Il 6-7 dicembre 2024 la Commissione di Venezia ha fornito un parere articolato su tre questioni fondamentali nel caso Staderini vs Italia trattato di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) sul sistema elettorale Rosatellum: stabilità della legislazione elettorale; sistema elettorale misto del Rosatellum; rimedi giurisdizionali.
- Sulla stabilità della legislazione elettorale. La Commissione di Venezia ha sottolineato come il principio di stabilità della legge elettorale sia fondamentale per garantire la certezza del diritto e la legittimità del processo democratico. Secondo il parere, è necessario evitare sia modifiche frequenti che cambiamenti a ridosso delle elezioni. In particolare, le regole fondamentali, come quelle che riguardano il diritto di voto e le candidature, non dovrebbero essere modificate nell’anno precedente le elezioni. La Commissione ha tuttavia precisato che le modifiche costituzionali tardive possono essere accettabili, ma solo in presenza di adeguate garanzie, come un’ampia maggioranza parlamentare, una procedura prolungata e un ampio dibattito pubblico.
- Sul sistema elettorale misto del Rosatellum. La Commissione di Venezia ha ribadito che la scelta del sistema elettorale è una decisione sovrana dello Stato, che mantiene un’ampia discrezionalità purché rispetti gli standard internazionali di voto universale, uguale, libero e segreto. Per quanto riguarda il sistema del Rosatellum, che vieta il voto disgiunto tra maggioritario e proporzionale e attribuisce automaticamente il voto di lista al partito del candidato scelto nel maggioritario, la Commissione lo ha ritenuto compatibile con i principi di uguaglianza e libertà di voto. Questa valutazione si basa sul fatto che nessun elettore ha vantaggi sugli altri e che i voti non vengono distribuiti a liste diverse da quella scelta dall’elettore.
- Sui rimedi giurisdizionali. Sul fronte delle tutele legali, la Commissione di Venezia ha ritenuto che gli Stati devono garantire il diritto di ricorso quando si lamenta una violazione del diritto a elezioni libere. Ha inoltre precisato che se uno Stato prevede la possibilità di contestare le leggi in generale, questo principio dovrebbe estendersi anche alle leggi elettorali, senza limitazioni arbitrarie. In ogni caso, secondo la Commissione, deve essere sempre garantito un rimedio effettivo quando un cittadino lamenta una violazione dei propri diritti elettorali individuali.
In conclusione, il parere della Commissione di Venezia, pur riconoscendo l’importanza della stabilità legislativa e dei rimedi giuridici in materia elettorale, non ha riscontrato profili di illegittimità nel meccanismo di voto del Rosatellum. La palla passa ora alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che dovrà valutare se il sistema elettorale italiano rispetti effettivamente i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare l’articolo 3 del Protocollo n. 1 che garantisce il diritto a elezioni libere.
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AMICUS CURIAE per la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
caso STADERINI e altri vs ITALIA
sulla stabilità della legislazione elettorale e alcune caratteristiche di un sistema elettorale misto – Approvato dal Consiglio per le elezioni democratiche nella sua 81a riunione (Venezia, 5 dicembre 2024) e adottato dalla Commissione di Venezia nella sua 141a sessione plenaria (Venezia, 6-7 dicembre 2024)

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