Il Comune di Rovereto non assicura l’esercizio del diritto di petizione

Nel corso dell’estate del 2016 il sindaco Valduga si lamentava per la bassa adesione dei cittadini alla piattaforma digitale per la scrittura dei regolamenti comunali sui beni comuni e sulla convivenza civile e, contestualmente, dichiarava che i cittadini non dovevano più pensare di restare inascoltati. A distanza di pochi mesi i fatti dimostrano che la promessa del primo cittadino e i principi di partecipazione popolare sanciti nello Statuto comunale sono stati disattesi. Gli avvenimenti hanno infatti dimostrato che l’amministrazione comunale non è in grado di assicurare il pieno esercizio del diritto di petizione, arcaico e basilare strumento di partecipazione che consente ai cittadini di denunciare situazioni, esporre necessità comuni o richiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi.

dal blog di Andrea Tomasoni

Nel febbraio scorso, ai sensi dello Statuto1 e dell’art. 17 regolamento per l’esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione dei cittadini2, il professor Francesco Pugliese presentava al sindaco e al presidente della circoscrizione San Giorgio una petizione supportata da oltre 400 firme con la quale si chiedeva la realizzazione di una pista ciclabile tra San Giorgio e il centro della città di Rovereto, lungo via Balista e via Manzoni (testo petizione).

A partire dalla consegna della documentazione le criticità sono emerse una dopo l’altra. I proponenti della petizione hanno dovuto ripetutamente sollecitare l’amministrazione affinché venisse rispettato il termine di 30 giorni previsto dal regolamento per avere risposta. Il riscontro dell’amministrazione è arrivato due mesi e mezzo dopo la scadenza dei termini, limitandosi peraltro a riportare solo ed esclusivamente le considerazioni tecniche del responsabile dell’ufficio mobilità e senza essere corredato da una posizione di indirizzo dei destinatari della petizione ovvero il Sindaco e il consiglio circoscrizionale (risposta ufficio mobilità 31/5/2017).

Il caso della petizione per la ciclabile di San Giorgio attesta l’esistenza di criticità connesse all’uso e alla trattazione degli strumenti di partecipazione a Rovereto. Nel caso di specie delle petizioni popolari, non è assicurata evidenza pubblica alla fase di presentazione delle richieste dei cittadini, non è previsto un iter procedurale per la protocollazione, la classificazione e la pubblicazione della petizione e della relazione finale, non vengono coinvolti gli organi elettivi nella discussione delle richieste e nell’elaborazione di pareri e indirizzi, non vengono rispettati i termini di trattazione e di consegna delle risposte e, infine, rimangono incerte le procedure per consentire un’adeguata archiviazione e tutela della riservatezza dei dati dei firmatari.

L’associazione Più Democrazia in Trentino, ritenendo la violazione dei diritti fondamentali di partecipazione un fenomeno diffuso in varie amministrazioni locali trentine, nel marzo scorso, aveva già segnalato all’amministrazione comunale roveretana le criticità sopra espresse attraverso la presentazione di un’istanza (Pec 22/3/2017), la quale risulta ancora inevasa nonostante una nota di sollecito del Difensore Civico (Prot.DCTN/1119/P del 16/5/2017) inoltrata al sindaco nel mese di maggio.

Alex Marini – primo firmatario istanza sul diritto di partecipazione dei cittadini

Note:
1 Comma 1, Art.9 – Iniziativa popolare
I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all’amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.

Art. 17 – Petizioni.
1.La petizione consiste in una formale domanda rivolta al sindaco, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno cinque associazioni iscritte all’albo, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2.Il sindaco sottopone la questione al competente organo o ufficio dell’amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento.

3.L’istruttoria deve essere conclusa entro trenta giorni e dell’esito deve essere tempestivamente informato il soggetto primo firmatario della petizione.
4.Ove l’esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l’accoglimento della petizione comporti l’adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sulla petizione deve essere assunta entro i trenta giorni successivi.
5.Qualora l’esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

* * * * * aggiornamenti * * * * *

Intervento Difensore Civico – prot. 1558 del 4 luglio 2017 (fascicolo 377/2017)

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4 pensieri su “Il Comune di Rovereto non assicura l’esercizio del diritto di petizione

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