
L’esercizio dei diritti politici, pilastro fondamentale di ogni democrazia, dovrebbe essere agevolato dalle istituzioni e non ostacolato da barriere burocratiche ed economiche. Eppure, il Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare del Comune di Trento, all’articolo 10, impone un onere che appare irragionevole e difficilmente giustificabile sul piano giuridico: l’obbligo di costituire il comitato promotore di un referendum davanti a un notaio.
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Le discussioni sul quorum di partecipazione applicato ai referendum sono oramai una costante del dibattito politico italiano degli ultimi due decenni. Da un lato coloro che lo vogliono eliminare, dall’altro coloro che sono favorevoli al mantenimento dell’ostacolo a una piena partecipazione popolare. I primi si sforzano di considerare elementi empirici e analisi giuridiche comparative per palesare le disfunzionalità prodotte dal quorum mentre i secondi giustificano le loro posizioni su premesse che, nella maggior parte dei casi, si basano su fondamenti logici precari.