
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha provveduto al rinnovo della Commissione per la valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento, prevista dall’articolo 16bis del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Si tratta di un organismo particolarmente importante per il corretto funzionamento degli istituti di democrazia diretta a livello locale, introdotto nel 2019 tramite un emendamento che fu presentato ed approvato dal Consiglio regionale nell’ambito della legge collegata alla stabilità regionale 2020.
La ratio della riforma: basta referendum ostaggio delle amministrazioni comunali
Prima dell’introduzione dell’articolo 16bis, la valutazione dell’ammissibilità dei referendum comunali era affidata a commissioni nominate a livello locale che erano variamente e confusamente disciplinate negli statuti comunali. Una situazione che, in diversi casi, aveva prodotto ritardi, ostacoli procedurali e decisioni contestate, compromettendo di fatto l’esercizio dei diritti partecipativi dei cittadini.
Negli anni precedenti alla riforma non erano mancati episodi emblematici. Nel Comune di Ledro i promotori dei referendum sulla tutela della piana di Bezzecca furono costretti a rivolgersi al Tribunale ordinario di Rovereto per ottenere il riconoscimento del diritto a promuovere la consultazione. Nel Comune di Fiavé la nomina dei garanti avvenne con mesi di ritardo rispetto alla richiesta referendaria sul trasferimento della sede municipale. Nel Comune di Nago-Torbole il comitato dei garanti nominato per valutare il referendum sul Parco Pavese comportò costi elevati (la bellezza di 12.504,72 euro!!!) e concluse con la non ammissione del quesito. Infine, nel Comune di Levico Terme non fu ammesso un quesito referendario per la tutela del lago di Levico.
Per superare queste criticità nel 2019 è stata dunque prevista l’istituzione di una commissione provinciale stabile, caratterizzata da terzietà, autonomia di giudizio e competenza tecnica, sottraendo la valutazione dell’ammissibilità dei referendum alle dinamiche politico-amministrative locali.
L’obiettivo della riforma era chiaro: garantire imparzialità, uniformità procedurale e maggiore tutela del diritto dei cittadini a promuovere referendum comunali.
La prima Commissione nominata nel 2022
Dopo alcune sollecitazioni istituzionali e specifiche interrogazioni (prov 2662/XVI dell’11 maggio 2021 e reg 81/XVI del 12 maggio 2021), la prima Commissione provinciale fu costituita nel gennaio 2022. La composizione risultante dal sorteggio fu la seguente: l’avvocato Mauro Demattè per l’Ordine degli avvocati di Trento, nel ruolo di presidente; l’avvocata Arianna Matassoni per Ordine degli avvocati di Rovereto, nel ruolo di sostituto Presidente; e il professore Flavio Guella per l’Università degli Studi di Trento.
Come membri supplenti furono nominati: l’avvocato Andrea Manca; l’avvocata Francesca Giacomelli; e il professore Matteo Cosulich.
Quella Commissione, nel periodo 2022-2026 è stata attivata una sola volta, pronunciandosi favorevolmente sull’ammissibilità del quesito referendario relativo alla cessione dell’azienda elettrica di Cavalese. Diversamente dalle sperienze del passato sopra menzionate, ha pertanto consentito ai cittadini di potersi esprimere direttamente su una scelta particolarmente sentita dalla comunità locale. Per la cronaca, il referendum fu considerato valido avendo superato il quorum di partecipazione del 30% anche se poi l’amministrazione disattese la decisione popolare.
L’istituzione dell’organismo provinciale ha rappresentato dunque un importante passo avanti rispetto alla precedente situazione, spesso caratterizzata da regolamenti comunali lacunosi, procedure poco trasparenti e organi di valutazione privi delle necessarie garanzie di indipendenza.
La nuova composizione della Commissione (2026-2030)
A seguito del rinnovo degli organi comunali avvenuto nel turno delle elezioni generali del maggio 2025, il Consiglio delle Autonomie Locali ha ora proceduto all’aggiornamento della composizione della Commissione per l’attuale consiliatura.
Dal verbale della seduta dell’11 marzo 2026 emerge che il Segretario generale del CAL ha dato lettura dei nominativi proposti dall’Università degli Studi di Trento e dagli Ordini degli avvocati di Trento e Rovereto, procedendo successivamente ai sorteggi previsti dalla legge.
La nuova composizione risulta quindi la seguente.
Membri effettivi
– avv. Beatrice Tomasoni (Ordine degli avvocati di Trento) – Presidente;
– prof. Flavio Guella (Università degli Studi di Trento) – sostituto Presidente;
– avv. Filippo Bettini (Ordine degli avvocati di Rovereto).
Membri supplenti
– avv. Francesca Donati;
– prof. Matteo Cosulich;
– avv. Paola Vettorazzo.
Una procedura non pienamente aderente al dettato normativo
Dal verbale pubblicato dal Consiglio delle Autonomie Locali emerge tuttavia un elemento meritevole di attenzione.
L’articolo 16bis del Codice degli enti locali (versione integrale a piè di pagina) prevede infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura — Università degli Studi di Trento, Ordine degli avvocati di Trento e Ordine degli avvocati di Rovereto — proponga una terna di nominativi, all’interno della quale effettuare il sorteggio del membro effettivo e del supplente.
Nel verbale si dà invece atto della ricezione di “una coppia e due terne” di nominativi. Ciò significa che almeno uno dei soggetti coinvolti non avrebbe trasmesso una terna completa come previsto dalla norma.
Si tratta di una difformità procedurale che merita di essere evidenziata, soprattutto considerando che la ratio della legge era proprio quella di rafforzare imparzialità, pluralismo e autonomia della Commissione attraverso una procedura trasparente e competitiva.
Allo stato attuale, tuttavia, in assenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali che ne contestino la regolarità, la composizione della Commissione deve considerarsi legittima e pienamente operativa.
Resta comunque auspicabile che, in futuro, il dettato normativo venga applicato pienamente da tutti i soggetti coinvolti nella procedura di designazione, così da garantire piena coerenza tra la finalità della riforma e la sua concreta attuazione.
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Articolo 16bis (Valutazione dell’ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Trento)
1. Nei comuni della provincia di Trento la legittimità e la regolarità e quindi l’ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una commissione composta da tre membri. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 200 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 150 euro.
2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio delle Autonomie, previa intesa tra il Consiglio delle autonomie, il rettore dell’università degli Studi di Trento, i presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario generale del Consiglio delle Autonomie, di un membro effettivo e di un membro supplente nell’ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dal rettore e dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.
3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.
4. Il presidente della commissione per i procedimenti referendari e il suo sostituto sono scelti per sorteggio. Il presidente convoca e dirige le sedute. La commissione delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.
5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.
6. Fino alla nomina della commissione, l’ammissibilità dei referendum popolari è valutata dall’organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.
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