Siamo a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione degli emendamenti in Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati per la prima trattazione parlamentare del disegno di legge costituzionale A.C. 2473 che propone modifiche allo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’iter di questa revisione è stato finora a dir poco controverso.

Mentre nella scorsa legislatura il principio dell’intesa era considerato il punto di partenza irrinunciabile per qualsiasi revisione statutaria, l’attuale maggioranza regionale, composta dai partiti “nero-blu-nero” (SVP, Lega, Fratelli d’Italia altre formazioni di destra), ha cambiato rotta. Si è scelto di procedere con modifiche che toccano aspetti politici significativi, come la riduzione del periodo minimo di residenza per l’elettorato attivo, e l’acquisizione di nuove e importanti competenze in materie come l’urbanistica, l’ambiente e la gestione della fauna selvatica.
I pareri del Consiglio regionale (deliberazione 13/XVII) e dei Consigli provinciali di Trento (7 maggio 2025) e Bolzano (23 aprile 2025) sono stati espressi in tempi molto ristretti, giustificati da una fiducia fideistica nel governo e senza un’adeguata analisi tecnico-giuridica preliminare per accompagnare lo svolgimento delle audizioni. Tuttavia, a livello parlamentare, lo scenario potrebbe cambiare. Il dossier preparato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (documento integrale a piè di pagina) ha già sollevato perplessità in diversi parlamentari, e ciò potrebbe complicare un percorso che il ministro Calderoli e i Presidenti delle Province autonome, Kompatscher e Fugatti, ritenevano una “passeggiata”.
Le principali modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale di Calderoli e Casellati sulla modifica dello Statuto di autonomia
Il progetto di legge A.C. 2473 introduce diverse modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. n. 670 del 1972):
– Denominazione della Regione e delle Province: Viene aggiunta la denominazione in lingua tedesca “Südtirol” al nome della Regione (“Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol”) e le Province vengono qualificate come “Province autonome”.
– Potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente:
a) Nella potestà legislativa esclusiva, viene rimossa la necessità di rispettare le “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” e viene introdotto il rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”.
b) La materia “Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto” viene ampliata includendo la “disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva”.
c) Per la competenza legislativa concorrente, si specifica il rispetto dei “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”.
– Competenze legislative provinciali:
a) La “disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva” viene inclusa nell’ambito dell’ordinamento degli uffici provinciali e del personale.
b) La competenza su “urbanistica e piani regolatori” è sostituita da “governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori”.
c) La competenza sui “lavori pubblici di interesse provinciale” diventa “contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale”.
d) La “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali” è ridefinita come “assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti”.
e) Vengono aggiunte le “piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico” tra le opere idrauliche.
f) Vengono introdotte nuove competenze esclusive: “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica” e “commercio”.
– Competenze concorrenti provinciali: Viene eliminata la materia del “commercio” in quanto trasferita a competenza esclusiva.
– Derivazioni idroelettriche: Viene soppresso l’articolo 12 dello Statuto, che regolava la partecipazione delle Province nelle decisioni sulle grandi derivazioni idroelettriche, in favore di una disciplina più esclusiva contenuta nell’articolo 13.
– Diritto di voto: Il periodo minimo di residenza ininterrotta nel territorio regionale per esercitare il diritto di voto attivo nella Provincia di Bolzano è ridotto “da quattro a due anni”. Viene inoltre introdotto il principio della “residenza storica”.
– Impugnazione delle leggi regionali e provinciali: Viene eliminato il rinvio governativo delle leggi ai Consigli regionali o provinciali, allineando lo Statuto all’articolo 127 della Costituzione post-riforma del Titolo V.
– Rappresentanza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano:
a) Per la Giunta provinciale di Bolzano, il Consiglio provinciale può deliberare (a maggioranza assoluta) che la composizione della Giunta si adegui alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall’ultimo censimento linguistico, anziché alla loro rappresentanza nel Consiglio.
b) Nel caso di rappresentanza ladina in Giunta, i restanti incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza nel Consiglio provinciale.
c) Nei comuni di Bolzano, se c’è un solo consigliere di un gruppo linguistico, il Consiglio comunale può riconoscerne la rappresentanza in Giunta.
