L’iter di approvazione della risoluzione del Parlamento Europeo per la riforma del regolamento (UE) n. 211/2011 inerente l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) ha considerato anche i pareri delle organizzazioni non governative, dei gruppi di riflessione e dei gruppi della società civile. In questo ambito il contributo di Democracy International è stato determinante e si è sviluppato attraverso un percorso di approfondimento ed azione civica che ha portato alla predisposizione di un dossier, al lancio di una petizione online, a un’audizione al PE e alla formulazione di proposte di riforma concrete.
Il percorso, tuttavia, non è ancora terminato poiché sarà ora la Commissione Europea, in accordo con i governi nazionali che si esprimeranno in seno al Consiglio dell’Unione Europea, che dovrà redigere una proposta legislativa definitiva. Il termine per la presentazione di tale proposta è fissato in dodici mesi dall’approvazione della risoluzione del PE (procedura 2014/2257(INI)) .
Democracy International è pertanto ancora attiva nel mettere in evidenza gli aspetti del regolamento europeo che necessitano di urgente modifica. Ad esempio, il giorno 22 febbraio, Sophie Hartzfeld, European program manager del network, sarà tra gli speaker che interverranno al convegno “European Citizens’ Initiative: more impact, simpler rules” che si terrà presso la sede del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE – EESC) a Bruxelles.
Di seguito le proposte per la revisione dell’ICE formulate da Democracy International. La traduzione in lingua italiana è stata commissionata dal deputato eletto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol Riccardo Fraccaro:
PROPOSTE DI RIFORMA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULL’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI (ECI)
ACCESSIBILE – Accessibilità agli organizzatori e firmatari
(1) Ampliare l’interpretazione dell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei al fine di consentire alle Iniziative dei Cittadini Europei di includere argomenti che possano comportare un invito alla Commissione ad avvalersi del proprio diritto di presentare proposte volte alla modifica dei trattati.
La Commissione ha respinto molte proposte ECI poiché esse comportano modifiche al trattato. Il regolamento recita che le Iniziative dei Cittadini Europei devono invitare la Commissione a “presentare una proposta di atto giuridico ritenuta necessaria ai fini dell’applicazione dei Trattati dell’Unione” (Preambolo 1 e Articolo 2 (1)); non vi è tuttavia alcuna indicazione esplicita a che gli “atti giuridici” escludano il diritto primario. Poiché nell’ambito dei poteri della Commissione vie è quello di presentare proposte per la modifica del trattato (Articolo 48, Trattato di Lisbona), le Iniziative dei Cittadini Europei dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione ad avvalersi di tale diritto. Inoltre, l’effetto politico dell’Iniziative dei Cittadini Europei è quello di dare ai cittadini maggiore influenza sul potere decisionale dell’UE; limitare i diritti di partecipazione dei cittadini al diritto secondario viola lo spirito stesso dell’Iniziativa dei Cittadini Europei. Partendo dall’assunto che si tratta di un Trattato molto complesso, volto a regolamentare vaste aree politiche, è importante consentire alle Iniziative dei Cittadini Europei di proporre modifiche al Trattato stesso.
Laddove la Commissione affermasse la propria interpretazione restrittiva dell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei, dovrebbe chiarire tale approccio all’interno del Regolamento (Preambolo 1 e Articolo 2(1)) e del Trattato (Articolo 11), escludendo esplicitamente le modifiche al diritto primario e al trattato.
(2) Esercitare pressioni sugli Stati Membri affinché ognuno di essi introduca requisiti in materia di dati più semplici ed uniformi, al fine di agevolare i cittadini dell’UE che desiderino firmare una Iniziativa dei Cittadini Europei, indipendentemente dal proprio Paese di residenza.
Al fine di agevolare i cittadini dell’UE desiderosi di firmare una Iniziativa dei Cittadini Europei, la Commissione dovrebbe proporre nuovamente requisiti in materia di dati personali più semplici ed uniformi all’interno degli Stati Membri. Inoltre, la Commissione è tenuta ad assicurare che tutti gli Stati Membri accettino di verificare le firme dei propri cittadini indipendentemente dal loro Paese di residenza, visto che allo stato delle cose circa 11 milioni di cittadini sono privati del proprio diritto di partecipazione ad una Iniziativa ECI. In particolare, la Commissione deve chiedere con forza ai governi del Regno Unito e dell’Irlanda di emendare le proprie norme inerenti ai requisiti in materia di dati, al fine di accettare di verificare le firme di tutti i propri cittadini indipendentemente dal fatto che siano residenti al di fuori del proprio Paese di origine, e l’Allegato III deve essere emendato in conformità. Un impegno futuro potrebbe essere l’introduzione di un registro UE volontario online, che comprenda unicamente nome, nazionalità e indirizzo.
