del Consiglio Regionale, indipendentemente dalla maggioranza che lo ha approvato e con quorum 0.

    La seconda imprecisione riguarda il fatto che all’epoca del referendum di Dobbiaco, questo prevedeva ancora un quorum, sia pure minimo (non ricordo se era il 10 o il 15%).
    Come nota, quel referendum consultivo aveva un senso anche come referendum consultivo in quanto metteva a votazione le 3 proposte uscite dal comitato che doveva analizzare la nuova viabilità di transito dal paese.
    Delle tre opzioni, i cittadini scelsero quella più economica con largo margine, sebbene le altre prevedessero di togliere completamente il traffico di transito dalla superficie, con gallerie più o meno lunghe.
    Dobbiaco ha appena approvato il nuovo statuto, con quorum zero.Purtroppo esclude il sistema tributario dalle materie ammesse. Lo statuto dispone anche il voto ai sedicenni e la vincolatività di referendum propositivi e abrogativi, sebbene non escluda un voto in aula per renderli operativi. Vedremo quando aggiornano il regolamento, fermo al 2006.

    L’ultima riguarda il fatto che a Malles il referendum propositivo non è vincolante, almeno non nel senso che intendiamo noi. Infatti la proposta approvata dai cittadini è stata formalmente respinta dal Consiglio Comunale, a cui spetta il voto finale.
    Sempre per pignoleria, non è per la raccolta delle firme che va data la facoltà di essere pubblico ufficiale, ma per l’autentica delle stesse.

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