Istanze e petizioni nel Comune di Trento: ecco come (non) sono raccolte, archiviate e trattate


confusioneLa consigliera comunale e socia di Più Democrazia in Trentino Marianna Demattè, con una doppia interrogazione (13 luglio e 12 agosto 2015), ha ottenuto i dati relativi alle istanze e alle petizioni depositate e trattate dal 2006 ad oggi. Ne emerge un quadro confuso e non troppo trasparente nonchè, in apparenza, un uso sempre più rado di tali strumenti da parte dei cittadini.

Nonostante le istanze e le petizioni siano previste dall’art. 12 dello Statuto1 e, rispettivamente, siano disciplinate dagli articoli 4 e 5 del Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare2, manca un chiaro criterio di classificazione delle stesse. Non esiste nemmeno una procedura definita per l’archiviazione e la pubblicazione con la conseguente incertezza anche per quanto riguarda la trattazione e la comunicazione dell’esito finale.

Incidentalmente, a conferma dell’ipotesi di una gestione improvvisata e caotica delle domande dei cittadini dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi, risulta che la petizione presentata nella primavera del 2013, a prima firma di Cristiano Zanella (socio dell’associazione Più Democrazia in Trentino), in ordine alla gestione dell’acquedotto di Trento, non figura nell’elenco fornito dall’amministrazione comunale.

Qui l’estratto del quesito della seconda interrogazione di Marianna:

1. Istanze e petizioni: quante ne sono state presentate, su quali argomenti, se le relazioni di risposta siano consultabili; se siano numerate e catalogate al pari – ad esempio – delle interrogazioni, se esista un archivio accessibile alla cittadinanza dove reperirle. Questo accade ad esempio sul sito del Consiglio provinciale di Trento dove è possibile rintracciarle e prendere visione dell’iter seguito, e, ad esempio, anche sul sito del Comune di Vicenza, che presenta un portale dedicato a nostro avviso molto ben fatto (http://www.comune.vicenza.it/servizi/petizioni/petizioni.php).

Qui la risposta in riferimento alla trattazione delle istanze e delle petizioni comunicata dal Presidente del Consiglio comunale in data 31 agosto 2015 (documento integrale):

In allegato si trasmette elenco delle istanze e petizioni che risultano registrate a procollo dal 2006, reperibili presso l’archivio di deposito, con l’indicazione della posizione archivistica. A parte si trasmettono i relativi fascicoli.

Si precisa che non si è in grado di indicare con assoluta certezza il numero di petizioni e/o istanze presentate dal 2006 fino ai nostri giorni in quanto alcune di queste potrebbero essere state catalogate come semplici richieste fatte all’amministrazione comunale e classificate in fascicoli relativi a pratiche specifiche oppure presentate direttamente alla segreteria del Sindaco e non trasmesse all’Ufficio Protocollo.

Dal 2012 con l’introduzione di P.I.TRE. ogni Servizio può creare un fascicolo per istanze e petizioni; qualora l’oggetto del fascicolo o la singola protocollazione non riportino tali indicazioni e/o la segnatura archivistica (12,5) non sia corretta, la ricerca diventa particolarmente difficile, per non dire impossibile.

Per completezza si sono presi in considerazione anche gli esposti presentati nel periodo suindicato che presentano analogie con le tipologie documentali richieste.

Si fa presente infine che le petizioni/istanze pervenute all’Ufficio Protocollo e spedizione vengono regolarmente inoltrate alla Segreteria generale, che ne segue l’iter, come previsto dal Manuale operativo per la gestione dell’ascolto del cittadino (punto 2,2 pag.52)

Elenchi in allegato:
petizioni_2006_2007
petizioni_2008_2009
petizioni_2010_2011_2012

petizioni 2013_2014

petizioni_trasparenza

Note a piè di pagina:

1 – Art.12 – Statuto Comunale di Trento
1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all’Amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Analoga facoltà hanno coloro che soggiornino anche temporaneamente sul territorio comunale.
2. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nei termini previsti dal regolamento.

2Art. 4 “Istanze” – Regolamento sugli istituti di partecipazione di Trento
1. L’istanza è una domanda rivolta al Sindaco da singoli cittadini residenti nel territorio comunale, diretta a promuovere una migliore tutela di interessi individuali o collettivi.
2. Le istanze possono altresì essere presentate anche dai non residenti che soggiornino temporaneamente sul territorio comunale come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale.
3. L’istanza deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza l’oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell’inoltro della risposta dell’Amministrazione comunale.
4. Al sottofirmatario viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
5. Per particolari esigenze dell’Amministrazione i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre 120 giorni.
Art. 5 “Petizioni” – Regolamento sugli istituti di partecipazione di Trento
1. La petizione è una domanda diretta a promuovere una miglior tutela di interessi individuali o collettivi, rivolta al Sindaco da parte di cittadini residenti nel territorio comunale, o di coloro che, come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale, anche se non residenti, vi soggiornino temporaneamente.
2. La petizione deve essere presentata per iscritto e deve riportare con chiarezza l’oggetto, il nome dei proponenti in numero non inferiore a 100 (cento), la loro firma e i relativi recapiti. Il primo firmatario è l’interlocutore dell’Amministrazione comunale.
3. Al rappresentante viene fornita risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della petizione.
4. Per particolari esigenze dell’Amministrazione i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre 120 giorni.

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