Il comitato referendario Contro il Rondò di via Roma, per mezzo della presidente sig.ra Erna Dallona, aveva depositato la richiesta di referendum abrogativo in data 1 settembre 2017 (prot. Comune di Arco 25193/2017) sottoponendo alla valutazione del comitato dei garanti del Comune di Arco il seguente quesito:
“Vuoi tu abrogare il paragrafo 7.2 del documento finale, relazione generale del Pum, nella parte in cui prevede, a pagina 135, lettera B, un percorso sud-nord di accesso a via Baden Powell, via Roma, via 24 maggio (senso unico invertito), via delle Monache fino all’accesso al Foro Boario, approvato con delibera del Consiglio comunale di Arco n. 30/2012, e per l’effetto, abrogare l’ordinanza di data 14 maggio 2013 prot. 12460 a firma del dott. Paolo Franzinelli con cui è stata modificata la viabilità lungo l’anello stradale ricompreso fra le vie C. Battisti, via Santa Caterina 1 Tratto, via Baden Powell, via Roma, via Garberie?”
Il Comitato dei garanti – già nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dell’8 settembre 2014 e costituito dall’avv. Paolo Bonora, dalla segretaria comunale di Riva del Garda dott.ssa Lorenza Moresco e dall’ex vice-sindaco dott. Jorg Josef – si è riunito il 22 e il 27 settembre 2017 presso lo studio legale dell’avv. Paolo Bonora ad Arco esaminando la richiesta di referendum e dichiarandola inammissibile.
Il Comitato ha motivato il provvedimento richiamando l’art. 13, comma 4, lettera b) dello Statuto comunale secondo il quale il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
Nella fattispecie, il quesito referendario aveva come oggetto uno strumento di pianificazione e di programmazione – e la relativa ordinanza meramente attuativa – per i quali la legge (direttive del Ministro dei lavori pubblici di data 12 aprile 1995, in attuazione dell’art.36 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada”) stabilisce uno specifico procedimento amministrativo di formazione. In considerazione di tale analisi il quesito è stato dichiarato non ammissibile (verbali 22 e 27 settembre 2017).
La cronaca del giornale Trentino:
Seguono le immagini della richiesta referendaria e dei verbali: