Disegno di legge di iniziativa popolare n.1/XV (ex n.328/XIV)

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Interventi nel campo dell’educazione
Art. 3 – Commissione per la partecipazione
Art. 4 – Consulenza
Art. 5 – Rimborso delle spese

Capo II – Strumenti di partecipazione

Sezione I – Petizioni
Art. 6 – Definizione
Art. 7 – Presentazione
Art. 8 – Trattazione

Sezione II – Pritani
Art. 9 – Definizione
Art. 10 – Elenco per la nomina dei pritani
Art. 11 – Richiesta di selezione
Art. 12 – Riunioni
Art. 13 – Decisioni

Sezione III – Consultazioni
Art. 14 – Consultazioni

Sezione IV – Dibattito pubblico
Art. 15 – Principi
Art. 16 – Iniziativa
Art. 17 – Svolgimento del dibattito
Art. 18 – Conclusione

Capo III – Iniziativa popolare

Art. 19 – Oggetto dell’iniziativa
Art. 20 – Presentazione
Art. 21 – Audizione pubblica
Art. 22 – Referendum propositivo semplificato

Capo IV – Referendum

Sezione I – Disposizioni generali
Art. 23 – Ambito di applicazione
Art. 24 – Richiesta del referendum
Art. 25 – Valutazione sull’ammissibilità della proposta
Art. 26 – Modalità di sottoscrizione
Art. 27 – Trasformazione della modalità di presentazione
Art. 28 – Esame della regolarità della proposta
Art. 29 – Trasparenza
Art. 30 – Informazione
Art. 31 – Giornata elettorale
Art. 32 – Voto elettronico e postale
Art. 33 – Risultato del referendum

Sezione II – Referendum consultivo
Art. 34 – Oggetto
Art. 35 – Requisiti
Art. 36 – Consultazioni riguardanti una pluralità di proposte
Art. 37 – Seguito del referendum

Sezione III – Referendum confermativo
Art. 38 – Oggetto
Art. 39 – Requisiti e seguito del referendum

Sezione IV – Referendum propositivo
Art. 40 – Oggetto
Art. 41 – Requisiti e seguito del referendum

Sezione V – Referendum abrogativo
Art. 42 – Oggetto
Art. 43 – Requisiti e seguito del referendum

Capo V – Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(legge elettorale provinciale)

Art. 44 – Integrazione dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale
Art. 45 – Modificazione dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale
Art. 46 – Inserimento dell’articolo 21 bis nella legge elettorale provinciale

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 47 – Disposizioni penali
Art. 48 – Spese
Art. 49 – Disposizioni transitorie
Art. 50 – Abrogazioni

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Questa legge disciplina l’esercizio dei poteri di indirizzo, di consultazione e di deliberazione popolare in provincia di Trento. Tranne per quanto diversamente stabilito da questa legge, nel caso del referendum confermativo, propositivo e abrogativo questi poteri sono attribuiti agli elettori iscritti nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale; nel caso delle petizioni, dei dibattiti pubblici, dell’iniziativa popolare e del referendum consultivo sono attribuiti a tutti i residenti in provincia di Trento di età superiore a sedici anni.
2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale sulla democrazia diretta”.

Art. 2
Interventi nel campo dell’educazione

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d’istruzione, nonché gli interventi di formazione degli adulti previsti dall’articolo 69 della legge provinciale sulla scuola, assicurano l’informazione sugli strumenti della democrazia diretta. Ai progetti in materia è dedicata specifica attenzione nell’ambito delle assegnazioni di quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, previsto dall’articolo 112 della legge provinciale sulla scuola.
2. La Giunta provinciale disciplina la concessione di borse di studio in materia di democrazia diretta.
3. Nella definizione dei progetti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), l’atto d’indirizzo disciplinato dallo stesso articolo 2 dedica attenzione all’argomento della democrazia diretta.

