[…] (Lo Statuto dello Spinale ndr) Si tratta di una realtà collettiva, di un fatto di popolo, che riguarda il diritto, naturalmente, che riguarda l’economia, altrettanto naturalmente, ma che riguarda prima di tutto la società, il dato sociale, che riguarda un’intera comunità, di cui le Regole e il loro Statuto è appunto la forma giuridica. Si tratta, lasciatemelo dire come professore di storia del diritto, di una realtà che rispecchia la dimensione ordinativa: il diritto come ordine sociale vissuta come una “seconda natura”, il diritto che non nasce come precetto imposto dall’alto, come imposizione, come decisione che cala sulle teste dei cittadini come semplici destinatari, ma come un ordine che la società si dà da sé, si dà dal profondo del suo costume e delle sue convinzioni e pratiche collettive.
Anticamente questa era una forma frequentissima e molto importante, la forma del diritto per la quale si sono costituite le Comunità, come quella che oggi vive qui e che si esprime nei suoi ordinamenti. Lo Statuto, lo Statuto che è stato rinnovato grazie alla legge provinciale, che ne ha imposto una nuova redazione cinquanta anni fa, vive da almeno seicento anni, come diceva il Prof. Nervi, nella sua forma scritta. La forma scritta è la forma tipica dello Statuto. La consuetudine può avere o non avere una forma non scritta; lo Statuto invece, in quanto “diritto proprio redatto in iscritto”, ha nella scrittura una sua qualità essenziale: esso è la legge “propria”, particolare della comunità.
Le consuetudini hanno una forma scritta, ma restano consuetudini: sono cioè regole che si osservano “perchè così si è sempre fatto”, da tempo immemorabile. Lo Statuto, invece, è un’altra cosa: il frutto di una deliberazione, di una decisione, di qualcosa che “è stabilito”, è “reso stabile” con la scrittura, in forma legale; è la forma legale del diritto proprio di una comunità.
Oggi, questa espressione ci risulta un po’ misteriosa, quando non sia quella con la quale indichiamo le carte dell’autonomia regionale, che si chiamano appunto statuti. Ma non esiste solo lo statuto come “legge fondamentale” dell’autonomia regionale o provinciale (anche la vecchia costituzione monarchica, in vigore per cento anni in Italia fino al 1947, era uno Statuto: lo Statuto Albertino, dal nome del re di Sardegna Carlo Alberto, che lo concesse nel 1948). Gli statuti delle piccole comunità sono forse anche più importanti, in quanto rappresentativi di un moto associativo che affonda le sue radici nella storia più lontana, e che è, a distanza di molti secoli, ancora alla base delle più moderne e sviluppate forme di autonomia politica ed amministrativa.
Noi stiamo lentamente riconquistando una concezione più articolata e dinamica del diritto. Nel nostro Paese, dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione, il 1° gennaio del 1948, soprattutto con l’accogliemento dell’articolo 5 tra i principi fondamentali, l’autonomia è diventata una realtà vivente, soprattutto nelle regioni che per prime l’hanno sperimentata, tra le quali è la nostra: terra di antichissima autonomia, principio ha ripreso a vivere dopo la guerra ed il vecchio ordinamento centralistico e gli anni soffocati dalla dittatura.
Allora, i 50 anni della legge provinciale ed i 600 anni dello Statuto, che sembrano così lontani tra di loro come eventi – il 1960 molti di noi lo ricordano, il 1410 possiamo ricordarlo solo con l’aiuto degli antichi monumenti – li pensiamo come avvenimenti tra di loro molto lontani: 50 anni rientrano nella memoria di un uomo (sono lo spazio di due generazioni); 600 anni sono un lasso di tempo che sembra andare oltre ogni nostra capacità di ricostruzione della sequenza degli anni e delle generazioni.
Eppure, se ci pensate bene, 600 sono poco più di diciotto generazioni, forse venti, ma non di più. Se scandiamo il tempo in generazioni, quei 600 anni sono un po’ più vicini a noi. Venti generazioni si sono succedute, lasciando in questa terra un’impronta indelebile. Gli uomini di allora, vollero costituire e conservare i loro peculiari istituti comunitari, cui vollero dare il suggello del diritto statutario, “in perpetuo” – per sempre – impegnando non solo se stessi, come dice lo Statuto del 1410, ma anche i loro discendenti: giuravano impegnando non solo se stessi, ma anche coloro che sarebbero venuti dopo di loro, cioè le generazioni future, fino alla nostra, fino ad oggi. Essi stabilivano un ordine giuridico che riguardava la vita materiale di una Comunità non solo per quella generazione, ma spingendo in avanti la vista fino al giorno d’oggi […]
di Diego Quaglioni – Professore di Storia del Diritto italiano (Università di Trento) e Presidente dell’Associazione Guido Cervati
estratto dagli Atti del Convegno del 11 dicembre 2010
“Le regole di Spinale e Manez, tra passato e presente, guardando al futuro”