Terzo mandato del presidente della Provincia: la voce della società civile trentina ammessa davanti alla Corte Costituzionale

Siamo lieti di annunciare che, in data 23 settembre 2025, il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso – sentito il giudice relatore Giovanni Pitruzzella – ha emanato il decreto di ammissione dell’opinione scritta amicus curiae presentata il 23 giugno 2025 dall’associazione Più Democrazia in Trentino.

La memoria è stata depositata nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale (reg. ric. n. 21/2025), promosso in via principale dal Governo contro la legge della Provincia autonoma di Trento che consente al Presidente provinciale di candidarsi per un terzo mandato consecutivo e fissato per la discussione all’udienza pubblica del 5 novembre 2025.

L’associazione, esercitando un diritto di partecipazione democratica, ha voluto integrare il quadro giurisprudenziale con gli elementi più rilevanti  del contesto politico, istituzionale e sociale locale. La memoria è stata predisposta su iniziativa dell’associazione con il supporto scientifico del prof. Lorenzo Spadacini e dell’avv. Rosa Rizzi e vuole essere un contributo “dal basso” per favorire un dibattito trasparente sul futuro dell’assetto democratico trentino.

Alex Marini – presidente dell’associazione
Stefano Longano – ex presidente dell’associazione

Eventi collegati:
Presentazione della memoria: lunedì, 20 ottobre 2025 – ore 10:30

c/o Via Roma 57 – Trento
Discussione con la cittadinanza: giovedì, 23 ottobre ’25 – ore 20:30

c/o Sala Lenzi – Borgo Valsugana

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Abstract

La memoria amicus curiae presentata da Più Democrazia in Trentino si articola in tre passaggi fondamentali.
Innanzitutto si afferma che il limite del doppio mandato per i vertici degli esecutivi direttamente eletti rappresenta un principio generale che deve essere considerato vincolante anche per le autonomie speciali poiché tale limite tutela la parità di condizioni nella competizione elettorale, previene concentrazioni di potere e garantisce l’alternanza democratica.
Viene inoltre evidenziato che non ricorrono le circostanze eccezionali che giustificherebbero deroghe per le autonomie speciali. Al contrario, il contesto locale presenta criticità specifiche: forte concentrazione di potere nelle mani del Presidente provinciale, eccessiva subordinazione politica degli enti locali alla Provincia resa possibile dall’architettura del sistema territoriale di finanza integrata disciplinato dalle disposizioni statutarie, predominio dell’esecutivo sul Consiglio, opacità nei finanziamenti al volontariato e al terzo settore da parte del potere esecutivo, assenza di efficaci controlli anticorruzione, indebolimento del pluralismo informativo.
Infine, l’approvazione della legge sul terzo mandato è avvenuta con procedura d’urgenza non motivata, senza consultazioni né adeguata istruttoria, in contrasto con gli standard di trasparenza e partecipazione democratica sanciti dal diritto nazionale, internazionale e dalle linee guida del Consiglio d’Europa.
La memoria invita dunque la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge provinciale, ritenendola lesiva dei principi fondamentali della Repubblica e pericolosa per l’equilibrio democratico in Trentino.

Allegato pdf (a piè di pagina segue versione testuale integrale):
Memoria amicus curiae di Più Democrazia in Trentino presentata il 23 giugno 2025 

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ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

OPINIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 31 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PIÙ DEMOCRAZIA IN TRENTINO” con sede legale in Trento (Tn), domicilio PEC piudemtrentino@pcert.postecert.it, C.F. 96099660225, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Alex Marini, assistito, ai fini della presente opinione, dal Prof. Lorenzo Spadacini, dal Dott. Stefano Longano e dall’Avv. Rosa M. Rizzi del Foro di Trento.

IN RELAZIONE AL RICORSO ISCRITTO AL REGISTRO DEI RICORSI N. 21 DEL 2025(pubblicato in G.U. 1a Serie Speciale – Corte Cost. n.23 del 4-6-2025), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Provincia di Trento in riferimento alla legge provinciale pubblicata nel BUR del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 16 del 18 aprile 2025, n. str. n.1, recante «Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell’art. 47 dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol – Modificazioni dell’art. 14 della legge elettorale provinciale 2003».