Art. 3
Commissione per la partecipazione

1. E’ istituita la commissione per la partecipazione. La commissione è composta da tre esperti nella materia individuati tra docenti universitari di ruolo o avvocati iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.
2. Due componenti sono designati dal Consiglio provinciale con voto limitato; uno è designato dal presidente della Provincia. E’ vietata la loro designazione per un secondo mandato consecutivo.
3. Per la trattazione delle singole proposte di iniziativa popolare o di referendum i promotori possono designare due ulteriori componenti della commissione, anche privi dei requisiti previsti dal comma 2. Essi hanno diritto di voto.
4. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale all’inizio di ogni legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione. Il Presidente del Consiglio ne convoca la prima riunione.
5. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio provinciale.
6. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che convoca e dirige le sedute, e un suo sostituto. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti. Può invitare alle singole sedute esperti nelle materie trattate; questi non hanno diritto di voto.
7. Ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia.

Art. 4
Consulenza

1. Chi intende elaborare una proposta di referendum o un’iniziativa popolare può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistito dagli uffici del Consiglio nella redazione dei testi o dei quesiti. Allo stesso fine può chiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio

Art. 5
Rimborso delle spese

1. A chi propone un referendum o un’iniziativa popolare sono rimborsate le spese nella misura di 0,50 euro per ogni sottoscrizione necessaria per una proposta di iniziativa popolare e di un euro per ogni sottoscrizione necessaria per un referendum.
2. La determinazione e la liquidazione del rimborso sono richieste dai promotori alla Provincia entro tre mesi dalla conclusione dell’esame sulla regolarità della proposta. La Provincia dispone immediatamente la liquidazione.

Capo II
Strumenti di partecipazione

Sezione I
Petizioni

Art. 6
Definizione

1. Le petizioni riguardano questioni d’interesse generale e possono essere presentate nella forma della richiesta di informazioni, anche relativamente all’attività o agli intendimenti del Consiglio e della Giunta provinciale, o dell’invito a prendere determinate decisioni.

Art. 7
Presentazione

1. Le petizioni sono indirizzate al Consiglio provinciale. Possono essere inviate al Consiglio direttamente o per il tramite dei comuni.
2. Le petizioni presentate o sottoscritte da componenti del Consiglio o della Giunta provinciale, sindaci, assessori o presidenti di consigli comunali, presidenti o assessori di comunità, componenti del Consiglio delle autonomie locali sono inammissibili.
3. La petizione è pubblicata in una sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari. Il primo firmatario può chiedere che la petizione sia aperta alla sottoscrizione nei centottanta giorni successivi alla sua presentazione. Disposizioni regolamentari del Consiglio provinciale stabiliscono le modalità di presentazione e di sottoscrizione – anche in forma telematica – delle petizioni.

Art. 8
Trattazione

1. Il Presidente del Consiglio provinciale, verificata l’ammissibilità della petizione, la assegna alla competente commissione del Consiglio.
2. Se la petizione raccoglie almeno venti firme o, in caso di sottoscrizioni successive, le raggiunge entro centottanta giorni dalla sua presentazione:
a) quando la petizione ha la forma della richiesta di informazioni, entro trenta giorni la commissione dà una risposta o invia la petizione alla Giunta provinciale, che risponde entro i trenta giorni successivi. In mancanza di risposta entro questi termini la petizione viene iscritta all’ordine del giorno del primo Consiglio provinciale successivo e trattata nelle forme previste da apposite disposizioni regolamentari del Consiglio;
b) quando la petizione ha la forma dell’invito a prendere determinate decisioni, entro sessanta giorni la commissione traduce l’invito in un indirizzo rivolto al Consiglio o alla Giunta provinciale, che viene iscritto all’ordine del giorno del primo Consiglio provinciale successivo e trattato nelle forme previste da apposite disposizioni regolamentari del Consiglio.
3. Se la petizione raccoglie almeno duecento firme o, in caso di sottoscrizioni successive, le raggiunge entro centottanta giorni dalla sua presentazione, nei venti giorni successivi il primo firmatario è invitato a illustrarla presso la competente commissione del Consiglio provinciale. Per la trattazione successiva si applica il comma 2.
4. Gli atti relativi alla trattazione delle petizioni sono pubblicati anche nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione, che informa sul loro esito; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli altri atti consiliari.

