
Oggi, 5 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha discusso in udienza pubblica il ricorso n. 21/2025, promosso dal Governo contro la Provincia autonoma di Trento, in merito alla legge provinciale che consente il terzo mandato consecutivo per il Presidente della Provincia.
Un confronto di grande rilievo politico e giuridico (video a piè di pagina), che tocca il cuore del rapporto tra autonomia speciale e principi democratici fondamentali, in particolare quello dell’alternanza al potere.
Il relatore Pitruzzella e la sintesi delle posizioni contrapposte
Il giudice relatore Giovanni Pitruzzella, nella sua ampia relazione introduttiva, ha ricostruito il percorso normativo e giurisprudenziale che ha condotto al giudizio di oggi, inquadrando la questione nel più ampio contesto dei rapporti tra Stato e autonomie speciali. Ha ricordato come il ricorso del Governo richiami il principio, affermato anche nella sentenza n. 64/2024 (relativa alla Regione Campania), secondo cui il limite del doppio mandato per i vertici degli esecutivi eletti direttamente costituisce un principio generale dell’ordinamento della Repubblica, volto a garantire l’alternanza, la parità di condizioni nella competizione elettorale e la libertà del voto.
Il relatore ha poi sintetizzato la posizione opposta della Provincia autonoma di Trento, che rivendica la propria competenza legislativa primaria in materia di forma di governo, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto speciale. Secondo la difesa provinciale, il legislatore trentino avrebbe potuto autonomamente rimodulare il limite dei mandati, poiché la norma impugnata non incide sui principi costituzionali ma disciplina un aspetto specifico della forma di governo provinciale.
Nella parte finale della relazione, Pitruzzella ha richiamato espressamente la memoria amicus curiae presentata da Più Democrazia in Trentino, sottolineando implicitamente come il documento contribuisca a fornire alla Corte una prospettiva sul contesto democratico e istituzionale locale, segnalando criticità e dinamiche che possono incidere sulla qualità della democrazia trentina.
Le tesi in campo: alternanza e autonomia a confronto
L’Avvocato di Stato Eugenio De Bonis, in rappresentanza del Governo, ha sostenuto che il divieto del terzo mandato rappresenta un principio generale dell’ordinamento della Repubblica, volto a garantire la par condicio tra i candidati, la libertà del voto e la democraticità delle istituzioni. Secondo la difesa dello Stato, la norma trentina introduce una deroga incompatibile con i principi unitari della democrazia rappresentativa, creando una disparità territoriale nell’esercizio dei diritti politici fondamentali.
L’Avvocato Giovanni Guzzetta, difensore della Provincia autonoma di Trento, ha invece rivendicato la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di forma di governo, richiamando l’articolo 47 dello Statuto di autonomia. A suo avviso, il Trentino rappresenta un unicum ordinamentale, distinto dalle Regioni ordinarie e dalla stessa Provincia di Bolzano. La possibilità di un terzo mandato non comprometterebbe l’equilibrio democratico, ma rafforzerebbe la continuità amministrativa e la stabilità istituzionale. Guzzetta ha inoltre sostenuto che la Costituzione non prevede un divieto esplicito, ma solo la necessità di un limite ragionevole alla permanenza in carica.
L’udienza si è conclusa con una domanda del Vicepresidente della Corte, Luca Antonini, che ha chiesto chiarimenti su come la Provincia intenda definire la “durata effettiva del mandato” ai fini del computo dei limiti, segno della particolare attenzione con cui la Corte sta valutando le peculiarità del caso trentino.
Il contributo di Più Democrazia in Trentino
L’associazione Più Democrazia in Trentino è intervenuta nel giudizio come amicus curiae con una memoria depositata il 23 giugno 2025 e ammessa con decreto del Presidente della Corte il 23 settembre 2025. Nel documento, l’associazione aderisce alle censure del Governo, sottolineando le criticità democratiche del sistema politico locale: la concentrazione del potere nelle mani del Presidente, la subordinazione politica degli enti locali attraverso la finanza integrata e la debolezza dei controlli istituzionali e partecipativi.
La memoria invita la Corte a riconoscere che il limite dei due mandati consecutivi costituisce una garanzia essenziale dell’alternanza democratica, e che la sua rimozione rischia di consolidare posizioni di potere incompatibili con l’uguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche e con la libertà di voto dei cittadini.
Oltre il giudizio: autonomia e democrazia
L’esito del giudizio non riguarda solo la legittimità di una norma provinciale, ma la qualità della democrazia trentina e la capacità dell’autonomia di rispettare e rafforzare i principi costituzionali. L’auspicio è che la Corte Costituzionale sappia definire con chiarezza i confini dell’autonomia speciale alla luce delle buone prassi democratiche, riaffermando che l’autonomia non è mai un privilegio, ma un mezzo per migliorare la rappresentanza, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.
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