Referendum comunali: Borgo Chiese inadempiente cronico

borgo_chiese_brione_cimego_condinoLa legge 11/2014 fu approvata dal consiglio regionale nel dicembre 2014 con lo scopo di favorire la partecipazione popolare nei processi decisionali pubblici a livello locale aggiornando l’ordinamento regionale sui referendum comunali. I punti salienti della novità legislativa furono:

  • referendum confermativo di iniziativa popolare per le modifiche statutarie (a quorum zero)
  • opuscolo informativo per i referendum comunali
  • soglia massima per il quorum di partecipazione (30% per i comuni con meno di 5,000 abitanti e 25% per i comuni con più di 5,000 abitanti)
  • numero di firme massimo per poter richiedere un referendum (5% per i comuni con più di 20,000 abitanti, 10% per gli altri)
  • termine minimo di 6 mesi per la raccolta delle firme per promuovere referendum (fermo restando i 30 giorni per i referendum confermativi)

Il legislatore regionale riconobbe 12 mesi di tempo per recepire le disposizioni normative negli statuti comunali fissando il termine ultimo il 9 dicembre 2015. I comuni dell’Alto Adige / Sűdtirol si adeguarono diligentemente e senza eccezioni di rilievo mentre solo una manciata di comuni trentini ottemperò alla legge entro la scadenza prefissata. Mori fu uno dei rari esempi virtuosi.

Una parte considerevole dei comuni trentini, dopo una prima circolare degli uffici regionali (30 dicembre 2014), dovette ricevere una diffida da parte del servizio enti locali locali della Provincia di Trento per adeguarsi alla legge (22 febbraio 2016), la quale fu inviata solo a seguito dell’intervento del Difensore Civico e delle iniziative politiche dei portavoce del Movmento Cinque Stelle, consigliere provinciale Degasperi (già autore degli emendamenti migliorativi della legge regionale) e deputato Fraccaro.

Pur controvoglia e senza un genuino convincimento sulla necessità di ristabilire nuove regole per assicurare il diritto a partecipare agli affari della collettività locale, la maggior parte dei comuni trentini si adeguò nella primavera del 2016. Ma non tutti.

Dalla pubblicazione della legge regionale 11/2014 sul Bollettino Unico Regionale sono passati oramai più di 24 mesi. Nonostante ciò, ci sono ancora dei comuni a non aver adattato la disciplina dei referendum alle nuove disposizioni dell’ordinamento regionale. Come al solito, da una parte si inneggia alla partecipazione popolare come fattore generativo della coesione sociale della comunità e dell’impegno civico ma dall’altra non si predispongono gli istituti giuridici per assicurarla.daldoss_partecipazione-scelte

Fra gli inadempienti cronici si distingue il comune di Borgo Chiese. Il dato emerge dalla risposta all’ennesima interrogazione del consigliere Degasperi nella quale si chiedeva alla Giunta provinciale se, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto di autonomia, intendesse intervenire, anche con commissario ad acta, nei confronti dei comuni che non avevano ancora soddisfatto gli obblighi contenuti nella legge regionale 11/2014.

A dispetto delle gravi negligenze e del fatto che fosse già stata concessa un’ulteriore proroga del termine al 9 novembre 2016, l’assessore provinciale agli enti locali Daldoss ha continuato a giustificare la disapplicazione della legge. In questa occasione, la scusa ufficiale è stata che gli impegni connessi alla fusione dei comuni di Cimego, Brione e Condino in un unico ente non hanno consentito l’aggiornamento dello statuto nei tempi previsti dalla legge e nemmeno nei tempi concessi dalle proroghe. Per inciso, il comune di Borgo Chiese, oltre a non aver ancora aggiornato lo statuto (estratto articolo a piè di pagina)¹, il quale prevede che un referendum possa essere richiesto dal 40% degli elettori del consiglio comunale nonchè un quorum di partecipazione del 50% degli aventi diritto al voto, non ha mai nemmeno predisposto un regolamento attuativo. mappa-borgo-chiese

Pur rispettando l’opinione dell’assessore provinciale agli enti locali, l’associazione Più Democrazia in Trentino ritiene invece che sia chiara la volontà di impedire l’eventuale attivazione della procedura di referendum confermativo sul nuovo statuto oltre che impedire l’esercizio delle altre forme di referendum. Il caso di Pergine Valsugana ha fatto scuola: accorpare le modifiche obbligatorie a quelle facoltative in un’unica delibera così da eliminare le condizioni per un’eventuale richiesta di referendum confermativo da parte dei cittadini.

Tale lettura trova peraltro conferma anche nei fatti accaduti nel comune di Vallelaghi dove la maggioranza consiliare ha imparato la lezione. Ha infatti adottato un nuovo statuto scartando tutte le proposte dei consilieri di minoranza, i quali non hanno avuto altra scelta se non quella di abbandonare l’aula, con la certezza che nessuno avrebbe potuto attivarsi a richiedere l’attivazione del referendum statutario su decisioni imposte senza alcuna condivisione.

A tutela dei comportamenti elusivi della legge 11/2014 non si è distinto solamente l’apparato amministrativo della provincia di Trento. Gli uffici regionali, presieduti dalla dott.ssa Zanon, hanno dato un contributo significativo alla disapplicazione della legge. Anziché assistere e informare i comuni sulle modalità più opportune per recepire la norma si sono prodigati nel criticarne i contenuti.

Tutto ciò alla faccia dei principi sanciti nella Carta Europea dell’Autonomia Locale e delle più puntuali e recenti raccomandazioni del Difensore Civico, il quale, in un primo momento aveva chiesto alla Provincia di sollecitare i comuni a ottemperare alla legge e, successivamente, nel caso di Pergine, aveva chiesto che, preliminarmente alla modifiche statutarie facoltative, venisse garantito l’esercizio dei diritti popolari.

Così funziona la democrazia in Trentino. Alcune leggi si applicano mentre altre si interpretano. Dipende sempre da quali interessi si devono perseguire.

Trentino, 2 febbraio 2017
20170202_partecipazione-non-piace

Note:
1 – Art. 36 dello Statuto comunale di Borgo Chiese in vigore il 6 gennaio 2017

Art. 36 – Referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di: tributi locali e tariffe, designazioni, nomine e revoche di persone, atti relativi al personale comunale, nonchè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente

4. Il referendum può essere richiesto dal 40% degli elettori per il Consiglio comunale.

5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell’anno solare sono effettuate nell’anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.

7. La proposta di referendum è articolata in un’unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso. Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Difensore civico.

8. Il referendum è considerato valido se alla consultazione abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto e la proposta abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.

9. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione della validità del referendum. L’eventuale mancato recepimento dell’esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Trentino, 2 febbraio 2017
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2 pensieri su “Referendum comunali: Borgo Chiese inadempiente cronico

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