Martedì 31 ottobre, il Consiglio comunale di Ledro, dopo aver interpretato i rilievi del Comitato dei Garanti espressi nella nota interlocutoria del 25 ottobre in ordine alla richiesta di referendum propositivo per la salvaguardia della Piana di Santa Lucia come fossero un parere di inammissibilità, ha deliberato al fine di soddisfare la richiesta di permesso di costruire in deroga al piano regolatore una stalla per caprini e fienile di pertinenza presentata il 22 febbraio scorso e di dare quindi corso al procedimento urbanistico intrapreso mettendo in subordine il diritto di promuovere referendum e il diritto dei cittadini di partecipare agli affari della collettività locale.
Dalla lettura della relazione introduttiva contenuta nel verbale di delibera n.38 del 31 ottobre 2017 risulterebbe che il Consiglio comunale non abbia tenuto in considerazione le osservazioni, le istanze e la petizione popolare presentate all’amministrazione comunale nel corso dell’istruttoria per la concessione dell’autorizzazione in deroga. A tal riguardo si evidenziano la lettera di Pia Oradini e Orietta Amadori al sindaco Renato Girardi inviata ad aprile, le osservazioni di Lorenzo Leoni “La zootecnia trentina dai piedi di piombo approda a Santa Lucia” rivolte alla Giunta e al Consiglio a maggio, le lettere dell’ing. Guella e di Anita Garibaldi inviate nel mese di agosto e la petizione popolare protocollata l’8 settembre scorso. L’amministrazione comunale non ha pertanto motivato il mancato riscontro ai predetti documenti, evidentemente, non ritenendo necessario facilitare l’effettivo esercizio del diritto alla trasparenza e di partecipare alle scelte collettive di valenza pubblica, pur essendo il caso di specie, a tutti gli effetti, un processo decisionale concernente l’ambiente (Codice dell’Ambiente – D.lgs.152/2006).
Nel verbale di delibera del Consiglio comunale non sono stati menzionati nemmeno la diffida del 18 ottobre ad astenersi dall’adozione di provvedimenti in attesa delle determinazioni del Comitato dei Garanti siglata dagli avvocati Sandro Kumar e Michele Manica, la nota dell’avv. Kumar del 30 ottobre con cui si diffida l’amministrazione comunale a non adottare determinazioni, che possono risultare in contrasto con questo previsto dallo strumento urbanistico vigente, ed in aperta contraddizione con l’iniziativa referendaria avviata, e l’invito dell’associazione Più Democrazia in Trentino ad adottare tutti provvedimenti necessari per assicurare il godimento dei diritti referendari previsti dall’ordinamento regionale degli enti locali e dallo Statuto del Comune di Ledro in vigore.
Segue la versione testuale della deliberazione n.38 del 31.10.2017 del Consiglio comunale di Ledro (versione pdf):
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Segue la versione testuale della deliberazione n.38 del 31.10.2017 del Consiglio comunale di Ledro (versione pdf):
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 31/10/2017 del CONSIGLIO del COMUNE DI LEDRO
OGGETTO: Autorizzazione in merito alla richiesta di realizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, da parte del Sig. Tiboni Davide per i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese ottobre alle ore 20:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO DEL COMUNE DI LEDRO
PRESENTI: 17 ASSENTI: 1
Assiste il Segretario comunale a scavalco Giordani Federica
Il Presidente, Dal Bosco Natale, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
Delibera n. 38 dd. 31/10/2017
OGGETTO: Autorizzazione in merito alla richiesta di realizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, da parte del Sig. Tiboni Davide per i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca”.
Relazione.
L’attività dell’azienda agricola Tiboni è attualmente caratterizzata da un sistema zootecnico di allevamento che punta alle tecniche ed a principi fondati sul metodo tradizionale.