1. Il soggetto presentatore

“Più Democrazia in Trentino” è un’associazione di promozione sociale (APS) senza fini di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi ed è iscritta al RUNTS con rep. n. 74337. Costituita il 12 gennaio 2015, promuove la partecipazione civica, lo stato di diritto, la trasparenza istituzionale e i diritti fondamentali, attraverso proposte di riforma legislativa, analisi dei processi decisionali e sostegno a iniziative civiche locali, nazionali e internazionali. Opera stabilmente nel contesto trentino, monitorando l’attività degli enti locali, del Consiglio e della Giunta provinciale, segnalando criticità normative e sollecitando il rispetto dei principi democratici. E’ erede del Comitato promotore del ddl di iniziativa popolare n. 368/XVI1/XV, presentato al Consiglio provinciale di Trento il 19 luglio 2012 e volto all’introduzione di strumenti avanzati di democrazia partecipativa, oggetto del parere n. 797/2014 della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa.

Conformemente alla propria missione statutaria, l’Associazione interviene nella presente sede poiché la legge impugnata incide sulle cause di ineleggibilità a Presidente della Provincia, sulla forma di governo e sull’equilibrio dei poteri nella Provincia autonoma di Trento, coinvolgendo direttamente l’interesse generale della collettività locale. In ossequio al principio di economia processuale, l’Associazione evita di riprodurre i passaggi e i rilievi già autorevolmente espressi dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo che il ricorso governativo costituisca una sintesi efficace e puntuale della giurisprudenza costituzionale consolidata. Tuttavia, intende contribuire con ulteriori elementi di riflessione, tratti dal contesto politico-istituzionale locale, con particolare attenzione agli strumenti effettivi di partecipazione e controllo democratico, ritenendo che anche tali aspetti concorrano a fornire elementi utili per verificare la conformità della legge impugnata ai principi costituzionali.

2. Il divieto di terzo mandato per il Presidente direttamente eletto quale principio generale dell’ordinamento che si impone anche alla Provincia autonoma di Trento

Il ricorso del Governo riguarda la legge approvata il 9 aprile 2025 dal Consiglio provinciale di Trento, che consente al Presidente della Provincia di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Tale disposizione, adottata in base all’art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, si pone in contrasto con i princìpi affermati da questa Corte nella sentenza n. 64/2024, che ha dichiarato incostituzionale un analogo intervento della Regione Campania, riaffermando che il limite del doppio mandato, in coerenza con la Costituzione, rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Ritenendo che anche per le autonomie speciali tale limite costituisca un vincolo esterno alla potestà legislativa, il Governo ha promosso il presente ricorso.

L’art. 47, che fonda la competenza provinciale in materia di forma di governo, prevede infatti che le relative leggi in materia di “forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, […] i casi di ineleggibilità” siano adottate “in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e “nel rispetto degli obblighi internazionali”.

Si tratta, pertanto, di stabilire se il divieto di terzo mandato, previsto per le Regioni ordinarie dalla legge n. 165/2004 sulla base dell’art. 122 Cost, debba intendersi vincolante anche per le autonomie speciali. L’analisi della disciplina costituzionale, statutaria e giurisprudenziale induce, secondo gli auspici dell’Associazione scrivente, a una risposta affermativa.