Impugnazione delle leggi statali: La proposta intende spostare la competenza a deliberare sull’impugnazione delle leggi statali dal Consiglio (organo legislativo) alla Giunta (organo esecutivo).
Revisione e dello Statuto: I progetti di modifica statutaria, approvati in prima deliberazione dalle Camere, sono sottoposti a un’intesa con il Consiglio regionale e i Consigli provinciali. Se l’intesa non viene raggiunta entro sessanta giorni, le Camere possono comunque adottare le modifiche a maggioranza assoluta, “fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti”. Il parere obbligatorio precedente viene eliminato.
Norme di attuazione dello Statuto: Si specifica che le norme di attuazione possono includere disposizioni per armonizzare l’esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.
Un’analisi critica: per un’autonomia più trasparente e democratica
Nonostante le modifiche proposte, questa revisione statutaria ci sembra povera e poco ambiziosa rispetto alla necessità di rendere più trasparente, democratica e improntata al buon governo la vita istituzionale delle nostre autonomie. Molti elementi cruciali non sono stati adeguatamente considerati. Ecco qui una breve serie di proposte che meriterebbero più attenzione:
1. Trasparenza sulla concertazione tra Regione e Stato
Attualmente, la “concertazione” sulle leggi regionali e provinciali che potrebbero essere impugnate dallo Stato avviene in via informale tra gli esecutivi, senza adeguata informativa ai Consigli. È fondamentale disciplinare questa procedura a livello statutario, garantendo trasparenza e coinvolgimento dei Consigli. La corrispondenza, i pareri ministeriali e gli impegni assunti rispetto al modifiche dovrebbero essere automaticamente messi a disposizione dei consiglieri.
2. Valutazione di conformità alle norme UE e del Consiglio d’Europa
L’inserimento esplicito del rispetto degli obblighi UE è un passo, ma mancano procedure per la valutazione di conformità delle leggi provinciali e regionali ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico europeo. Inoltre, è essenziale che l’autonomia si fondi anche sul rispetto dei principi del Consiglio d’Europa, soprattutto in relazione alla Carta Europea dell’autonomia locale e alla partecipazione dei cittadini. Non possiamo rivendicare l’autonomia per poi minimizzare il carattere “non vincolante” di questi strumenti.
3. Rafforzamento della partecipazione popolare
Il referendum confermativo sulle leggi in materia di forma di governo (art. 47) dovrebbe essere automatico e obbligatorio, senza bisogno di raccolta firme. In alternativa, si dovrebbe prevedere un netto abbassamento delle firme necessarie nei soli tre mesi a disposizione (es. un centesimo degli elettori).
In aggiunta, la raccolta di firme online, già prevista per i referendum statali, deve essere applicata automaticamente anche a livello regionale, provinciale e locale per referendum e iniziative popolari, compresi i referendum previsti dall’art.47 dello Statuto e i referendum comunali.
4. Ruolo dei Consigli nelle impugnative statali
La modifica proposta dal Governo che attribuisce alla Giunta (anziché al Consiglio) la delibera per l’impugnazione delle leggi statali (art. 98) dovrebbe essere abrogata. Il coinvolgimento del Consiglio è cruciale per garantire che l’esecutivo informi e si confronti con l’assemblea legislativa evitando che le scelte siano prese dalle Giunte senza un confronto preventivo con le assemblee legislative
5. Una “vera” intesa per le modifiche statutarie
La formula proposta per l’intesa sulle modifiche statutarie (art. 103) è insufficiente. Una vera intesa richiederebbe una deliberazione su testo conforme tra Consiglio regionale/provinciali e Parlamento. La clausola “fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti” è vaga e ambigua. A distanza di più di più di 70 anni dall’adozione del primo statuto di autonomia, è giunto il momento di prevedere la possibilità di un referendum popolare confermativo regionale sulle modifiche statutarie, garantendo al popolo locale di esprimersi su questioni così rilevanti.
