
L’esercizio dei diritti politici, pilastro fondamentale di ogni democrazia, dovrebbe essere agevolato dalle istituzioni e non ostacolato da barriere burocratiche ed economiche. Eppure, il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare del Comune di Trento, all’articolo 10, impone un onere che appare irragionevole e difficilmente giustificabile sul piano giuridico: l’obbligo di costituire il comitato promotore di un referendum davanti a un notaio.
Un onere eccessivo e sproporzionato
Secondo la disposizione comunale, chi intende promuovere un referendum deve costituire formalmente un Comitato composto da almeno 20 cittadini davanti a un notaio, il quale provvede anche alla designazione del Presidente. Una procedura che rappresenta un evidente disincentivo alla partecipazione, poiché impone costi e adempimenti non previsti nemmeno dallo Statuto comunale.
La previsione appare ancor più discutibile se confrontata con quanto avviene per i referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. In quei casi è sufficiente depositare il quesito presso la cancelleria della Corte di Cassazione, i cui uffici provvedono direttamente all’identificazione dei promotori, che la legge statale fissa in un numero minimo di dieci persone. Analogamente, anche la normativa provinciale sul referendum propositivo richiede un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini e prevede il semplice deposito della richiesta presso la Presidenza del Consiglio provinciale. Il Comune di Trento, invece, non solo raddoppia il numero minimo dei promotori richiesti, portandolo a venti persone, ma esternalizza anche la funzione di identificazione a un professionista privato mediante atto notarile obbligatorio.
Ne deriva un evidente paradosso: per promuovere un referendum nazionale, che richiede la raccolta di 500.000 firme, non è necessario alcun atto notarile relativo al comitato promotore; per una consultazione locale, invece, questo aggravio viene imposto come requisito obbligatorio.
Un requisito numerico più gravoso rispetto alle norme superiori
A rendere ancora più discutibile la disciplina comunale vi è anche il numero minimo dei componenti richiesti per costituire il comitato promotore. Lo Statuto e il Regolamento del Comune di Trento prevedono infatti la presenza di almeno 20 cittadini, mentre sia la normativa statale sia quella provinciale fissano tale soglia a 10 promotori.
La legge statale sui referendum (art. 7 della legge n. 352 del 1970) stabilisce che i promotori della raccolta firme debbano essere “in numero non inferiore a dieci”. Analogamente, la legge provinciale sul referendum prevede che il comitato promotore sia “composto da almeno dieci persone”.
Risulta quindi difficile comprendere la ragione per cui, a livello comunale, si sia scelto di raddoppiare il numero minimo richiesto rispetto a quanto previsto dalle normative di rango superiore, pur trattandosi di strumenti partecipativi territorialmente più circoscritti e rivolti a una platea elettorale molto più limitata.
Non soltanto, dunque, costi notarili e adempimenti burocratici aggiuntivi, ma anche un requisito numerico significativamente più oneroso rispetto agli standard previsti dall’ordinamento statale e provinciale. Un ulteriore elemento che rischia di trasformare uno strumento di partecipazione democratica in un percorso ad ostacoli.
Il peso economico della burocrazia
L’obbligo del ricorso al notaio non è una formalità neutra. Comporta infatti costi significativi che, secondo le prassi correnti, possono aggirarsi su alcune centinaia di euro fino a superare i 1.000 euro nei casi più complessi.
Si tratta di una barriera economica che rischia di discriminare i cittadini sulla base delle loro disponibilità finanziarie, trasformando un diritto politico in una possibilità concretamente accessibile solo a chi dispone delle risorse necessarie per sostenerne i costi.
La giurisprudenza costituzionale: il comitato è una facoltà, non un obbligo
Anche la recente giurisprudenza costituzionale sembra muoversi in direzione opposta rispetto alla scelta del Comune di Trento. Nella sentenza n. 206 del 2025 (Riccardo Magi vs Commissione di vigilanza Rai), la Corte costituzionale ha ribadito che:
“I promotori possono anche adottare la forma del comitato, ossia una struttura organizzativa volta a consentire l’esercizio collettivo dei poteri che l’ordinamento riconosce loro. […] l’assunzione della forma di comitato rappresenta una insindacabile scelta organizzativa che non incide sulla qualità di promotori dei soggetti che lo compongono”.
La Corte chiarisce quindi che il comitato costituisce una possibilità organizzativa rimessa alla libera scelta dei promotori, non un requisito imposto per l’esercizio del diritto referendario.
Alla luce di questo orientamento, il regolamento comunale di Trento sembra eccedere quanto necessario per garantire la regolarità della procedura, comprimendo in modo sproporzionato l’autonomia dei cittadini promotori.
Il richiamo del diritto internazionale
Questa rigidità regolamentare appare inoltre difficilmente conciliabile con i principi affermati in sede internazionale.
Nel caso Staderini e De Lucia vs. Italia (2019), il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha censurato l’Italia per la presenza di restrizioni irragionevoli capaci di ostacolare, nei fatti, l’esercizio del diritto di promuovere referendum e iniziative popolari.
Secondo il Comitato, le procedure previste dagli ordinamenti nazionali devono essere strutturate in modo da non costituire barriere eccessive alla partecipazione politica, tutelata dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.
In questa prospettiva, anche l’obbligo di costituire un comitato davanti a un notaio rischia di trasformarsi in un ostacolo non necessario e sproporzionato all’esercizio della partecipazione democratica.
I rilievi formulati dal Comitato ONU sono stati peraltro fatti propri anche dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol che, nell’aprile 2021, ha approvato un voto rivolto al Parlamento e al Governo italiano affinché venissero adottate misure idonee a porre rimedio alle violazioni accertate dal Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Tra gli impegni richiesti figurava anche quello di informare Regioni ed enti locali della necessità di adeguare statuti, leggi e regolamenti per evitare il protrarsi di violazioni nelle procedure referendarie locali, in particolare laddove fossero previste modalità di autenticazione delle sottoscrizioni analoghe o equivalenti a quelle già censurate in sede internazionale.
Una soluzione semplice per una democrazia più aperta
Il problema è serio, ma la soluzione è relativamente semplice. Sarebbe sufficiente modificare il Regolamento comunale per allinearlo a criteri di proporzionalità e alle migliori pratiche democratiche, consentendo ai promotori di presentare il quesito referendario e identificarsi direttamente presso la Segreteria generale del Comune, l’URP oppure tramite firma digitale.
I funzionari pubblici possono già svolgere compiti di identificazione e autenticazione in numerose procedure amministrative e partecipative. Non vi è dunque alcuna ragione sostanziale per demandare tale funzione a un notaio.
La costituzione di un comitato notarile dovrebbe rimanere una libera scelta dei promotori — utile, ad esempio, qualora si renda necessario gestire fondi o strutture organizzative complesse — ma non può diventare una condizione indispensabile per esercitare un diritto politico fondamentale.
Semplificare queste procedure non rappresenta soltanto una misura di buon senso amministrativo: significa rafforzare concretamente la partecipazione democratica, ridurre gli ostacoli all’iniziativa civica e restituire centralità ai cittadini nella gestione della cosa pubblica.
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