Gli alimenti vengono somministrati in mangiatoia interamente a mano, i foraggi sono prodotti in azienda sfalciando i prati stabili ledrensi e vanno a coprire quasi interamente il fabbisogno degli animali nell’arco dell’anno. In caso di necessità altre quote di foraggio vengono acquistate dai produttori della Valle di Ledro che, nel commercio di piccole scorte agricole,hanno modo di diversificare la loro attività principale che consiste prevalentemente nella produzione di latte vaccino.
La maggior parte dei terreni facenti parte della consistenza aziendale (60%) sono costituiti da versanti e prati d’alta montagna: su questi terreni non si esegue la concimazione con il refluo zootecnico per la mancata meccanizzazione, pertanto viene prodotto un fieno senza apporto di letame, quindi un foraggio più puro ove si riscontrano aromi e profumi particolari che caratterizzano il latte e successivamente gli stessi prodotti caseari derivati.
Il titolare dell’azienda agricola, dopo aver conseguito il diploma di Imprenditore Tecnico Agricolo presso l’Istituto San Michele all’Adige e dopo aver proseguito la propria formazione con periodi di stage presso altre aziende di allevamento caprino, ritiene ora di voler stabilizzare la propria attività con la realizzazione di una nuova stalla e relativo fienile in considerazione del fatto che il proprio allevamento (45 capi pari a 6,75 UBA) è attualmente ospitato in parte in una porzione di fienile di proprietà della madre e in parte in manufatti provvisori e precari.
A tal fine, in data 22 febbraio 2017 al protocollo n. 2315, è stata presentata richiesta di permesso di costruire in deroga, ai sensi del vigente Art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15,per i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca”.
L’intervento prevede la costruzione di una stalla per l’esercizio dell’allevamento zootecnico di ovocaprini (si prevede una consistenza aziendale iniziale di 80 capre, corrispondenti a 12 UBA + rimonta) da collocarsi sulle pp.ff. 797, 798/2 e798/1 C.C. Bezzecca.
Dopo un’approfondita analisi (condotta in un primo momento in sede di sottocommissione C.U.P. presenti, fra gli altri, i rappresentanti del Servizio Agricoltura e del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio) è stato definito il principio insediativo dell’intervento, prevedendo la collocazione dell’edificio nella parte di lotto posta più a sud e quindi più lontana dalla strada comunale di località Santa Lucia e dal centro del fondovalle,rendendo la struttura meno percepibile e, dunque, più “marginale” in quanto collocata ai piedi dei pendii che contornano la valle.
Dal punto di vista paesaggistico la zona in cui si intende insediare la nuova azienda è un tratto abbastanza pianeggiante di territorio posto centralmente al fondovalle, attualmente coltivato a prato. La strada comunale che lo circonda determina il confine tra l’area agricola e la zona industriale dell’ambito dell’ex comune di Tiarno di Sotto, dove sono presenti molte realtà artigianali quali segherie, panificio, magazzini di varie imprese. Il sito d’intervento si estende in leggera pendenza.
Da un punto di vista normativo ed urbanistico provinciale la zona è inquadrata dal Piano Urbanistico Provinciale come area agricola, ed è perciò disciplinata dall’articolo 37 delle NTA del citato strumento di pianificazione. Ai sensi dell’art.112 della legge n. 15 dd. 4 agosto 2015 comma 1, nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.
A livello comunale il Piano Regolatore del comune di Ledro disciplina gli interventi in area agricola con gli articoli 34, 35, 36 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione Unificate, classificando la zona come area agricola secondaria.
Alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, dalla documentazione tecnica si evinceva che il progetto derogava sia rispetto agli indici edificatori (pari a 0,05 mc/mq risultanti dalle Norme tecniche d’attuazione), sia rispetto al comma 4 lett. a.1 dell’art. 37 delle medesime N.T.A. il quale prescrive che le nuove stalle debbano essere realizzate distanti almeno 200 metri da alcune zone individuate dal P.R.G. tra le quali quelle destinate a verde pubblico ossia, nel caso specifico, il vicino parco attrezzato in località S. Lucia.