6. Trasparenza e funzionamento della Commissione paritetica (Commissione dei Dodici)
Le modifiche proposte all’articolo 107 sono insufficienti. Servirebbe una revisione della composizione che garantisca un livello tecnico minimo e un’adeguata rappresentanza delle minoranze. Dovrebbero essere garantite forme di trasparenza sui lavori e sulla programmazione dell’attività, nonché l’accesso ai fascicoli storici e di quelli aperti sulle norme di attuazione. Bisognerebbe riconoscere un ruolo propositivo ai Consigli, che oggi non hanno. Andrebbero infine previste forme di controllo da parte di organi parlamentari (come la Commissione Questioni Regionali, unica commissione riconosciuta espressamente dalla Costituzione), data l’importanza delle norme di attuazione che possono stravolgere l’ordine istituzionale, economico e sociale, spesso senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento e dei Consigli.
7. Norme di raccordo per le nuove competenze
Il trasferimento di competenze in materie come urbanistica, contratti pubblici, servizi pubblici, ambiente e fauna selvatica dovrebbe essere accompagnato da norme di raccordo che definiscano vincoli e standard comuni. L’attuale sistema di vigilanza ambientale in Trentino è un esempio di come la mancanza di autonomia organizzativa e gestionale rispetto ai vertici del potere politico possa trasformare l’ambito della tutela ambientale in un “far west”.
8. Composizione degli organi istituzionali regionali
È urgente intervenire sulla composizione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 30 dello Statuto). L’attuale norma, concepita in un contesto di proporzionalità, porta a una sottorappresentazione radicale delle minoranze politiche, in contrasto con le modalità di composizione pluralistica degli uffici di presidenza di Camera e Senato.
9. Relazioni sui voti al Parlamento e al Governo:
L’articolo 35 dello Statuto andrebbe integrato, prevedendo che i Presidenti delle Camere inviino annualmente ai Consigli regionali una relazione sugli esiti dei voti approvati ai sensi di questo articolo per evitare che i voti restino sistematicamente lettera morta.
10. Termini per la costituzione della Giunta regionale
L’articolo 37 dovrebbe essere modificato per introdurre un termine perentorio dall’entrata in carica dei nuovi Consigli provinciali per la costituzione della nuova Giunta regionale, evitando ritardi come quelli nella composizione della Giunta che si sono registrati nella legislatura in corso.
11. Iniziativa popolare e referendum regionali
L’articolo 60 dovrebbe essere modificato per regolare con legge regionale l’esercizio dell’iniziativa popolare (a voto consiliare e popolare) e i referendum confermativi e modificativi delle leggi regionali rendendo cogente la disposizione statutaria.
Considerazioni finali
In sintesi, l’analisi del dossier della Camera dei Deputati rivela un disegno di legge costituzionale che, pur proponendosi di adeguare lo Statuto, appare ancora ‘povero e poco ambizioso’ rispetto alle vere esigenze di trasparenza, democrazia e buon governo delle nostre autonomie. Le modifiche proposte spesso si limitano a recepire adeguamenti formali o a spostare poteri senza rafforzare la partecipazione popolare e il controllo democratico, come nel caso del trasferimento della deliberazione per l’impugnazione delle leggi statali dai Consigli alle Giunte.
La mancanza di una vera intesa nel processo di revisione statutaria e le insufficienti garanzie di trasparenza e partecipazione nella Commissione paritetica dei Dodici ed in maniera diffusa in tutto il testo, evidenziano la notoria mancanza di creatività ed idealismo da parte dei rappresentanti parlamentari, soprattutto quando si affrontano temi così cruciali per le istanze della nostra associazione. L’iter di questa revisione è stato finora poco appassionante, ma il fatto stesso che il dossier della Camera possa far sorgere dei dubbi sulla limitatezza di alcune proposte e complicare l’iter, ci infonde una cauta speranza. Dopotutto, in un contesto così complesso, qualche miracolo è sempre possibile. Non ci resta che credere nei miracoli affinché il dibattito parlamentare possa ancora portare a modifiche che vadano nel segno di un’autonomia più forte, partecipata e trasparente.
In definitiva, questa revisione statutaria, così come proposta, rischia di essere un’occasione persa per una vera modernizzazione dell’autonomia, che dovrebbe invece puntare a processi decisionali più aperti, inclusivi e controllabili dai cittadini. Continueremo a monitorare il processo e a proporre iniziative per una democrazia più compiuta e trasparente nella nostra Regione.
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