2.1. La costante previsione del divieto di terzo mandato per tutti gli enti politici con elezione diretta del vertice dell’esecutivo nella legislazione statale e regionale

In primo luogo, occorre mettere in luce che il divieto di terzo mandato opera, sul piano nazionale, per tutti gli enti politici territoriali quando si sia adottata la forma di governo c.d. “neo-parlamentare” che prevede l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, l’obbligo di consonanza politica tra maggioranza consiliare e presidente, e il meccanismo aut simul stabunt aut simul cadent. Infatti il divieto di terzo mandato è previsto per i Comuni (compresi quelli inseriti nelle Regioni a statuto speciale) e le Regioni da quando è stata introdotta l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, originariamente per 4 anni poi estesi a 5. Il limite è stato previsto anche a livello provinciale quando è stata introdotta l’elezione diretta del Presidente ed è rimasto in vigore fino a quando hanno mantenuto la natura di enti direttamente elettivi. Al netto della questione all’esame di codesta Corte, dunque, tutti gli enti politici territoriali caratterizzati dalla forma di governo menzionata, adottata anche dalla Provincia di Trento, prevedono tale divieto.

L’unica deroga esistente nell’ordinamento della Repubblica al divieto di terzo mandato in caso di forma di governo neo-parlamentare è ancorata alla modesta dimensione demografica del corpo elettorale nei comuni di piccole dimensioni. La deroga trova la sua ratio nella difficoltà di reperire cittadini disponibili a ricoprire la carica di sindaco nelle comunità politiche di scarse dimensioni demografiche. Tale ratio, tuttavia, non è chiaramente estensibile alla Provincia autonoma di Trento, che conta poco meno di 550.000 residenti e che, per consistenza demografica, è il 24° ente territoriale più popoloso esistente in Italia (sono più popolosi solo 17 Regioni e 6 comuni) e rispetto alla quale non sussiste alcuna difficoltà di reperimento di personale politico.

2.2. L’ancoraggio del divieto di terzo mandato a principi costituzionali insuscettibili di differenziazione sul territorio nazionale

Il divieto di terzo mandato per gli enti politici dotati di forma di governo “neo-parlamentare” trova fondamento in principi costituzionali generali, insuscettibili di applicazione differenziata tra autonomie ordinarie e speciali. Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale divieto si collega a diritti e principi supremi: effettiva par condicio tra candidati, libertà di voto, genuinità della competizione elettorale, fisiologico ricambio della rappresentanza, alternanza e prevenzione della concentrazione del potere, eguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche al fine di evitare rendite di posizione e sclerotizzazione del potere.

Questi stessi principi sono garantiti anche a livello sovranazionale. L’art. 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l’art. 25 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici riconoscono il diritto dei cittadini a partecipare a elezioni periodiche, libere e competitive. La Commissione di Venezia ha altresì chiarito che i limiti di mandato nei sistemi con elezione diretta servono a prevenire abusi, senza pregiudicare i diritti politici, e che eventuali modifiche devono valere solo per i futuri titolari della carica, contrariamente a quanto previsto nella legge impugnata.

Così ancorato a principi costituzionali supremi e insuscettibili di diversificazione territoriale, il divieto di terzo mandato non può che manifestarsi come limite alla legislazione delle stesse autonomie speciali. Del resto ciò sembra già affermato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 60/2023, con riferimento all’autonomia speciale della Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali. Tale materia, in effetti, è sottoposta al medesimo limite dell’armonia con la Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché del rispetto degli obblighi internazionali. Così, in proposito, si è stabilita la non conformità alla Costituzione del superamento del divieto del terzo mandato, perché esso è volto a stabilire limiti diretti a tutelare principi costituzionali inderogabili quale il principio di uguaglianza sul tutto il territorio nazionale nell’esercizio del diritto di elettorato passivo.

Codesta Corte ha costantemente ribadito che la formulazione statutaria non esime le leggi delle autonomie speciali dal rispetto dei limiti posti dagli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale, né delle norme fondamentali della Costituzione, che vincolano anche l’esercizio della competenza legislativa primaria o esclusiva (cfr. sentenze n. 117/2022, n. 70/2022, n. 16/2020 e precedenti ivi richiamati). In tale quadro, la Corte ha altresì chiarito che eventuali deroghe al principio di uniformità normativa possono giustificarsi solo in presenza di «particolari situazioni ambientali» (sent. n. 283/2010), «condizioni peculiari locali» (sentt. n. 143/2010 e n. 276/1997) o «condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali» (sent. n. 539/1990).