A seguito delle ultime integrazioni della documentazione tecnica di progetto, presentate in data 22 settembre 2017 al protocollo n. 2315, il proponente ha dichiarato la disponibilità di una superficie aziendale complessiva di 76.985 mq. che, in base ai parametri di P.R.G. di cui sopra, porta la densità fondiaria a disposizione dell’ azienda a 3.849,25 mc e, dunque, al di sopra di quella di progetto che ammonta a mc. 3.429.
La stalla di progetto avrà una dimensione pari a 32,3 x 18 mt. ed altezza 6,45 mt, in adiacenza lungo il lato maggiore della stessa è previsto un volume destinato ad ospitare la sala mungitura, la stanza latte e lo spogliatoio per una dimensione di 18 x 5 mt. A fianco della stalla ead essa collegata tramite una tettoia, il progetto prevede di realizzare il fienile di dimensione 16,2 x 12,3 mt. con altezza sempre di 6,45 mt.
Gli elaborati allegati alla domanda illustrano il progetto e le relative soluzioni tecniche finalizzate a soddisfare le necessità aziendali. A tali elaborati si rinvia per quanto attiene il dettaglio delle soluzioni progettuali e dei materiali utilizzati.
La relazione del progettista, giustificativa della richiesta di deroga ai sensi dell’art. 51 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015 n.15, riporta il fatto che il particolare tipo di allevamento (quello caprino) non è in contrasto con la maggior parte del territorio ledrense che è caratterizzato da un’imponente ricchezza floro-faunistica, da endemismi floristici e da diversi elementi di eccezionalità; risulta pertanto adatto, dopo il recupero di tali zone, al mantenimento della coltura prativa per il reinserimento naturale delle fasce di vegetazione – dalla sub mediterranea alla prateria alpina – che sono ben rappresentate sulle Alpi Ledrensi e che costituiscono uno dei più grandi pregi di questo territorio.
Partendo da questi presupposti risulta indubbio, a parere del proponente, il valore che l’azienda attribuisce al proprio territorio: l’obbiettivo prefissato, infatti,è quello di avere un prodotto quasi interamente ledrense, sotto il marchio della cooperazione, che abbia una propria identità e tracciabilità sul mercato, che possa derivare dalla collaborazione e dalla sinergia di più soggetti agricoltori, aumentando così il valore dell’offerta turistica ed agrituristica della Val di Ledro.
La nuova struttura è stata progettata in modo da soddisfare le superfici (mq/capo) per il rispetto della condizionalità ed il benessere animale: dal punto di vista distributivo e funzionale si sono caratterizzati gli spazi della parte di allevamento zootecnico per convertire in un futuro l’azienda al metodo biologico senza comportare varianti o ristrutturazioni importanti tali da modificare pesantemente le strutture.
L’introduzione del metodo biologico prevede una certificazione da un organismo indipendente che attesta, attraverso sopralluoghi, verifiche dimensionali e metodi di allevamento, le tre attività principali:
- metodo biologico per la produzione del foraggio;
- metodo biologico per l’allevamento zootecnico;
- metodo biologico per la produzione del latte e la trasformazione;
La fase 1 è già attuabile in quanto l’azienda alleva il bestiame a stabulazione libera su lettiera permanente; il letame permane in stalla e viene mischiato a paglia: nel momento dell’estrazione può essere direttamente sparso per i prati, in quanto già stagionato, o stoccato in un unico luogo all’aperto in perfetta compatibilità con l’ambiente e con le direttive amministrative comunali sugli spargimenti. Con l’attuale gestione del letame, l’azienda agricola può essere già certificata per la produzione del foraggio con metodo biologico, perché la concimazione dei prati stabili piani avviene con concime naturale privo di fertilizzanti chimici. La fase 2 e la fase 3, con il passaggio ad azienda biologica certificata per l’allevamento e la produzione lattiero casearia resta un obiettivo a medio termine: il marchio biologico del prodotto di latte caprino tracciabile e con identità precisa ledrense è trainante anche per lo stesso territorio e rafforza l’immagine dell’ambiente ad alto valore paesaggistico,naturalistico e sociale e rappresenta un punto d’arrivo per un progetto che va oltre l’allevamento singolo ma che in questa iniziativa pone le basi per un sistema che vede coinvolti gli altri produttori di latte caprino.