Sezione II
Pritani

Art. 9
Definizione

1. I pritani sono diciannove persone iscritte nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale, selezionate in maniera casuale fra gli iscritti in un apposito elenco, con i compiti propositivi e consultivi disciplinati da questa legge.
2. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui è effettuata la selezione casuale dei pritani in maniera da garantire l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità della selezione, e in modo che ogni genere sia rappresentato da almeno nove pritani.

Art. 10
Elenco per la nomina dei pritani

1. L’elenco per la nomina del pritani è costituito e aggiornato dalla Provincia. L’iscrizione nell’elenco è fatta previa domanda alla Provincia, anche per il tramite dei comuni. L’iscrizione non ha scadenza, salva la possibilità di presentare domanda per essere cancellati dall’elenco.
2. Non possono essere iscritti all’elenco i cittadini che hanno subito condanne definitive in giudizi penali o sono stati assolti in base a una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3. Sono sospesi dall’elenco, per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, i sindaci, gli assessori e i presidenti dei consigli comunali, i presidenti e gli assessori delle comunità, i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11
Richiesta di selezione

1. I pritani sono nominati dal Presidente della Provincia usando i criteri di selezione casuale stabiliti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale o di uno dei suoi componenti, di almeno dieci comuni che hanno complessivamente almeno ventimila residenti o di duemilacinquecento residenti in provincia, con le modalità stabilite dal capo III. La richiesta contiene l’oggetto su cui devono discutere i pritani. La commissione per la partecipazione decide sulla sua ammissibilità in base ai parametri individuati nei capi III e IV.

Art. 12
Riunioni

1. La prima riunione dei pritani è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla data di selezione dei pritani.
2. Nella prima riunione i pritani eleggono il loro presidente, scegliendolo fra i pritani stessi. I pritani deliberano a maggioranza dei componenti selezionati.
3. I pritani hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione.
4. I pritani si riuniscono presso la sede messa a disposizione dal Consiglio provinciale, che fornisce loro l’assistenza dei suoi uffici.
5. Nel corso delle riunioni i pritani ascoltano chi ha presentato la domanda di selezione. Su richiesta di ogni pritano o degli interessati il presidente convoca ulteriori esperti o interessati. Le audizioni sono pubbliche.
6. Disposizioni regolamentari del Consiglio provinciale disciplinano le modalità di svolgimento delle riunioni.

Art. 13
Decisioni

1. I pritani esprimono le loro proposte nella forma degli atti trattati dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. Queste proposte sono messe all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio o della Giunta provinciale, con le modalità stabilite da disposizioni regolamentari del Consiglio e della Giunta. Se il Consiglio o la Giunta non ne completano la trattazione nei sessanta giorni successivi i pritani possono proporre una mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale.
2. Le decisioni dei pritani sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, nelle sezioni dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d’informazione locali.

Sezione III
Consultazioni

Art. 14
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta provinciale, prima dell’approvazione di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali, promuovono la consultazione degli interessati. Gli interessati sono identificati, fra l’altro, pubblicando apposti inviti nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale, mettendo a disposizione la documentazione che sta a fondamento della proposta. I resoconti delle consultazioni, che possono essere effettuate anche per via elettronica, e la relativa documentazione sono resi pubblici con modalità analoghe. I termini e i risultati delle consultazioni sono riassunti nelle motivazioni o nelle relazioni che accompagnano gli atti.

Sezione IV
Dibattito pubblico

Art. 15
Principi

1. Questa sezione disciplina la procedura di partecipazione relativa a opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale in modo da garantire che la decisione avvenga:
a) in un contesto informato e imparziale;
b) assumendo il dibattito pubblico come modalità principale per procedere;
c) includendo nella discussione tutti coloro che sono coinvolti dalle conseguenze della decisione.