3. L’insussistenza di ragioni locali che giustifichino una deroga in Trentino al divieto di terzo mandato per il Presidente provinciale direttamente eletto

Le testé citate condizioni particolari, tuttavia, non ricorrono affatto nel caso della Provincia autonoma di Trento. Proprio per questo, l’Associazione intende fornire alla Corte, nei prossimi paragrafi, elementi conoscitivi che escludono che in Trentino sussistano condizioni particolari che consentano di derogare al principio generale del divieto di terzo mandato. Di più, codesto contributo è specificamente rivolto a rendere edotta la Corte dell’esistenza di specifiche ragioni che rendono ancor più necessario il mantenimento di tale principio di garanzia democratica in Trentino.

3.1. Carenze nella disciplina delle spese di propaganda elettorale per l’elezione del Consiglio provinciale e finanziamenti politici

La normativa provinciale sulle spese di propaganda elettorale è frammentaria e inadeguata. A livello statale manca una disciplina organica sul conflitto d’interessi (come rilevato nella Relazione 2024 sullo Stato di diritto dell’UE) e, a livello locale, si riscontrano l’assenza di una regolazione del lobbying e carenze nel controllo dei finanziamenti alla politica.

Le norme vigenti, limitate all’art. 28 bis del Regolamento interno del Consiglio e ad alcune disposizioni statali residuali, si applicano solo nei 30 giorni precedenti il voto. Le spese sostenute da partiti e candidati, salvo quelle degli eletti, sfuggono a ogni obbligo di pubblicità e controllo. Non esistono limiti di spesa né obblighi di rendicontazione dettagliata.

Questa opacità compromette ulteriormente la parità di condizioni nella competizione elettorale, favorendo in particolare i titolari di cariche esecutive, che possono allocare risorse pubbliche a soggetti privati, rafforzando la propria posizione. In assenza di strumenti di prevenzione contro finanziatori occulti e gruppi di pressione, ciò altresì mina l’indipendenza degli eletti e l’integrità dell’azione pubblica.

3.2. Vincoli finanziari e subordinazione politica degli enti locali alla Provincia e, in definitiva, al suo Presidente

Il sistema di finanza integrata (art. 79 Statuto) riduce fortemente l’autonomia decisionale dei Comuni trentini, concentrandola nella Provincia, che controlla criteri di erogazione e procedure di accesso ai fondi, nonché – ai sensi dell’art. 54 Statuto – le forme, invero alquanto discrezionali, di vigilanza sugli enti locali.

Le sovvenzioni vengono vincolate a specifici progetti deliberati dalla Giunta provinciale e indirizzati a singoli enti, limitando l’autonomia comunale, in contrasto con gli articoli 8 e 9 della Carta europea dell’autonomia locale.

Le procedure di concertazione per il protocollo di finanza locale si svolgono senza un reale coinvolgimento del Consiglio provinciale, che si limita a ratificare le decisioni giuntali. Nell’intera XVI legislatura, la prevista seduta congiunta annuale con il Consiglio delle autonomie si è svolta una sola volta, su iniziativa delle minoranze. In parallelo, tramite interventi sulla legislazione regionale concertati tra esecutivi con la Provincia di Bolzano, la maggioranza politica espressa dal Presidente della Provincia può disciplinare direttamente l’ordinamento degli enti locali: normativa elettorale, indennità, gettoni di presenza, previdenza integrativa, conflitti di interesse, nomine dei segretari comunali. Questo potere normativo esercitato in sede regionale rafforza le dinamiche di concentrazione nel Presidente provinciale dei sistemi di captazione del consenso per il tramite degli amministratori locali e consolida meccanismi opachi di fidelizzazione e dipendenza.

Ne risulta un effetto strutturale di subordinazione politica degli enti locali alla Giunta, controllata dal suo Presidente, che si manifesta in modo marcato nelle fasi elettorali, compromettendo la rappresentanza democratica multilivello.