Il proponente intende poi accompagnare l’attività zootecnica ad un progetto integrato con attività didattiche, formative e da un percorso del gusto. L’intento è quello di realizzare un piccolo centro produttivo basato sui metodi tradizionali che potrà essere un domani completato con una parte di trasformazione e una parte agrituristica.
Con questi presupposti è chiaro che l’immagine, la qualità dell’ambiente di lavoro ed il valore del paesaggio sono ritenuti fondamentali per poter attuare il progetto di fattoria didattica e successivamente di agriturismo. Il primo comparto agricolo in progetto vuole essere un elemento integrante del territorio e non puntualmente distaccato ed isolato: per questo motivo la scelta dei materiali, la tipologia costruttiva, la scelta del verde e della piantumazione, con alberi da frutto autoctoni, sono soluzioni fondamentali per esercitare attività di fattoria didattica, visite formative e di una previsione di agriturismo.
Per quanto riguarda la fattoria didattica il proponente afferma di voler raggiungere diversi obiettivi educativi tra i quali:
- La valorizzazione del rapporto città-campagna;
- L’interesse per la (ri)scoperta dell’ambiente e dell’attività agricola;
- Favorire il recupero del valore culturale ed ambientale del proprio territorio;
- Valorizzare l’importanza e il ruolo sociale dell’agricoltura;
- Sensibilizzare ai ritmi della natura e al rispetto dell’ambiente;
- Educare al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e salvaguardia dell’ambiente;
- Far comprendere il percorso degli alimenti dal campo alla tavola;
- Favorire la valorizzazione della biodiversità;
- Consolidare la conoscenza del territorio, delle produzioni, della storia e della vita rurale; un collegamento diretto tra città e campagna per trasmettere un patrimonio culturale di elevato valore ambientale e sociale;
Per attuare gli obiettivi prefissati l’azienda intende procedere all’assunzione di personale che nel periodo di maggior carico agricolo e turistico si prevede in due persone.
Inoltre è deciso che si cercherà una collaborazione anche con l’Istituto San Michele e la stessa Fondazione E. Mach per aprire l’azienda a percorsi di stage formativi per studenti. In questo modo sarà possibile mantenere un contatto diretto continuo con gli enti preposti alla ricerca ed allo sviluppo delle tecniche agricole sfruttando reciprocamente le opportunità lavorative e formative.
Per quanto attiene alla prevalenza del raggiungimento di tali obiettivi rispetto al superamento delle attuali previsioni urbanistiche in merito alla minore distanza prevista rispetto all’area a verde pubblico esistente è opportuno far presente che la sottocommissione CUP, che come detto ha in origine esaminato il progetto, ha ritenuto lo stesso coerente con gli obiettivi di inserimento paesaggistico e di congruità con la destinazione agricola delle aree e che la Soprintendenza BB.CC. (consultata a tal proposito dalla Commissione consiliare urbanistica) ha rilevato, altresì, come “l’integrità” del contesto appaia di fatto già compromesso dall’insediamento industriale sorto immediatamente ad occidente e che il nuovo insediamento rurale non pare in assoluto incompatibile con i caratteri di ambiente e decoro della chiesa di Santa Lucia e del contesto circostante.
Sempre in merito alle previsioni di Piano va rilevato, inoltre, che le Norme tecniche d’attuazione originariamente allegate al vigente P.R.G. dell’ex Comune di Bezzecca prevedevano che la distanza delle nuove stalle dalle aree a verde pubblico fosse di 100 mt. e che la previsione più restrittiva è entrata in vigore con le Norme tecniche unificate approvate con delibera di Giunta provinciale n. 1549 del 14 settembre 2015.
Il contrasto urbanistico appare derogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme tecniche d’attuazione unificate del Comune di Ledro. che stabilisce che “Il Sindaco ha facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti norme di attuazione solo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore.”, ed ai sensi dell’art. 98 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i.:“Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio comunale possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d’interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.”.