Art. 16
Iniziativa

1. In vista di opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale, e in particolare di nuove opere il cui costo complessivo è superiore a due milioni di euro o che devono essere sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica, prima di adottare qualsiasi atto in materia la Giunta o il Consiglio provinciale, in relazione alle materie di loro competenza, possono organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento. Possono avanzare domanda di organizzare un dibattito pubblico, inoltre:
a) il soggetto pubblico o privato che propone l’intervento;
b) un soggetto che contribuisce direttamente al finanziamento dell’intervento;
c) gli enti locali direttamente interessati;
d) almeno millecinquecento persone. In tal caso la domanda preliminare, sottoscritta da non più di sette promotori, è indirizzata alla commissione per la partecipazione.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda la commissione per la partecipazione decide sulla sua ammissibilità, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei promotori. Nel caso previsto dal comma 1, lettera d), quindi, la domanda preliminare è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale ed è aperta alle sottoscrizioni, che sono chiuse nei novanta giorni successivi.

Art. 17
Svolgimento del dibattito

1. La commissione per la partecipazione dispone l’apertura del dibattito e:
a) ne stabilisce la durata, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;
b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione degli interessati, promuovere la partecipazione e assicurare l’imparzialità nella conduzione del dibattito, il rilievo paritario di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti del dibattito;
c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e definendone i compiti.
2. Le deliberazioni della commissione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale.
3. L’apertura del dibattito pubblico sospende l’adozione o l’attuazione degli atti di competenza provinciale connessi all’intervento oggetto del dibattito, quando questi possono anticipare o pregiudicare il suo esito. La commissione per la partecipazione indica gli atti amministrativi da sospendere.
4. Il regolamento di esecuzione stabilisce le ulteriori modalità del dibattito.

Art. 18
Conclusione

1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile consegna alla commissione un rapporto che riferisce della procedura adottata, degli argomenti discussi e delle proposte avanzate.
2. La commissione verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo e dispone la pubblicazione del rapporto sul Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni dedicate alla partecipazione dei siti internet del Consiglio o della Giunta provinciale.
3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto il soggetto competente per la realizzazione dell’opera o dell’intervento, con le stesse modalità, dichiara se intende:
a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
b) proporre modifiche al progetto, indicandole;
c) sostenere il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, senza variazioni, motivando le ragioni della scelta.
4. La dichiarazione prevista dal comma 3 di quest’articolo fa venire meno la sospensione prevista dall’articolo 17, comma 3.

Capo III
Iniziativa popolare

Art. 19
Oggetto dell’iniziativa

1. L’iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti.
2. Un progetto di legge d’iniziativa popolare può essere presentato in Consiglio provinciale quando raccoglie almeno duemilacinquecento sottoscrizioni entro centottanta giorni dalla consegna ai promotori dei relativi moduli. Se la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra il numero dei sottoscrizioni è ridotto a cinquecento persone residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Se non viene raggiunto il numero di sottoscrizioni richiesto i promotori possono trasformare l’iniziativa popolare in una petizione.

Art. 20
Presentazione

1. Il progetto di legge d’iniziativa popolare è depositato da almeno tre promotori presso la presidenza del Consiglio provinciale.
2. Entro quindici giorni dal deposito la commissione per la partecipazione dichiara inammissibile il progetto di legge esclusivamente se esso:
a) è in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
b) è in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
c) è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana;
d) esula manifestamente dalle competenze della Provincia;
e) non è conforme a questa legge.
3. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità è motivato, è tempestivamente comunicato ai primi tre promotori e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. La raccolta delle sottoscrizioni inizia dopo che la commissione per la partecipazione ha comunicato ai promotori che il progetto è ammissibile.
5 Dopo la verifica sulla regolarità della firme da parte della commissione per la partecipazione il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto, entro dieci giorni, alla competente commissione del Consiglio provinciale. I primi tre promotori hanno diritto di partecipare ai lavori della commissione, anche facendosi assistere da esperti, con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale.
6. Se il Consiglio provinciale non ha approvato o respinto il progetto di legge entro quattordici mesi dalla sua presentazione esso è sottoposto a referendum con le modalità previste da questa legge per il referendum propositivo, senza che sia necessario raccogliere le relative sottoscrizioni.
7. Se l’esame dell’iniziativa è interrotto per la fine della legislatura provinciale i termini previsti da quest’articolo sono computati nuovamente a partire dall’assegnazione alla commissione consiliare competente nella legislatura successiva.
8. Per quanto non previsto da questo capo si applica quanto disposto da questa legge per i referendum.

