Nei giorni immediatamente successivi al varo (25 luglio 2018) della nuova legge sulla democrazia diretta e la partecipazione dei cittadini nella Provincia di Bolzano, su alcuni mezzi di informazione qualcuno ha fatto la voce grossa, contestando che nella nuova legge sia previsto il referendum confermativo. Evidentemente costoro ignorano che in realtà questa è l’unica forma “vera” di referendum.
Indipendentemente che lo si voglia accettare o meno, questo tipo di referendum, proprio nella forma prevista dalla nuova legge provinciale, è uno dei pilastri portanti della democrazia diretta: esso introduce il diritto di controllo accanto a quello d’iniziativa, rispettivamente il freno e l’acceleratore di una Comunità virtuosa e democratica. Si tratta di strumenti che spettano a noi cittadini in una democrazia integrale, per non cedere con il voto la nostra competenza e la nostra responsabilità, ma invece condividerle con i rappresentanti eletti.
Il referendum vero va distinto da quello che di regola conosciamo in Italia, ossia quello abrogativo che funziona come in questo esempio: tre anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge elettorale, dopo che si è già votato secondo le sue regole, essa può essere abrogata (questa l’esperienza fatta!). Il referendum vero e proprio invece è quello che conferisce il diritto di verificare con una votazione prima che una legge entri in vigore se la decisione presa dalla rappresentanza politica è condivisa dalla maggioranza dai cittadini o meno; ciò prima che essa crei una nuova realtà, non voluta, prima che si producano danni.
Solo in questo modo vigono condizioni chiare e veramente democratiche: il Consiglio provinciale vara una legge e 300 cittadini entro 20 giorni possono chiedere di sapere come tutti gli aventi diritto al voto valutano la decisione assunta. La legge in tal modo non entra automaticamente in vigore ma rimane sospesa per sei mesi, periodo entro il quale devono essere raccolte 13.000 firme affinché si proceda al referendum e che questo venga svolto in data più ravvicinata possibile. O si preferisce la regola che vige in Svizzera, dove tutte le leggi entrano in vigore solo tre mesi dopo la decisione e dove entro questo termine si può raccogliere l’un per cento di firme degli aventi diritto al voto per effettuare il referendum e far decidere la popolazione se la legge debba entrare in vigore?
Il referendum vero e proprio segna l’inizio della democrazia diretta moderna.
Il popolo si è conquistato il diritto di veto, il diritto di dire NO!
Del tutto nuovo questo diritto non lo è neppure per noi: l’abbiamo potuto esercitare nel febbraio 2014, persino a livello provinciale, per respingere una legge provinciale che, ancora una volta, non avrebbe reso praticabile la democrazia diretta. Così anche a livello nazionale, quando il popolo italiano con questo strumento ha avuto la possibilità di difendersi da una modifica della Costituzione, con la quale sarebbe stata avallata una concentrazione di potere nelle mani di pochi. Ma anche questa nuova legge sulla democrazia diretta – così come prevede lo Statuto di Autonomia – non entra automaticamente in vigore, ma solo tre mesi dopo la sua pubblicazione, se prima non saranno state raccolte 8.000 firme per sottoporla al voto referendario e se in questa votazione non viene respinta.
Perché, ci chiediamo, non dovrebbe valere per semplici leggi provinciali quanto vale per le leggi fondamentali? Di più: sarebbe veramente salutare se questa forma di referendum potesse essere esercitata su delibere della Giunta provinciale. Questo è uno dei prossimi passi da fare!
di Stephan Lausch, Iniziativa per più Democrazia/Initiative fuer mehr Demokratie – Bolzano/Bozen
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Di seguito il regolamento del referendum confermativo come previsto dallo Statuto di Autonomia:
1. (Prima pubblicazione della legge)
(1) La presente legge disciplina il referendum previsto dall’articolo 47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sulle leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
(2) Quando il Consiglio provinciale abbia approvato una legge ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente della Provincia provvede alla sua immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.
(3) Il testo della legge è preceduto dall’avvertimento che essa è sottoposta a referendum popolare, qualora entro tre mesi ne facciano richiesta:
a) sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo* degli elettori aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale, nel caso in cui l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale;
b) un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale, nel caso in cui l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
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