Ogni quattro anni le elezioni del Consiglio nazionale, quattro votazioni popolari federali all’anno e spesso ulteriori votazioni a livello cantonale e comunale: per chi è chiamato allo spoglio dei voti il lavoro non manca.
I livelli politici
La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà: non forma un’unità, né per etnia, né per lingua, né per religione. Dal 1848 è uno Stato federativo – uno dei 23 Stati federativi presenti nel mondo e, tra questi, il secondo in ordine cronologico dopo gli Stati Uniti d’America. La struttura statale della Svizzera è federalista e si articola sui tre livelli politici Confederazione, Cantoni e Comuni.
La Confederazione
È la designazione svizzera per lo Stato. La Confederazione è competente nei settori in cui è autorizzata dalla Costituzione federale – per esempio nel campo della politica estera e della politica di sicurezza, delle dogane e delle regalie della moneta, nella legislazione nazionale e in altri settori di interesse generale. I compiti che non sono espressamente di competenza della Confederazione rientrano in quella del livello immediatamente inferiore, ossia dei Cantoni.
La Svizzera consta di 26 Cantoni, spesso chiamati anche Stati. Sono gli Stati originari che nel 1848 si sono uniti nella Confederazione, attribuendole una parte della loro sovranità. Ogni Cantone ha una propria Costituzione, un proprio Parlamento, un proprio Governo e Tribunali propri. Gli effettivi dei Parlamenti cantonali variano tra 58 e 200 membri, quelli dei Governi tra 5, 7 e 9 persone. La forma della democrazia diretta della Landsgemeinde esiste ancora soltanto nell’Appenzello Interno e a Glarona. In tutti gli altri Cantoni il popolo vota unicamente alle urne.
I Comuni
Tutti i Cantoni sono suddivisi in Comuni politici – attualmente sono 2721. Il loro numero tende a diminuire in seguito alle fusioni in corso. Circa un quinto dei Comuni ha un proprio Parlamento; i quattro quinti invece applicano ancora la democrazia diretta attraverso l’Assemblea comunale. Oltre ai compiti attribuiti loro dalla Confederazione e dal Cantone, per esempio la tenuta del registro degli abitanti o la protezione civile, i Comuni svolgono anche compiti di loro particolare competenza – nel settore delle scuole, degli affari sociali, dell’approvvigionamento energetico, della costruzione delle strade, della pianificazione del territorio, delle imposte, ecc. Essi disciplinano tali competenze in modo ampiamente autonomo. I singoli Cantoni definiscono l’entità dell’autonomia comunale che è quindi molto diversa da Cantone a Cantone.
I DIRITTI POPOLARI A LIVELLO FEDERALE
Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti relativamente piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta diversificata dei media sono determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di Stato. (il video “Alla scoperta del sistema politico elvetico”)
Il diritto elettorale
Per le elezioni del Consiglio nazionale hanno il diritto di voto e di eleggibilità tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età; essi possono sia eleggere sia presentarsi alle elezioni. Soltanto gli ecclesiastici e i funzionari federali, se sono eletti, devono scegliere tra la loro professione e il mandato. Le elezioni per il Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale, ma da prescrizioni cantonali.
Il diritto di voto
Tutte le Svizzere e tutti gli Svizzeri, in patria e all’estero, che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali hanno il diritto di voto.
Le modifiche costituzionali nonché l’adesione a determinate organizzazioni internazionali sottostanno al referendum obbligatorio, devono quindi essere sottoposte a votazione popolare. Per entrare in vigore tali progetti necessitano della cosiddetta doppia maggioranza, la maggioranza del popolo, ossia dei voti validi in tutto il Paese e la maggioranza dei Cantoni, cioè una maggioranza di Cantoni in cui i votanti hanno approvato il progetto.
Le leggi e le modifiche di leggi e i decreti di analoga importanza, emanati dal Parlamento, nonché determinati trattati internazionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto mediante referendum facoltativo. La maggioranza dei votanti è sufficiente per l’accettazione di tali progetti.
Il diritto d’iniziativa
I cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica della Costituzione federale. Per la riuscita formale di una iniziativa sono necessarie le firme di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi.
L’iniziativa popolare (guarda il video) può essere presentata in forma di proposta generica – come avviene molto spesso – o in forma di progetto già elaborato, il cui tenore non può essere modificato dal Parlamento o dal Governo.
Le autorità reagiscono spesso a un’iniziativa popolare, presentando un controprogetto più moderato, nella speranza che quest’ultimo sia accettato da popolo e Cantoni. Dal 1987, nelle votazioni popolari sulle iniziative esiste la possibilità del doppio sì: è quindi possibile approvare sia l’iniziativa sia il controprogetto; con una domanda risolutiva si stabilisce quale dei due testi entra in vigore nel caso in cui entrambi ottengano la maggioranza dei votanti e dei Cantoni.
Visto che non emanano dal Parlamento o dal Governo, ma dai cittadini, le iniziative popolari sono un elemento motore della democrazia diretta.
Il diritto di referendum
Il popolo ha il diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento.
Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e i trattati internazionali di durata illimitata sottostanno al referendum facoltativo. In altre parole sono sottoposti al voto del popolo quando ciò sia domandato da 50 000 aventi diritto di voto. Le firme devono essere raccolte entro 100 giorni dalla pubblicazione dell’atto normativo.
Il diritto di referendum (guarda il video), analogo a un diritto di veto, esercita un effetto ritardante e cautelativo nel processo legislativo, bloccando le modifiche emanate dal Parlamento o dal Governo o ritardandone l’efficacia – per questo motivo il diritto di referendum è spesso considerato un freno nelle mani del popolo.
Il diritto di petizione
Tutte le persone capaci di discernimento – quindi non soltanto gli aventi diritto di voto – hanno il diritto di rivolgere alle autorità richieste scritte, iniziative e ricorsi.
Le autorità sono tenute a prendere atto di tali petizioni, pur non essendo obbligate a rispondervi; tuttavia nella prassi esse trattano e rispondono a ogni petizione. Oggetto della petizione può essere qualsiasi attività dello Stato.
dal sito della Cancelleria Federale svizzera: http://www.bk.admin.ch/
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