Art. 21
Audizione pubblica

1. I promotori del progetto di legge d’iniziativa popolare possono presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica, organizzata dalla presidenza del Consiglio provinciale. All’audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell’audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d’informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.

Art. 22
Referendum propositivo semplificato

1. Se un progetto di legge d’iniziativa popolare è stato approvato con modificazioni sostanziali dal Consiglio provinciale i promotori possono promuovere un referendum propositivo, ai sensi e con le modalità stabilite dal capo IV, sezione IV. La commissione per la partecipazione decide sul carattere sostanziale delle modificazioni. In caso di approvazione della proposta di iniziativa popolare il Presidente della Provincia promulga quest’ultima e dichiara l’abrogazione dell’atto approvato dal Consiglio provinciale.

Capo IV
Referendum

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 23
Ambito di applicazione

1. Possono essere oggetto di referendum tutti gli atti della Provincia, nei limiti e nelle forme stabilite da questa legge.
2. Possono essere sottoposti a referendum, in particolare, tutti gli atti amministrativi generali. Possono essere sottoposti a referendum, inoltre, gli altri atti amministrativi, se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni,:
a) comportano uscite per oltre cinque milioni di euro;
b) comportano uscite periodiche e una singola uscita supera un milione di euro;
c) riguardano progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
d) riguardano programmi disciplinati dalla legge sulla programmazione provinciale.

Art. 24
Richiesta del referendum

1. La richiesta di referendum abrogativo, propositivo o confermativo d’iniziativa popolare è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale da almeno dieci elettori iscritti nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale.
2. La richiesta di referendum consultivo è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale da almeno dieci persone residenti in provincia di Trento che hanno compiuto sedici anni di età.
3. I presentatori indicano tre promotori incaricati di rappresentarli, cui sono inviate tutte le comunicazioni relative al referendum.
4. I presentatori possono costituirsi in comitato. Il comitato può depositare uno statuto presso la presidenza del Consiglio provinciale. Lo statuto può determinare il modo per sostituire i promotori.
5. La richiesta deve contenere:
a) i nomi dei promotori, la loro residenza e un indirizzo per contattarli;
b) la documentazione inerente l’oggetto del referendum;
c) una relazione riguardante il contenuto e gli obiettivi dell’iniziativa;
d) l’indicazione dei comuni interessati, se la votazione referendaria si deve svolgere a livello di singoli comuni.
6. La presidenza del Consiglio provinciale controlla entro due giorni se la domanda contiene tutti gli elementi previsti dal comma 5. Quindi invia la richiesta alla commissione per la partecipazione.
7. Le comunicazioni relative ai referendum d’iniziativa degli altri soggetti individuati da questa legge sono inviate al Presidente del Consiglio provinciale per le richieste provenienti dal Consiglio provinciale, a un sindaco designato per le richieste provenienti dai comuni, al Presidente della Provincia per le richieste provenienti dalla Giunta provinciale.
8. La proposta di referendum d’iniziativa comunale s’intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al Consiglio provinciale la decisione dell’ultimo comune. Questa decisione dev’essere presentata entro sei mesi dalla prima.

Art. 25
Valutazione sull’ammissibilità della proposta

1. Entro sessanta giorni dalla data prevista dall’articolo 24, comma 6, la commissione per la partecipazione decide motivatamente sull’ammissibilità della proposta e informa la presidenza del Consiglio provinciale e i promotori sull’esito della valutazione.
2. In caso di rilievi mossi dalla commissione i promotori possono presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione decide motivatamente sull’ammissibilità della proposta, in via definitiva. La decisione viene comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e ai promotori per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Se l’esito della valutazione è positivo viene consegnato ai promotori il numero di moduli per la raccolta delle firme da loro richiesto. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni decorre dalla consegna dei moduli. Su richiesta possono essere ottenuti ulteriori moduli durante la fase di raccolta delle firme.
4. Se il referendum consultivo, il referendum propositivo o il referendum abrogativo riguardano materie disomogenee la commissione dispone la separazione dei quesiti.
5. La commissione può giudicare inammissibile la proposta esclusivamente per contrasto con questa legge.
6. I nomi dei promotori e le informazioni sulla proposta sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti del Consiglio e della Giunta.