3.3. Predominio del potere esecutivo sull’Assemblea legislativa

Il sistema “iper-presidenziale” trentino, unito a un premio di maggioranza accentuato, ha favorito uno squilibrio a vantaggio dell’esecutivo. Mancano strumenti di accountability diretta, come la sfiducia popolare o il recall. Le iniziative legislative, di indirizzo e ispettive dei consiglieri sono marginali e prive di efficacia.

Nell’attuale legislatura, su 23 testi legislativi trattati dall’aula, dei 17 approvati 11 erano di iniziativa giuntale, 4 di iniziativa consiliare di maggioranza e solo 2 provenivano dalla minoranza mentre, dei 6 respinti, 5 erano di minoranza e 1 di maggioranza. Inoltre, le iniziative consiliari riguardano prevalentemente tematiche marginali, mentre le norme di impatto sistemico e finanziario vengono promosse esclusivamente dalla Giunta, che le gestisce in modo accentrato e senza reali aperture al contributo emendativo del Consiglio né in commissione né in aula.

Anche gli strumenti di partecipazione diretta risultano di fatto inservibili: quorum elevato e assenza di strumenti informativi scoraggiano l’uso del referendum, neutralizzando i correttivi democratici esterni e rafforzando la posizione del Presidente.

Il Presidente nomina e revoca gli assessori senza passaggio in aula, ai sensi dell’art. 8 della legge elettorale provinciale. Gli assessori mantengono il seggio consiliare, esercitando un doppio ruolo (situazione che riguarda ben un terzo dei consiglieri di maggioranza, in contrasto stridente con una classica misura di garanzia prevista dai sistemi presidenziali, improntati a una netta separazione tra legislativo e esecutivo).

Il recente caso della vicepresidente privata delle deleghe per non aver sostenuto la legge impugnata1 – senza dibattito né voto consiliare – evidenzia l’assenza di contrappesi: il Consiglio ha potuto solo sollecitare un’informativa, senza ricevere risposte puntuali sulle ragioni del decreto di revoca.

Per tale forzatura, peraltro, durante le Feste Vigiliane di giugno 2025 il presidente della Provincia è stato simbolicamente “toncato” nelle acque dell’Adige dal “Tribunale di Penitenza”, tradizionale rievocazione satirica che giudica i personaggi pubblici che più hanno fatto discutere. Nella motivazione della condanna, il giudice Mario Cagol ha ironizzato in dialetto trentino: «Chi se parla de usar el proprio ruolo per vendette personali, che no va ben! Dispettoso Fugatti e permaloss! Bisogna rispettàr i propri alleati. Tut sto casìn per el terzo mandato, ma se en tutta Italia no se pòl farlo, chi set? El fiol de Mazinga? Mosse da ‘Bullo’ pu che da Presidente.» Una burla, certo, ma che riflette un disagio reale e diffuso verso modalità di governo percepite come personalistiche e prive di trasparenza.

3.4. I finanziamenti al volontariato e al terzo settore e la discrezionalità della Giunta provinciale e del suo Presidente

Il volontariato svolge un ruolo centrale in Trentino. Sebbene il quadro normativo sia definito da leggi settoriali, l’erogazione delle risorse avviene attraverso delibere giuntali – sia a livello provinciale che regionale – con un ampio margine di discrezionalità. Nonostante l’accesso sia limitato alle delibere degli ultimi cinque anni, emerge con chiarezza come la dinamica di allocazione delle risorse possa essere fortemente orientata sulla base degli interessi elettorali del Presidente in carica2. Ciò vale per per le organizzazioni della protezione civile, le associazioni combattentistiche, le società sportive e più in generale per tutte le realtà di promozione sociale, gli enti del terzo settore nonché le parrocchie, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità.

Analogamente a quanto avviene per l’erogazione delle sovvenzioni agli enti locali, le convenzioni e le risorse sono gestite sotto lo stretto controllo e indirizzo del Presidente o da assessori politicamente allineati, in ragione dell’ampia discrezionalità nella distribuzione delle deleghe e dei fondi.