(3) Fornire – in caso di proposte di Iniziativa dei Cittadini Europei respinte – motivazioni solide, comprensibili e trasparenti alla base del loro rifiuto; fornire ai comitati di cittadini consulenza in merito alle modalità da seguire per redigere nuovamente la propria Iniziativa ECI, oltre alla possibilità di presentare nuovamente le proposte modificate fino a tre volte in totale
Una proposta ECI respinta in quanto ritenuta inammissibile dalla Commissione dovrebbe ricevere per iscritto le ragioni di tale rifiuto, in modo solido, comprensibile e trasparente, al fine di consentire agli organizzatori di modificare e presentare nuovamente la propria proposta. Il punto di contatto della Commissione dovrebbe, dietro richiesta e nell’ambito dei propri poteri amministrativi, fornire ai cittadini la massima consulenza possibile in merito alla nuova stesura della propria Iniziativa ECI. Le proposte di Iniziativa dei Cittadini Europei possono essere presentate per un massimo di tre volte; una proposta respinta tre volte deve essere considerata respinta in via definitiva. L’articolo che trova applicazione nel caso del Regolamento ECI è l’Articolo 4(3), che dovrebbe enunciare quanto segue: “Qualora rifiutasse di registrare una proposta di Iniziativa dei Cittadini, la Commissione è tenuta ad informare gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto con spiegazioni solide, comprensibili e trasparenti. Gli organizzatori devono poter redigere nuovamente e presentare la proposta per due volte ulteriori. In caso di un terzo rifiuto, la Commissione deve informare gli organizzatori in merito a tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.”
DINAMICO – Processo dinamico e semplice (user-friendly)
(4) Ridefinire il Software di Raccolta Online e i moduli di dichiarazione di sostegno per consentire ai firmatari di condividere il proprio indirizzo email con gli organizzatori delle Iniziative ECI tramite una clausola di consenso informato.
È necessario affrontare urgentemente la questione dei miglioramenti tecnici al Software di Raccolta Online (Online Collection Software – OCS) fornito dalla Commissione. Il link per firmare le Iniziative dei Cittadini Europei deve essere inserito direttamente nel registro ufficiale della Commissione sulle iniziative in atto (http://ec.europa.eu/citizens- initiative/public/initiatives/ongoing).
Inoltre, dopo aver presentato il modulo di dichiarazione di sostegno, i firmatari devono poter avere la possibilità di approvazione tramite una clausola di consenso informato: “I rappresentanti autorizzati dell’Iniziativa ECI possono contattarmi via e-mail in merito alla presente Iniziativa dei Cittadini Europei”, seguita da un campo per raccogliere l’indirizzo di posta elettronica del firmatario. Ciò richiede un emendamento all’Allegato III (N.B.: la proposta iniziale della Commissione COM(2010) 119 aveva incluso l’indicazione degli indirizzi e-mail nel modulo di dichiarazione di sostegno), chiarendo che si tratta di un campo volontario, da inserire nel Regolamento all’interno dell’Articolo 5(3).
Un emendamento dell’Articolo 4(1) del Regolamento dovrebbe indicare che l’EECS offre i propri servizi per fornire traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE relativamente ad ogni Iniziativa dei Cittadini Europei registrata.
(5) Piuttosto che avviare il periodo di raccolta nella data in cui la Commissione dichiara una Iniziativa dei Cittadini Europei ammissibile e registrata, consentire agli organizzatori delle Iniziative ECI di scegliere la data per il lancio della propria Iniziativa, entro tre mesi dalla sua registrazione da parte della Commissione
Invece di avviare il periodo di raccolta annuale nel giorno in cui la Commissione dichiara ammissibile e registrata una Iniziativa dei Cittadini Europei, gli organizzatori dell’Iniziativa ECI devono avere sovranità nella scelta della data di inizio della raccolta delle firme,
collocandola tre mesi entro la data della sua registrazione. Ciò darebbe loro il tempo per certificare l’OCS, organizzando un evento di lancio e disponendo tutti i preparativi necessari. L’articolo che trova applicazione in questo caso è l’Articolo 5(5) del Regolamento, che dovrebbe recitare: “Tutte le dichiarazioni di sostegno devono essere raccolte entro un periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Agli organizzatori deve essere consentito di scegliere la data di inizio della raccolta delle dichiarazioni di sostegno entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di registrazione dell’iniziativa dei cittadini proposta”.