Art. 26
Modalità di sottoscrizione

1. Il regolamento di esecuzione approva i moduli per la raccolta delle firme, che sono predisposti dalla presidenza del Consiglio provinciale. Su questi moduli è riportato il quesito e la relazione prevista dall’articolo 24, comma 5, lettera c).
2. Il sottoscrittore indica nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune in cui è residente o dove è iscritto nelle liste elettorali.
3. Previa intesa con il consiglio delle autonomie locali il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità con cui i moduli possono essere sottoscritti presso ogni comune.
4. La raccolta delle firme può avvenire anche via posta elettronica certificata o direttamente tramite sistemi di raccolta elettronica, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
5. Le sottoscrizioni sono autenticate dai soggetti e con le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. L’autenticazione contiene l’indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva; in questo caso, oltre alla data, indica il numero delle firme contenute nel foglio autenticato.
7. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del Consiglio provinciale, oppure che sono residenti nel comune. I certificati sono rilasciati entro cinque giorni dalla richiesta. Quando i firmatari di un foglio sono tutti iscritti nelle liste elettorali di un comune i certificati collettivi possono essere sostituiti da una dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme.

Art. 27
Trasformazione della modalità di presentazione

1. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessario per un referendum i promotori possono chiedere che la proposta sia convertita in iniziativa popolare o in petizione, in base al numero di sottoscrizioni raccolte.

Art. 28
Esame della regolarità della proposta

1. Subito dopo la presentazione della proposta la commissione per la partecipazione verifica la sua regolarità. La proposta è regolare quando:
a) i moduli dei firmatari sono consegnati entro i termini;
b) le firme sono regolarmente autenticate;
c) sono stati depositati i certificati che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni per l’elezione del Consiglio provinciale o la loro residenza in provincia;
d) le firme regolari raggiungono il numero minimo previsto.
2. Entro venti giorni dalla data in cui sono depositate le firme e i relativi certificati sono pervenuti alla presidenza del Consiglio la commissione per la partecipazione esamina la regolarità delle sottoscrizioni, anche sulla base di verifiche a campione. La decisione è motivata e viene comunicata ai promotori. Entro dieci giorni i promotori possono rettificare gli eventuali vizi formali o presentare le proprie considerazioni in materia. Nei tre giorni successivi la commissione decide motivatamente in via definitiva se la proposta è regolare. In caso positivo la decisione e la relativa documentazione sono trasmessi entro cinque giorni ai promotori e al Presidente del Consiglio provinciale o al Presidente della Provincia, a seconda della loro competenza. In caso negativo la decisione è immediatamente comunicata ai promotori.
3. Il Presidente del Consiglio provinciale o il Presidente della Provincia pubblicano immediatamente un avviso sull’esito dell’esame nel Bollettino ufficiale della regione e nelle sezioni del sito del Consiglio o della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti del Consiglio o della Giunta.

Art. 29
Trasparenza

1. I promotori comunicano alla presidenza del Consiglio provinciale le fonti e l’ammontare dei loro finanziamenti, inclusi quelli spesi per la raccolta delle firme e per la propaganda referendaria, se i singoli importi superano i 5.000 euro.
2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 500 a 5.000 euro. Per l’applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 30
Informazione

1. In coincidenza con l’inizio della raccolta delle firme i comuni informano i residenti sui termini per la raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando a tal fine tutte le modalità di pubblicizzazione delle loro attività altrimenti in uso.
2. Fra il trentesimo e il quarantesimo giorno precedente la data stabilita per il voto la presidenza del Consiglio provinciale invia agli aventi diritto al voto un opuscolo contenente:
a) l’indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi;
b) una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito, e la sua completa formulazione;
c) la posizione dei promotori e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale;
d) l’indicazione di tutti i finanziamenti superiori a 5.000 euro, dei loro importi e della loro provenienza, sulla base delle comunicazioni previste dall’articolo 29. Se dopo la stampa dell’opuscolo emergono ulteriori finanziamenti essi sono divulgati dalla presidenza del Consiglio provinciale;
e) un facsimile della scheda di voto;
f) la descrizione delle modalità di votazione e di scrutinio.
3. La presidenza del Consiglio provinciale garantisce a tutti eguali spazi per illustrare la loro posizione ai sensi del comma 2, lettera c).
4. Le consultazioni sono annunciate dalla presidenza del Consiglio provinciale prima del giorno in cui si svolgono, facendo pubblicare avvisi nel Bollettino ufficiale della regione, nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione, negli organi d’informazione locali.