A seguito di idonea istruttoria condotta dal Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, è stato accertato che le opere per le quali è stata fatta richiesta di concessione rientrano nel campo delle opere di rilevante interesse pubblico di cui all’Allegato “C” punto B comma 6) del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale“opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell’archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 e successive modificazioni..[…]”.
Nel caso specifico, trattandosi di opere non in contrasto con la destinazione di zona, la procedura da seguire è quella descritta al comma 2 dell’art. 98 della legge sul governo del territorio.
In tal senso, nella seduta del 28 marzo 2017, la Commissione edilizia comunale ha dato parere favorevole ai fini della prosecuzione dell’iter riguardante la procedura di deroga.
Il progetto è stato esaminato nelle sedute del 4 aprile e del 6 ottobre 2017 dalla Commissione Consiliare Urbanistica senza pervenire, di fatto, ad una valutazione definitiva e rinviando la discussione direttamente in sede di Consiglio non prima di aver richiesto ed acquisito (in merito al principio insediativo di progetto e a puro titolo collaborativo), ulteriori pareri favorevoli da parte della Soprintendenza BB.CC. (prot. 8328 del 05/07/2017) e Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio (prot. 9112 del 19/07/2017).
La proposta progettuale ha, inoltre, acquisito:
- il parere favorevole da parte della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro, con deliberazione n. 41 di data 10febbraio 2017;
- il parere favorevole da parte del Servizio Agricoltura con nota di data 29 giugno 2017prot.n. 361480 ad integrazione dell’istruttoria già svolta per la sottocommissione C.U.P. di data 19 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per autorizzare il i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca” in deroga ai sensi dell’art. 98 della L. P. 15/2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto sopra, verificato che:
– in data 18 ottobre 2017 al nostro protocollo 13094 è pervenuta richiesta di referendum propositivo frazionale di Bezzecca (ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto Comunale) proponendo tre requisiti referendari tra cui il terzo prevede testualmente “lei è d’accordo che vengano realizzati impianti per attività zootecniche sui prati in località Dalena-Santa Lucia, pp.ff. 798/1/2 e 797 in C.C. Bezzecca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi? SI NO”.
– nella stessa data il segretario comunale ha trasmesso la richiesta di referendum al Comitato dei Garanti, chiedendo di valutare l’ammissibilità dei suddetti quesiti referendari.
– nel Consiglio comunale fissato per il giorno 19 ottobre 2017 era prevista la discussione dell’”autorizzazione in merito alla richiesta di realizzazione in deroga ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, da parte del sig. Tiboni Davide per i lavori di realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulla pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzezza”, punto sospeso su proposta del Presidente del Consiglio con 12 voti favorevole e 3 contrari sui 15 consiglieri presenti e votanti.
– con nota dd. 24 ottobre 2017, giunta al prot. n. 13434 in data 25/10/2017, il Comitato dei Garanti si è espresso dichiarando di non potersi esprimere sull’ammissibilità della consultazione in ragione della mancanza di norme di funzionamento, sollevando altresì ragionevoli dubbi circa l’ammissibilità del referendum per contrarietà all’art. 9 comma 3° lett. f) e g);
– i referendum propositivi sono finalizzati a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi aventi portata di carattere generale. In tal senso si esprime anche lo Statuto del Comune di Ledro, al suo art. 9 comma 3°, precisando come il referendum possa riguardare anche atti di natura provvedimentale (purché siano di interesse generale).
– il quesito sopra richiamato non mira ad escludere il riconoscimento della deroga urbanistica, bensì ad impedire che su quelle aree siano realizzati tout court dei manufatti e degli impianti zootecnici, da attuarsi attraverso l’imposizione di un vincolo puntuale di carattere urbanistico quindi con un’attività di carattere pianificatorio, possibilità che è invece attualmente ammessa dal PRG e dalla legge provinciale urbanistica (art. 112 della L.P. 15/2015).
