Limite dei mandati. Analisi di un intervento del prof. Cosulich su Federalismi

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Su un focus del 27 – 10 – 2025 la rivista federalismi.it ha pubblicato un intervento del Prof. Cosulich, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università di Trento dal titolo “Dix ans, ça suffit ? Il dilemma del terzo mandato, da Napoli a Trento, fra autonomia e uniformità”.

La tesi di Cosulich, in breve, è che il limite dei mandati è materia che deve essere lasciata all’autonomia regionale in generale, e in particolare per quelle regioni che godono di autonomia speciale.

Questa argomentazione ha sicuramente una sua attrattiva, specialmente per chi come me pensa che un vero federalismo sia la miglior forma istituzionale per lo stato italiano. Ma anche stabilissimo che spetta alla legge regionale, nel nostro caso provinciale, stabilire un limite, potrebbe essere diverso da due?

Facendo una analisi delle motivazioni della Corte Costituzionale, Il limite non deriva unicamente dalla legge ordinaria statale (L. n. 165/2004), ma è radicato in principi costituzionali che devono essere garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale:

Uniformità Normativa: La Corte giustifica l’intervento statale sostenendo che la ratio del principio è quella di assicurare una “esigenza (non di omogeneità ma) di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale”, in presenza di una “scelta di fondo” operata dal legislatore statale. L’individuazione del “punto di equilibrio” tra il limite al diritto di elettorato passivo e gli altri principi costituzionali è dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore statale, proprio per assicurare tale uniformità.

E qui si innesta il ragionamento del prof. Cosulich. Sebbene per le regioni ordinarie i principi spettino alla legge statale, come statuito nell’articolo 122 della Costituzione, ad avviso del professore quella del numero di mandati è una previsione di dettaglio, non di principio.

Se quindi sarebbe illegittimo prevedere nella legge statale questo limite per le ragioni ordinarie, a maggior ragione lo sarebbe per quelle speciali, dove l’assoggettamento alla legge statale non è previsto.

Se fosse questo l’unico ragionamento fatto dalla Corte Costituzionale, potremmo anche essere d’accordo con il prof. Cosulich. Ma così non è. Infatti la Corte basa il limite su principi che si ritrovano nella carta fondamentale, oltre che in vari trattati sovraordinati, quali la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In sostanza il limite serve a due funzioni, essere un contraltare all’elezione diretta e a garantire parità sia tra i candidati che tra gli elettori. Più in dettaglio:

Contraltare Sistemico: il divieto del terzo mandato consecutivo è considerato un “temperamento ‘di sistema’” rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, al quale fa da “ponderato contraltare”.

Principi Costituzionali in: auesto bilanciamento è necessario per “valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive”. In particolare, il divieto è idoneo a garantire:

  • L’effettiva par condicio tra i candidati.
  • La libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale.
  • Il fisiologico ricambio all’interno dell’organo (ricambio della rappresentanza politica), strettamente connesso agli artt. 3 e 51 Cost. e al principio democratico che informa l’ordinamento.

Se se fosse liberi di stabilire un limite, questo potrebbe essere tre (come quelli in discussione)? Quattro? Cinque? Se guardiamo a qualunque esperienza fuori dall’Italia vediamo che i due mandato consecutivi come massimo sono la norma ogni qual volta si voglia contemperare la forza della carica monocratica con i principi sopra citati. Spesso il limite è addirittura uno.

Il legislatore statale, nel mettere quel limite, si è di fatto uniformato ad uno standard universale nelle democrazie. In Italia poi, dove nell’elezione dell’organo legislativo il voto popolare viene pesantemente distorto da premi di maggioranza a favore di chi sostiene il candidato presidente dell’esecutivo più votato, tale limite non può che essere un assoluto limite superiore.

Come illustrato anche nella nostra memoria amicus curiae, tale limite è ancora più importante nella nostra provincia, dove grazie alle maggiori competenze l’esecutivo ha maggiori possibilità di incidere sul voto dei cittadini.

In sostanza alla domanda del professore “Dix ans, ça suffit?”, possiamo senza dubbi rispondere: Oui, sans le moindre doute.

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2 pensieri su “Limite dei mandati. Analisi di un intervento del prof. Cosulich su Federalismi

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