
In questi giorni si è registrato un evento di grande rilevanza per la vita democratica della nostra Provincia autonoma. La Gazzetta Ufficiale n. 23 del 4 giugno 2025 ha pubblicato il ricorso per legittimità costituzionale (Reg. Rig. 21/2025) presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge provinciale di Trento che modifica i requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia.
La legge provinciale impugnata, approvata a norma dell’articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia, ha modificato l’articolo 14 della legge elettorale provinciale del 2003. In particolare, la modifica contestata riguarda l’estensione del limite al numero dei mandati consecutivi per il Presidente della Provincia. Mentre in precedenza non era immediatamente rieleggibile chi fosse stato eletto nelle due precedenti consultazioni e avesse esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi, la nuova disposizione innalza questo limite a tre precedenti consultazioni e a un esercizio delle funzioni di almeno settantadue mesi. Questa modifica si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.
Il Governo ritiene che questa disposizione sia costituzionalmente illegittima, in quanto eccederebbe le competenze legislative attribuite alla Provincia autonoma di Trento. Il ricorso si basa sul contrasto con l’articolo 47, comma 2, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e con gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione.
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Secondo il Governo, la potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di forma di Governo e casi di ineleggibilità è sottoposta a specifici limiti. Tra questi, l’articolo 47, comma 2, dello Statuto impone che la legge provinciale sia in “armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica“ e rispetti gli obblighi internazionali.
Il limite dei due mandati consecutivi per le cariche monocratiche di governo elette a suffragio universale e diretto è considerato dal Governo un “principio dell’ordinamento della Repubblica“. Questo principio è positivizzato anche in altre normative statali, come quelle relative ai Sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti.
Il ricorso governativo fa leva su un consolidato orientamento della giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, per spiegare la ratio di questo limite. Il divieto del terzo mandato consecutivo è considerato “indubbiamente e decisivamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par condicio fra i candidati e alla democraticità complessiva del sistema di governo“. Integra un punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali.
In particolare, viene richiamata la sentenza n. 60/2023 della Corte Costituzionale, che ha affermato che il limite dei mandati è funzionale a “inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali“.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) individua la ratio del limite:
- Nello scopo di tutelare “il diritto di voto dei cittadini… garantito nella sua libertà, e l’imparzialità dell’amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell’esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo“.
- Nel “favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell’uso del potere dell’amministratore locale“.
- Nell’“evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico amministrativa locale“.
Anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) ha statuito che il limite ai mandati si presenta quale “punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva”. La permanenza della medesima persona in una carica politica direttiva può produrre “effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione“.
Il ricorso governativo sottolinea che il principio dell’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, enunciato nell’articolo 51 della Costituzione, è un “diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)”. Questo diritto può essere limitato solo da leggi generali che realizzino altri interessi costituzionali fondamentali e generali, “senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza”. Considerazioni analoghe valgono per il diritto di voto sancito nell’articolo 48 della Costituzione.
La disciplina uniforme sul territorio nazionale per l’accesso alle cariche elettive è cruciale per garantire l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la democraticità degli enti. Sebbene le Autonomie speciali abbiano competenza legislativa, essa deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento. Secondo il ricorso, uno scostamento dalla disciplina statale sarebbe possibile solo in presenza di “particolari situazioni ambientali“ o “condizioni peculiari locali“, che, si argomenta nel caso di Trento, “con ogni evidenza, nessuna di queste peculiarità locali… è rinvenibile nel caso in esame“.
Pertanto, la legge provinciale impugnata, ampliando il limite a tre mandati, crea un “assetto che in definitiva pregiudica i fondamentali diritti politici da assicurare a tutti i cittadini sull’intero territorio italiano“. Essa configura una “palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nella particolare declinazione in relazione all’accesso alle cariche pubbliche elettive di cui all’art. 51 della Costituzione, con i ripercorsi addentellati lesivi anche a carico dell’elettorato attivo radicato nell’art. 48 della Costituzione”.
Una rinfrescata necessaria sui principi democratici
Questo ricorso rappresenta un momento importante per richiamare l’attenzione sull’importanza dei principi fondamentali che regolano l’accesso alle cariche elettive e l’esercizio del potere. Le motivazioni addotte dal Governo, basate sulla giurisprudenza consolidata, ci ricordano che i limiti ai mandati non sono cavilli burocratici, ma garanzie essenziali per la salute della nostra democrazia, per prevenire abusi e per assicurare un “fisiologico ricambio della rappresentanza politica”.
Come Più Democrazia in Trentino, seguiamo con attenzione questo sviluppo, convinti che il rispetto dei principi dello Stato di Diritto e della Costituzione sia la base per una governance trasparente, equa e realmente al servizio della comunità.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo importante ricorso.
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