Art. 31
Giornata elettorale

1. Le votazioni possono avere luogo ogni anno in tre domeniche, comprese nei periodi fra il 15 gennaio e il 15 giugno e fra il 15 settembre e il 15 dicembre, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Le date sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento. I seggi restano aperti dalla ore 6 alle ore 22.
2. Il Presidente della Provincia stabilisce la data delle votazioni relative a ogni referendum individuando fra quelle stabilite in base al comma 1 quella immediatamente successiva distante almeno cinquanta giorni dalla comunicazione inviatagli ai sensi dell’articolo 28, comma 2. Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione
3. Quando nella stessa domenica sarebbero messi in votazione meno di tre referendum il Presidente della Provincia può decretare per una sola volta il rinvio delle votazioni alla data prestabilita successiva.
4. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum, per quelle che riguardano la votazione e lo scrutinio si applica la disciplina per le elezioni del Consiglio provinciale.

Art. 32
Voto elettronico e postale

1. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità per il voto elettronico, per posta elettronica con firma digitale e per il voto postale, approvando il modello delle schede per la votazione.

Art. 33
Risultato del referendum

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici elettorali la commissione per la partecipazione accerta pubblicamente il numero complessivo di coloro che hanno partecipato alla votazione, somma i voti favorevoli e i voti contrari e proclama i risultati del referendum. Di queste operazioni è redatto un verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la maggioranza dei votanti si esprime in suo favore.
3. Il Presidente della Provincia proclama immediatamente i risultati del referendum; entro tre giorni il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione.

Sezione II
Referendum consultivo

Art. 34
Oggetto

1. Il referendum consultivo riguarda questioni disciplinate o che possono essere disciplinate da:
a) leggi provinciali;
b) regolamenti di esecuzione;
c) deliberazioni della Giunta provinciale;
d) altri atti amministrativi della Provincia.
2. Il risultato di un referendum consultivo è l’espressione di una proposta o di un parere non vincolante.
3. L’oggetto sottoposto a referendum consultivo si compone di una proposta o di un elenco di proposte concorrenti e di un quesito che descrive in forma breve e comprensibile gli obiettivi della consultazione, in modo da escludere dubbi sul significato del voto. Il testo del quesito può essere riformulato dalla commissione per la partecipazione, sentiti i promotori.

Art. 35
Requisiti

1. Può essere indetto un referendum consultivo quando:
a) entro novanta giorni la relativa richiesta raccoglie almeno cinquemila sottoscrizioni;
b) lo chiede un terzo dei componenti del Consiglio provinciale;
c) lo chiede la Giunta provinciale o uno dei suoi componenti;
d) lo chiedono almeno cinque comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno diecimila persone.
2. Sulle questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra, inoltre, può essere indetto un referendum se entro novanta giorni sono raccolte almeno mille sottoscrizioni di residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale.
3. Se un referendum consultivo ha un oggetto che si riferisce solo a una parte della provincia la richiesta può prevedere che il referendum sia effettuato solo nella parte di provincia interessata. In tal caso il numero delle firme si riduce al 2 per cento dei residenti nei comuni interessati.
4. I comuni che non sono stati compresi nella zona individuata ai sensi del comma 3 possono partecipare alla consultazione; la relativa richiesta dev’essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della richiesta di referendum.
5. La commissione per la partecipazione si pronuncia sulla corretta individuazione dei comuni interessati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
6. Se il referendum è dichiarato ammissibile non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di urgenza.

