Pergine Valsugana. L’amministrazione modifica lo Statuto eludendo lo spirito della legge regionale sui referendum

pergine_comuneLe modifiche allo Statuto comunale di Pergine che introducono maggioranze semplificate per l’approvazione dei provvedimenti consiliari concernenti il Piano Regolatore Generale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e l’istituzione delle consulte permanenti sono entrate in vigore il 3 maggio 2016. E’ stato vano il tentativo del comitato civico di chiedere una consultazione referendaria confermativa mentre le raccomandazioni del Difensore Civico di adottare le misure necessarie per poter consentire ai cittadini di esercitare il diritto a promuovere il referendum confermativo sono rimaste inascoltate. E’ invece apparso ambiguo il ruolo dell’ufficio regionale con competenza in materia di enti locali, la cui dirigente ha prodotto un’interpretazione a dir poco opinabile della legge regionale 11/2014 sui referendum comunali.

D’ora in poi nel comune di Pergine, a seguito dell’ultima modifica dello Statuto, per approvare provvedimenti riguardanti il bilancio o le varianti urbanistiche non servirà più la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ma sarà sufficiente la maggioranza semplice. Le conseguenze e le implicazioni sono piuttosto ovvie: non sarà più necessario il coinvolgimento dei gruppi consiliari di opposizione per l’approvazione di atti inerenti il PRG o il bilancio. Ciò significa, ad esempio, che le decisioni più controverse su temi di interesse generale che riguardano lo sviluppo e la tutela territorio o le finanze e la spesa pubblica comunale potranno essere prese con maggioranze risicate (delibera consiliare n.14 del 3 marzo 2016 e verbale di seduta).
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La cronaca

Nel febbraio 2016 il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento della Provincia di Trento si rivolge all’amministrazione comunale perginese ponendo il 5 marzo come scadenza per il recepimento della legge regionale del 9 dicembre 2014 n.11 in materia di referendum i cui termini originari erano decorsi già il 9 dicembre 2015.

Il richiamo è frutto di un’azione politica del M5S (atti di sindacato ispettivo  4/11889 del dep. Fraccaro e 2518/XV del cons. prov. Degasperi) e di una diffusa e concertata azione civica sull’intero territorio provinciale che ha attivato il Difensore Civico, il quale, viste le numerose istanze inoltrate da diversi cittadini (per Pergine l’istanza fu inviata da M. D’Alterio –  18 gen ’16 e 2 mar ’16), ha sollecitato, per quanto di sua competenza, gli uffici provinciali per assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

In data 3 marzo 2016 il consiglio comunale di Pergine Valsugana approva la delibera n.14 per la modifica della Statuto. Oltre al recepimento degli obblighi previsti dalla legge 11/2014 – quali la riduzione del quorum di partecipazione alle consultazioni referendarie, la riduzione firme per chiedere un referendum, l’introduzione opuscolo informativo per descrivere i quesiti referendari e l’introduzione del referendum confermativo statutario – il consiglio comunale semplifica anche la procedura di approvazione delle delibere consiliari relativamente a PRG, bilancio previsionale e consuntivo e istituzione delle consulte permanenti prevista dall’articolo 22 dello Statuto.

Il 5 aprile, Matteo Savastano e Luciano Eccher, referenti di un comitato civico costituito all’uopo, depositano una richiesta di referendum confermativo sulle modifiche all’articolo 22 dello Statuto chiedendo di riconoscere ai cittadini il diritto di esprimersi direttamente attraverso una consultazione popolare ai sensi della legge regionale 11/2014, la quale viene recepita, allo scadere del termine concesso in deroga dalla Provincia, nella medesima delibera consiliare.
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La questione assume rilevanza pubblica e anche la nostra associazione prende posizione commentando le dichiarazioni del sindaco Oss Emer: a mezzo stampa il 18 aprile 2016 “Nel comune di Pergine Valsugana la prima richiesta di referendum confermativo statutario” e il 1° maggio 2016 con una lettera pubblicata sul giornale L’Adige “Il referendum è inclusivo. Oss Emer non deve temere” in replica alla risposta di Oss Emer all’associazione.

Il 12 aprile la Giunta comunale si rivolge alla Ripartizione II “Ufficio enti locali e competenze ordinamentali” della Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol per chiedere un parere sull’ammissibilità del quesito e sulla procedura da seguire. In data 20 aprile 2016, la dirigente Loretta Zanon, premettendo che la Giunta e gli Uffici regionali “non ebbero la possibilità di prendere parte alla stesura delle disposizioni della legge 11/2014 e nemmeno il tempo materiale di correggerne le inesattezze lessicali, colmarne le lacune e porre rimedio a talune incongruenze “tecniche” ”, esprime un parere complessivamente negativo sull’ammissibilità del quesito referendario sottolineando che, secondo gli uffici regionali, “la disciplina regionale sul referendum confermativo, pur rappresentando una indubbia – e per molti versi innovativa – apertura a istituti di democrazia diretta, deve essere letta nel quadro sistematico dell’ordinamento degli enti locali, tuttora fondamentalmente ispirato a principi di democrazia rappresentativa”.
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La Giunta comunale, con delibera n.48 del 26 aprile 2016, istituisce il collegio per giudicare l’ammissibilità del quesito referendario ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, il quale è composto dal segretario comunale, il quale aveva già dato parere di regolarità amministrativa alla proposta di delibera sulle modifiche statutarie, dall’avvocato Andrea Lorenzi, in qualità di legale di fiducia dell’amministrazione, e dal Difensore Civico.