(6) Utilizzare tutti i canali di comunicazione per sensibilizzare in merito allo strumento e facilitare la comunicazione sulle Iniziative dei Cittadini Europei in corso, ad es. creare una app mobile con le informazioni, le notifiche e la possibilità di apporre la propria firma tramite un dispositivo mobile
La maggior parte dei cittadini dell’Unione europea non è ancora a conoscenza dell’esistenza dell’Iniziativa ECI; di conseguenza, la Commissione ed il Parlamento devono promuovere l’Iniziativa dei Cittadini Europei in maniera proattiva come un diritto di tutti i cittadini dell’UE. In primo luogo, lo strumento dovrebbe essere inserito sulla homepage del sito web della Commissione – ad esempio nella pagina della Commissione “Your EU rights” (http://ec.europa.eu/your-rights/help/individuals/index_en.htm) – con un link specifico. Al fine di dare seguito alle proprie aspirazioni di forza preminente nell’era digitale, la Commissione potrebbe creare un’applicazione scaricabile nei dispositivi mobili (smartphone e tablet) allo scopo di sensibilizzare il pubblico ed aumentare il tasso di successo dell’Iniziativa dei Cittadini Europei. Tale app dovrebbe condividere tutte le principali informazioni concernenti l’Iniziativa ECI, informare gli utenti in merito alle iniziative in corso e dare la possibilità di apporre la propria firma tramite dispositivi mobili. Una funzione simile per i dispositivi Android è stata sviluppata dal Centro di Supporto dell’ECI.
FORTE – Forte impatto delle Iniziative dei Cittadini Europei approvate
(7) Nel caso in cui la Commissione accettasse una Iniziativa dei Cittadini Europei approvata, è tenuta a presentare una proposta legislativa entro un anno, così come avviene per le iniziative parlamentari. In caso di respingimento, la Commissione è tenuta a spiegare le proprie scelte politiche in maniera dettagliata e trasparente
Le Iniziative dei Cittadini Europei approvate devono ricevere maggiore attenzione da parte della Commissione; finora essa ha indicato unicamente in una comunicazione scritta l’azione (eventuale) che intende adottare, e le ragioni alla base della adozione o mancata adozione di tale azione. Diversamente, la Commissione deve reagire alle iniziative dei cittadini esattamente nello stesso modo in cui è tenuta a reagire alle iniziative parlamentari. In caso di accettazione, la Commissione deve includere nella sua comunicazione un follow-up concreto, e presentare una proposta legislativa entro al massimo un anno, così come previsto dall’Accordo Quadro PE-CE del 2010 per le iniziative aventi origine nel Parlamento Europeo. L’Articolo del Regolamento che trova applicazione nella fattispecie è l’Articolo 10(1) (c), che deve prevedere altresì quanto segue: “In caso di accettazione, la Commissione deve riferire sul follow-up concreto dato alla richiesta di iniziativa legislativa. La Commissione è tenuta a presentare una proposta legislativa entro un anno al massimo. Ove la Commissione non presentasse una proposta, deve fornire agli organizzatori spiegazioni dettagliate in merito alle ragioni per le quali ciò non è avvenuto”.
(8) E’ necessario tenere una prima audizione pubblica nel Parlamento europeo laddove una Iniziativa dei Cittadini Europei raggiungesse 200.000 firme entro i primi sei mesi
Le audizioni al Parlamento Europeo devono tenersi non solo a seguito della presentazione di Iniziative dei Cittadini Europei approvate, ma anche qualora una Iniziativa ECI raggiungesse 200.000 firme entro la prima metà del relativo periodo di raccolta. Ciò darebbe alle Iniziative dei Cittadini Europei in corso una piattaforma ed un riconoscimento politico, e facilitare il dibattito pubblico in merito all’argomento. Sei iniziative rispetto alle 28 accolte e chiuse negli ultimi tre anni hanno raggiunto 200.000 o più firme.
(9) Il Parlamento è tenuto a redigere un rapporto sull’argomento trattato dalla Iniziativa dei Cittadini Europei assieme ad un co-relatore nominato dal Comitato dei cittadini dell’Iniziativa ECI. Tale argomento deve essere dibattuto e votato nell’ambito di una sessione plenaria
Il Parlamento, in qualità di co-legislatore, è tenuto inoltre ad adottare l’iniziativa di invitare la Commissione ad agire in merito alle ECI approvate. Un’integrazione nelle Norme di Procedura del Parlamento n. 197a e 52 dovrebbe obbligare le relative Commissioni Parlamentari a redigere un rapporto di propria iniziativa in merito all’argomento dell’Iniziativa dei Cittadini Europei, e presentare al Parlamento una mozione di risoluzione sull’ambito di attività di ogni Iniziativa ECI approvata. Il Comitato dei cittadini dell’ECI è tenuto a nominare un co-relatore, che manterrà una stretta comunicazione con il comitato dei cittadini al momento della redazione del rapporto. Tale relazione deve essere successivamente dibattuta all’interno di una seduta plenaria, seguita da un voto. Ciò rappresenterebbe quello che Dougan chiama “combinazione della pressione della democrazia partecipativa con quella della democrazia rappresentativa”.