Trasparenza in Trentino. La relazione conclusiva del Difensore Civico (parte II)

Su sollecitazione della nostra associazione, Mattia Civico, presidente della commissione consiliare incaricata di trattare la petizione “Per un Trentino trasparente”, aveva chiesto al Difensore Civico di produrre una relazione in ordine all’applicazione della normativa in materia di trasparenza in provincia di Trento. Il fine era di fornire elementi analitici per affrontare le problematiche messe in luce nella petizione popolare e favorire l’individuazione dei corrispondenti interventi normativi o regolamentari per assicurare l’efficacia delle leggi esistenti.

La prima parte della relazione prodotta dall’ufficio presieduto dall’avv. Daniela Longo e  consegnata a Civico il 25 settembre, aveva considerato i fascicoli aperti nell’anno 2015 mettendo in luce diversi passaggi caratterizzati da farraginosità tecnico-burocratica e dalla volontà di sottrarsi all’accesso degli atti da parte delle PP.AA. e dei soggetti ad esse equiparate.

La seconda parte è stata consegnata al presidente della Prima commissione del Consiglio provinciale il 23 ottobre scorso. Nelle premesse del documento (pdf – 6 pagine), il Difensore Civico ha passato in rassegna i casi affrontati dall’ufficio nel corso del 2016 suddividendoli in tre categorie principali: verso altri Enti in Provincia; verso l’ente Provincia Autonoma di Trento; verso i Comuni.

Nelle pagine conclusive del documento (pag.5 e 6), invece, il Difensore Civico ha espresso considerazioni e valutazioni tecniche sulla normativa in materia di trasparenza e sull’applicazione della stessa. Le sintetizziamo di seguito:

  • rileva che in numerosi casi le richieste di accesso agli atti non terrebbero conto delle linee guida, dei pareri ANAC e delle indicazioni del Garante della privacy;
  • riconosce che la complessità normativa frequentemente è fonte di incertezza sia per il cittadino che si avvale del diritto di accesso sia per le Amministrazioni destinatarie delle richieste;
  • ritiene che gli enti variamente denominati (enti strumentali, società partecipate, enti pubblici economici, fondazioni, etc.), pur vivendo in tutto o in parte assolutamente significativa di risorse pubbliche, pur essendo parapubblici, pur essendo definiti enti economici ed affini, si avvantaggiano di uno status peculiare che finisce per creare molte perplessità. In tal senso, giudica ovvio che il venir meno di queste aree di opacità, costituirebbe un ottimo antidoto ad itinere decisionali che si ritiene più prudente tenere occulti, anziché palesare, con ciò generando fondati sospetti su criteri su cui si è gestita una data attività, comportante esborso di fondi pubblici;
  • non è parso ravvisare omogeneità nella trattazione del tema della trasparenza a livello provinciale, che a volte non riporta né richiama principi di rilievo della disciplina nazionale.

Il Difensore Civico nella disamina finale propone inoltre le seguenti soluzioni per risolvere le suddette criticità:

  • sarebbe necessario approntare strumenti che consentano una trasparenza reale. In tal senso, è singolare che, come è avvenuto in alcune fattispecie riportate, da un lato l’ente interpellato non fornisca nè gli atti, nè le argomentazioni per negare l’accesso; dall’altro – ed è ciò che più colpisce – che la PAT non disponga neppure di mezzi sufficientemente cogenti per acclarare con quali modalità un ente – da lei fortemente, partecipato, – abbia gestito un’attività indiscutibilmente di pubblico interesse, benchè, a rigore, di diritto privato;
  • in riferimento al combinato delle disposizioni contenute nella L.241/1990 e nella Lp.23/1992, non sarebbe inopportuno chiarire a livello legislativo temi che a volte richiedono un’esegesi non sempre scontata, facendo organicamente e armonicamente confluire nella legge sul procedimento (Lp.23/1992) principi che a volte sono sparsi nel sistema locale, o che richiedono persino un diretto appello alle norme nazionali;
  • sarebbe fattibile inserire nella legge provinciale (o richimandoli) concetti che sono espressi nella legge nazionale, o comunque eliminare possibili equivoci – facilmente strumentalizzabili e concretramente sorti in casi specifici – circa i soggetti tenuti alla trasparenza;
  • infine, il Difensore Civico auspica, in forma interrogativa, che gli enti “parapubblici”, gli enti pubblici economici, le fondazioni pubbliche, etc., in termini di principio, garantiscano il rispetto – e non solo come un atto esteriore di ossequio formale – dell’art. 97 della Costituzione. A riguardo, suggerisce di farsi promotori, a livello normativo ed operativo, di una disciplina più incisiva, che possa portare non solo a parole, la PAT all’avanguardia di un processo finalizzato a meglio garantire la trasparenza, il buon andamento sostanziale, l’oggettività dell’operato degli enti e più in generale dei soggetti definiti parapubblici. A titolo meramente semplificativo pone all’attenzione la possibile estenzione di tutti gli enti “parapubblici” locali delle regole di cui all’art. 18 DL n.112/2008, convertito con L.133/2008, come già indicato nella relazione annuale presentata nel 2016.

LA RELAZIONE INTEGRALE DELLA RELAZIONE
PARTE II (versione pdf)

ITER DELLA PETIZIONE

Rassegna stampa: (servizio integrale di Marika Damaggio – Corriere del Trentino)

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