Nella memoria del 29 aprile il Difensore Civico anticipa le proprie considerazioni critiche sulle modalità adottate dall’amministrazione comunale nell’approvare la delibera 14 del 3 marzo sollevando perplessità sul fatto di avere inserito in un unico atto gli obblighi previsti dalla legge regionale 11/2014 e le modifiche facoltative in ordine alla modalità di approvazione delle delibere consiliari per le variazioni urbanistiche e per l’approvazione del bilancio.

A detta del Difensore Civico, “per adempiere agli obblighi dell’ordinamento regionale dei comuni sarebbe stato sicuramente opportuno fare, in un primo momento, la modifica istitutiva del referendum confermativo e, solo dopo l’entrata in vigore di tale modifica, procedere, in un secondo momento, alle modifiche di altre norme, lasciando tutto il tempo completo di trenta giorni per avanzare richieste di referendum”. Il Difensore Civico conclude quindi la nota con la seguente affermazione: “Per tali ragioni non ritengo che vi siano i presupposti per cui io possa partecipare al predetto organo e vi invito a fare eventualmente quanto possibile per rendere effettiva la possibilità di azionare il referendum confermativo sulle modifiche statutarie introdotte”

Il lavoro del collegio non arriva ad alcuna conclusione. Nella seduta del 9 maggio “non emerge infatti una maggioranza in ordine all’operatività del referendum confermativo” e i componenti prendono atto dell’impossibilità di deliberare rimettendo la questione alla Giunta comunale (verbale di seduta).
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Nonostante le raccomandazioni del Difensore Civico, con delibera n.63 del 30 maggio 2016, la Giunta comunale di Pergine decide di considerare improcedibile la proposta di referendum confermativo sulle modifiche dell’art.22 dello Statuto comunale approvate con la deliberazione del Consiglio n.14 del 3 marzo. Nelle premesse del documento si richiama un passaggio del parere della dirigente della Ripartizione II della Regione, nel quale si evidenzia come la disciplina regionale sul referendum confermativo sia estremamente stringata e per certi aspetti lacunosa per cui la necessità di un recepimento statutario sembra derivare dall’oggettiva mancanza di elementi normativi che consentano uno svolgimento certo e ordinato del procedimento referendario confermativo” e si devolve l’eventuale controversia alla giurisdizione del giudice ordinario”.

Il 10 giugno 2016 i proponenti del quesito referendario presentano atto di opposizione alla delibera di Giunta 63/2016 includendo, fra le altre, le argomentazioni in ordine all’impropria interpretazione da parte degli uffici regionali riguardo allo spirito della legge e ai suggerimenti espressi dal Difensore Civico. Di seguito alcuni passaggi:

[…] … si osserva che la Giunta Comunale ha adottato una decisione illogica, infondata ed immotivata.

[…] … le generalissime indicazioni fornite dalla Ripartizione II della regione TAA che oltretutto non possono ritenersi “interpretazione autentica delle norme”, potestà riservata esclusivamente al legislatore regionale.

[…] … le ragioni dello stallo procedurale ed amministrativo in cui ci siamo venuti a trovare vanno ricercate unicamente nella eclatante ed irragionevole introduzione di modifiche statutarie facoltative nell’unico provvedimento che doveva necessariamente adeguare lo Statuto Comunale alla normativa Regionale.

Eloquente al riguardo l’orientamento espresso dal Difensore Civico che, nella sua comunicazione, parla esplicitamente della necessità dell’adozione di due distinte delibere da parte del Consiglio Comunale, con due distinti procedimenti amministrativi, uno destinato all’adeguamento obbligatorio dello Statuto Comunale alla novella legislativa sul referendum confermativo, e l’altro, adottato in tempi ragionevolmente successivi al primo, di modifica vera e propria dello Statuto secondo le mutate esigenze organizzative e regolamentari del Comune.

[…] … non si capisce da dove trae la legittimazione la Giunta Comunale a dichiarare la improcedibilità della procedura referendaria dal momento che il collegio nominato con deliberazione giuntale del 26.04.2016, n. 48 non ha deliberato in tal senso, ma ha semplicemente dichiarato che non poteva assumere alcune decisione a maggioranza.

Il problema, dunque, va affrontato e risolto in seno al collegio e non in Giunta, andrebbe eventualmente integrato il collegio con altri esperti o al limite si dovrebbe rimettere ogni decisione all’interpretazione autentica del Consiglio Regionale, unico organo istituzionale legittimato a dichiarare il senso e la portata del novellato art. 3, comma 4 bis, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione TAA.

Il legislatore regionale quindi, e non il dirigente della Ripartizione II.

A parere di chi scrive, nel dubbio interpretativo la soluzione più ovvia da prediligere è quella dell’applicazione diretta del dettato normativo, certo più stringente e rigorosa nei termini e nei requisiti, ma comunque applicabile.

Non si può banalmente dichiarare improcedibile una richiesta di referendum e far finta che la delibera n. 14 sia divenuta esecutiva per decorso del termine di 30 giorni dall’affissione all’albo del comune. … []

La Giunta respinge anche l’atto di opposizione. Lo fa con la delibera n.93 del 26 luglio 2016 e comunicando il contenuto della stessa ai proponenti del quesito referendario con la nota del 29 luglio.

In questo video Matteo Savastano ospite e relatore sulla questione specifica a Una Festa per Più Democrazia nel settembre scorso:

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2 pensieri su “Pergine Valsugana. L’amministrazione modifica lo Statuto eludendo lo spirito della legge regionale sui referendum

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