Il sorteggio dei rappresentanti politici torna alla ribalta

Nel proprio blog ospitato sul sito web de Il Fatto Quotidiano, Paolo Flores d’Arcais ha pubblicato un articolo intitolato Il sorteggio per l’astensione. La proposta avanzata dal direttore di MicroMega – che peraltro scrive anche per testate di risonanza internazionale come El Paìs e Frankfurter Allgemeine Zeitung – è di assegnare i seggi parlamentari agli eletti solo per la corrispondente quota percentuale dei votanti mentre il resto dei seggi assegnarli per sorteggio tra i cittadini che non si sono recati alle urne.

L’autore argomentando la tesi a sostegno di una simile proposta si aggiunge al parere di un altro professore che recentemente ha parlato di sorteggio. Si tratta di Michele Ainis – opinionista del Corriere della Sera – che nel gennaio del 2012 ha pubblicato Per una politica meno distante occorre una Camera dei cittadini dove tra le altre cose ha scritto: “Serve una sede di rappresentanza degli esclusi – i giovani, le donne, i disoccupati, ma in fondo siamo tutti esclusi da questo Parlamento.
Il comitato Più Democrazia in Trentino ritiene che non si tratti di un’idea balzana ma di un metodo praticato con successo nella storia e nel presente e che sicuramente rispecchia in modo più fedele ed equo la composizione sociale della comunità in cui viviamo. In particolare si è pensato di inserire l’estrazione a sorte nel proprio disegno di legge (per il quale stiamo raccogliendo le firme) offrendo la possibilità di rimandare alcune decisioni di interesse collettivo ad un consiglio popolare.
Qui di seguito l’estratto della Sezione II del nostro disegno di legge intitolata Pritani:

Art. 9 – Definizione
1.         I pritani sono diciannove persone iscritte nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale, selezionate in maniera casuale fra gli iscritti in un apposito elenco, con i compiti propositivi e consultivi disciplinati da questa legge.
2.         Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui è effettuata la selezione casuale dei pritani in maniera da garantire l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità della selezione, e in modo che ogni genere sia rappresentato da almeno nove pritani.

Art. 10 – Elenco per la nomina dei pritani
1.         L’elenco per la nomina del pritani è costituito e aggiornato dalla Provincia. L’iscrizione nell’elenco è fatta previa domanda alla Provincia, anche per il tramite dei comuni. L’iscrizione non ha scadenza, salva la possibilità di presentare domanda per essere cancellati dall’elenco.
2.         Non possono essere iscritti all’elenco i cittadini che hanno subito condanne definitive in giudizi penali o sono stati assolti in base a una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3.         Sono sospesi dall’elenco, per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, i sindaci, gli assessori e i presidenti dei consigli comunali, i presidenti e gli assessori delle comunità, i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11 – Richiesta di selezione
1.         I pritani sono nominati dal Presidente della Provincia usando i criteri di selezione casuale stabiliti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale o di uno dei suoi componenti, di almeno dieci comuni che hanno complessivamente almeno ventimila residenti o di duemilacinquecento residenti in provincia, con le modalità stabilite dal capo III. La richiesta contiene l’oggetto su cui devono discutere i pritani. La commissione per la partecipazione decide sulla sua ammissibilità in base ai parametri individuati nei capi III e IV.

Art. 12 – Riunioni
1.         La prima riunione dei pritani è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla data di selezione dei pritani.
2.         Nella prima riunione i pritani eleggono il loro presidente, scegliendolo fra i pritani stessi. I pritani deliberano a maggioranza dei componenti selezionati.
3.         I pritani hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione.
4.         I pritani si riuniscono presso la sede messa a disposizione dal Consiglio provinciale, che fornisce loro l’assistenza dei suoi uffici.
5.         Nel corso delle riunioni i pritani ascoltano chi ha presentato la domanda di selezione. Su richiesta di ogni pritano o degli interessati il presidente convoca ulteriori esperti o interessati. Le audizioni sono pubbliche.
6.         Disposizioni regolamentari del Consiglio provinciale disciplinano le modalità di svolgimento delle riunioni.

Art. 13 – Decisioni
1.         I pritani esprimono le loro proposte nella forma degli atti trattati dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. Queste proposte sono messe all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio o della Giunta provinciale, con le modalità stabilite da disposizioni regolamentari del Consiglio e della Giunta. Se il Consiglio o la Giunta non ne completano la trattazione nei sessanta giorni successivi i pritani possono proporre una mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale.
2.         Le decisioni dei pritani sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, nelle sezioni dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d’informazione locali.

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