3.5. Lacune nel sistema di prevenzione della corruzione e di contrasto alle infiltrazioni criminali

La proposta di istituire un Osservatorio sulla criminalità organizzata è rimasta inattuata per l’intera XVI Legislatura. Non è mai stata istituita una Commissione consiliare antimafia, nonostante i reiterati inviti della Commissione parlamentare antimafia (Doc. XXIII, n. 37 e precedenti). Le norme sulla trasparenza di Provincia e Comuni sono applicate con ampie deroghe al d.lgs. 33/2013 e i controlli consiliari sulle c.d. partecipate risultano inefficaci. La relazione 2019–2021 del Gruppo di lavoro sulla sicurezza, incardinato nell’Amministrazione provinciale, che segnalava rischi di infiltrazione criminale, non è mai stata resa pubblica.

L’assenza di strutture consiliari di controllo incide negativamente sull’efficacia delle attività di indirizzo e verifica del Consiglio. Le inchieste Perfido3, Romeo4 e Sciabolata5 hanno fatto emergere relazioni opache tra politica, affari e criminalità. In assenza di regole di trasparenza sui rapporti con portatori di interesse, si consolidano rendite di potere e si accentuano rischi di degenerazione clientelare.

3.6. Debolezze dell’indipendenza della giustizia in violazione del principio di separazione dei poteri

Le recenti nomine di competenza provinciale nella Corte dei conti e nel TAR sono avvenute senza concertazione con le minoranze6, rompendo la prassi consolidata di designazione paritaria tra maggioranza e opposizioni.

L’Agenzia Regionale della Giustizia, prevista dal d.lgs. n. 16/2017, non è ancora operativa per mancata adozione dell’atto organizzativo, la cui elaborazione avviene in sede regionale con istruttoria opaca e senza consultazioni pubbliche.

Tale contesto favorisce commistioni tra personale giudiziario e amministrativo, generando potenziali squilibri nei procedimenti promossi da organi di controllo o minoranze politiche, in contrasto con le più basilari garanzie imposte dal principio di separazione dei poteri. Le testé citate inchieste giudiziarie hanno fatto emergere rapporti opachi tra politica e malaffare solo dopo le elezioni, impedendo all’elettorato di esercitare una tempestiva sanzione politica. Il ritardo delle risposte giurisdizionali contribuisce al mantenimento di posizioni di potere in assenza di efficaci meccanismi per far valere la responsabilità politica e gli standard di integrità connessi all’esercizio di cariche pubbliche.

3.7. Criticità sul piano del pluralismo informativo e del sistema dell’informazione

Il contesto informativo locale è segnato dalla posizione dominante del gruppo Athesia (75% della total audience secondo AGCOM, delibera 570/18/CONS). La forma con cui sono erogati i contributi pubblici non assicura pluralismo, che, secondo la sentenza della Corte n. 206 del 2019, è condizione per un’effettiva libertà d’informazione e una genuina formazione dell’opinione pubblica.

Nella Relazione dell’Osservatorio Agcom sul sistema dell’informazione del marzo u.s. non si rilevano superamenti delle criticità già emerse. Così l’esecutivo uscente beneficia di una visibilità mediatica amplificata, anche tramite un ufficio stampa sovradimensionato, già oggetto di rilievi per violazioni della par condicio7, con effetti distorsivi sull’equilibrio democratico della competizione elettorale.

3.8. La legge di estensione del limite dei mandati: un procedimento legislativo scarsamente democratico

A conferma dei gravi squilibri democratici dell’assetto politico-istituzionale trentino, che impongono la conferma del divieto di terzo mandato, si riassume il procedimento seguito per l’approvazione del disegno di legge 52/XVII.

La procedura d’urgenza, richiesta il 10 febbraio 2025 senza motivazione circostanziata8, è stata autorizzata il 13 febbraio con nota priva di riferimenti all’iter svolto in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi9.