– sotto tale profilo si può dunque affermare che il quesito rientri tra le ipotesi di
inammissibilità previste dall’art. 9 dello Statuto comma 3° lett. g), come correttamente evidenziato dagli stessi Garanti, laddove l’assunzione di un tale vincolo necessiterebbe verosimilmente di una variante al PRG.
Ritenuto pertanto:
– possibile delibare la deroga, considerato che al riguardo non osta quanto previsto dall’art. 11 comma 2° dello Statuto, talché il quesito referendario non risulta allo stato ammesso dal Comitato dei Garanti; ed il medesimo, per come formulato, non si sottrae ai rilievi di inammissibilità segnalati dagli stessi Garanti
– opportuno delibare l’istanza del privato e dare quindi corso ad un procedimento urbanistico intrapreso prima del deposito della richiesta di referendum, che diversamente potrebbe essere fonte di danno risarcibile per l’Amministrazione comunale (fattispecie che quindi si caratterizza per l’urgenza, secondo quanto disposto espressamente dall’ultimo capoverso del comma 2 dell’art.11 dello Statuto
vista la richiesta di permesso di costruire in deroga depositata il 22 febbraio 2017 al protocollo 2315 dall’Azienda agricola Tiboni Davide;
visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
viste le Norme tecniche d’attuazione unificate del Comune di Ledro ed il vigente P.R.G. dell’ex Comune di Bezzecca;
vista la Legge provinciale sul governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 ed in particolare il Capo VI“Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”;
visto il Regolamento urbanistico – edilizio provinciale approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. ed in particolare il Capo VIII“Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche”;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Settore tecnicoai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L;
con voti favorevoli 15, contrari 0 ed astenuti 2 (Fedrigotti Anna e Mazzola Maurizio), espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di autorizzare i lavori di “Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp.ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca”, in deroga all’art. 37 comma 4 lett. a.1 delle N.T.A. unificate ed ai sensi dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 (inerente le deroghe per opere d’interesse pubblico), avendo valutato la prevalenza degli interessi derivanti dalla realizzazione dell’intervento rispetto all’interesse pubblico perseguito dal mantenimento delle previsioni urbanistiche comunali, il tutto come da progetto redatto dall’Ing. Francesco Mora e costituito dai seguenti elaborati che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Relazione tecnica;
Relazione paesaggistica;
Relazione aziendale;
Documentazione fotografica;
Tav. T01Inquadramento – planimetria area, sovrapposizione catastale;
Tav. T02 Comparto agricolo inserimento – Planimetria inquadramento aziendale;
Tav. T03 Preliminare strutture – Piante, prospetti;
Tav. T04 Stato attuale – Planimetria inquadramento aziendale;
Tav. T05 Stato attuale – Sezioni planimetriche;
Tav. T06 Stato di raffronto – Planimetria inquadramento aziendale;
Tav. T07 Stato di raffronto – Sezioni planimetriche;
Tav. T08 Stato di progetto – Planimetria inquadramento aziendale;
Tav. T09 Stato di progetto – Sezioni planimetriche;
Tav. T10 Stato di progetto – Pianta azienda;
Tav. T11 Stato di progetto – Prospetti;
Tav. T12 Stato di progetto – Sezioni aziendali;
Tav. T13 Stato di progetto – Calcolo dei volumi.
Di dare atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga non è necessario chiedere il preventivo nulla-osta della Giunta Provinciale a norma dell’art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. in quanto l’intervento proposto non risulta in contrasto con la destinazione di zona e, pertanto, rientra tra quelli per i quali è prevista la sola autorizzazione del Consiglio Comunale.
Di dare atto che le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata sia ai sensi sia dell’art. 112 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 che dell’art. 54 del Regolamento urbanistico provinciale approvato con deliberazione della G.P. n. 773 del 19 maggio 2017.
Di dare atto che la proposta non presenta rilevanza contabile.
Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE Dal Bosco Natale
IL SEGRETARIO COMUNALE Giordani Federica
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