Quanto alle carenze istruttorie, si segnala l’istanza di accesso agli atti presentata dall’Associazione il 18 maggio 202510. Con nota del 22 maggio11, il Servizio Assistenza Aula ha confermato che la Prima Commissione ha deliberato di non svolgere consultazioni, né acquisire pareri tecnici, valutazioni d’impatto o contributi di esperti e portatori di interesse. La documentazione istruttoria includeva unicamente le osservazioni tecniche del Servizio legislativo del Consiglio12 e l’indice della documentazione al disegno di legge con limitatissimi riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali13. Nessun riferimento agli atti della Commissione di Venezia, che considera i limiti di mandato uno strumento essenziale per prevenire abusi di potere e ne raccomanda l’applicazione solo ai futuri titolari della carica.

Tale vicenda ha rappresentato una grave lesione dei principi di trasparenza e partecipazione democratica sanciti da tre fonti fondamentali: l’art. 1 della legge 241/1990, che impone la leale collaborazione tra amministrazione e cittadini e che, ispirandosi a un modello di democrazia partecipativa, è ormai divenuto parametro di legittimità dell’azione pubblica; la guida del Consiglio d’Europa The Rule of Law: A User’s Guide, che richiede che le decisioni pubbliche seguano iter chiari, democratici e comprensibili; e l’art. 2 del Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, che garantisce ai cittadini non solo il diritto di voto, ma anche strumenti effettivi per influenzare le decisioni pubbliche attraverso processi aperti e accessibili. Nessuno di questi standard è stato rispettato.

Inoltre, il Presidente ha sostenuto che la decisione finale spetterebbe “alla zènt” (la gente, in dialetto trentino), invocando il referendum come soluzione e giudicando inopportuno l’intervento del Governo. Ma questa visione plebiscitaria ignora che, in ambito provinciale, il ricorso al referendum è nella sostanza inaccessibile, se non per iniziativa consiliare. Gli ostacoli procedurali evidenziati dal Comitato ONU per i diritti umani nella decisione Staderini c. Italia, sebbene in parte superati a livello statale, permangono in Trentino. Infine, come ricordato dalla Commissione di Venezia, l’uso strumentale e retorico del referendum elude i controlli democratici e mina lo Stato di diritto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l’Associazione “Più Democrazia in Trentino” auspica l’accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento oggetto del presente giudizio, ritenendo che esse contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica in materia elettorale e di ineleggibilità violando il limite di cui al comma 2 dell’art. 47 dello Statuto e compromettano ulteriormente l’equilibrio democratico del sistema provinciale.

Con osservanza,

Il legale rappresentante
Dott. Alex Marini

Assistito da:
Prof. Lorenzo Spadacini
Dott. Stefano Longano
Avv. Rosa M. Rizzi

1 Opposizioni compatte contro Fugatti: “Su Gerosa logiche personali e di partito” – TgR Rai, 23.5.2025

2 https://delibere.provincia.tn.it/
https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-amministrativi

3 Nuovo rinvio nel processo “Perfido 2”. È il filone politico-amministrativo – TgR Rai, 15.3.2025

4 “Associazione per delinquere”: domiciliari per B., H., S., F. e S. – TgR Rai, 4.12.2024

5 Operazione Gdf: A.V., ex presidente di Patrimonio del Trentino agli arresti domiciliari – TgR Rai, 7.5.2025

6 L’avvocato B. sarà giudice del Tar di Trento – Consiglio provinciale, 8.5.2025

7 Delibere Agcom n. 42/18, 107/20, 465/20, 522/20 e 361/22/CONS

8 Prot. n.1696 https://piudemocraziaintrentino.org/wp-content/uploads/2025/06/20250210_trasmissione-ddl-con-urgenza.pdf

9 prot n.1887 https://piudemocraziaintrentino.org/wp-content/uploads/2025/06/20250213_concessione_procedura-durgenza_ddl-52.pdf

10 Prot n.7590 https://piudemocraziaintrentino.org/wp-content/uploads/2025/06/20250518_richiesta-atti-a-consiglio.pdf

11 Prot 7769 https://piudemocraziaintrentino.org/wp-content/uploads/2025/06/20250522_risposta_cons_piudem.pdf

12 https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_1911546.pdf

13 https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_1911547.pdf