Art. 36
Consultazioni riguardanti una pluralità di proposte

1. I promotori possono chiedere che la loro proposta sia votata assieme ad altre proposte che riguardano lo stesso argomento. La commissione per la partecipazione si pronuncia in materia.
2. Nel voto su una pluralità di proposte concorrenti sono utilizzate schede che cumulano le proposte, dando anche la possibilità di respingerle tutte. La votazione è effettuata scegliendo la sola proposta preferita oppure indicando nell’ordine di gradimento le proposte preferite. Se la somma dei voti favorevoli all’accoglimento di ogni proposta supera quella dei voti favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze, assegnando alle seconde preferenze in ordine di gradimento la metà del peso delle prime preferenze, alle terze preferenze la metà del peso delle seconde e così via. Alla preferenza unica è attribuito il doppio del peso. Il regolamento disciplina le modalità di votazione e il computo dei voti.

Art. 37
Seguito del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum la Giunta o il Consiglio provinciale, a seconda delle loro competenze, si esprimono motivatamente sul suo esito, individuando le modalità con cui intendono recepirne i risultati, i relativi termini e pubblicando gli atti con cui si sono espressi nella sezione dei loro siti dedicata alla partecipazione. Se il Consiglio o la Giunta provinciale non si esprimono i promotori possono chiedere che della questione siano investiti i pritani, con le modalità stabilite dal capo II, sezione II, e senza che la richiesta debba essere sottoscritta dai soggetti indicati nell’articolo 11.

Sezione III
Referendum confermativo

Art. 38
Oggetto

1. Il referendum confermativo riguarda, in alternativa:
a) il testo di una legge provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stata pubblicata, la domanda se l’elettore è favorevole a esse;
b) il testo di un regolamento provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stato pubblicato, la domanda se l’elettore è favorevole a esse;
c) il testo di un atto amministrativo della Provincia o di singole sue disposizioni, i suoi estremi e la domanda se l’elettore è favorevole a esse.
2. La commissione per la partecipazione appone al quesito una denominazione riassuntiva precisa, sentiti i promotori.

Art. 39
Requisiti e seguito del referendum

1. La richiesta di referendum è presentata entro sette giorni dalla pubblicazione della legge o del regolamento sottoposto a referendum nel Bollettino ufficiale della Regione o – per gli atti amministrativi – nel sito internet della Provincia. Nel caso dei regolamenti e degli atti amministrativi la richiesta sospende l’efficacia dell’atto, e viene pubblicata con le stesse modalità di quest’ultimo. Nel caso delle leggi la richiesta sospende l’efficacia dell’atto se le leggi stesse lo prevedono.
2. La richiesta è sottoposta a referendum se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro novanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra, esclusivamente se la sottoscrivono entro novanta giorni almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Per gli atti amministrativi il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
3. Il referendum è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.
4. In caso di sottoposizione dell’atto a referendum la sua efficacia è ulteriormente sospesa fino al decreto del Presidente della Provincia che proclama i risultati del referendum; in caso contrario l’atto acquista efficacia in base alle sue previsioni. Se le disposizioni sottoposte a referendum non sono approvate il Presidente della Provincia ne dichiara l’abrogazione, nel decreto previsto dall’articolo 33, comma 3.

Sezione IV
Referendum propositivo

Art. 40
Oggetto

1. Il referendum propositivo riguarda:
a) progetti di legge provinciale;
b) progetti di regolamento provinciale;
c) progetti di atti amministrativi della Provincia.

Art. 41
Requisiti e seguito del referendum

1. Il referendum propositivo è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mochena o cimbra, inoltre, se entro centottanta giorni la sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale.
2. Il referendum propositivo è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.
3. Entro centottanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni il Consiglio o la Giunta provinciale possono approvare la proposta oppure una controproposta; quest’ultima è sottoposta a referendum in concorrenza con la proposta.
4. Nel voto sono usate schede che consentano di approvare o la proposta, o la controproposta, o di respingerle entrambe. Se la somma dei voti favorevoli all’accoglimento di ambo le proposte supera la somma dei voti favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze.
5. Il Presidente della Provincia promulga o emana l’atto sottoposto a referendum, se esso è approvato.

Sezione V
Referendum abrogativo

Art. 42
Oggetto

1. Il referendum abrogativo è un quesito sull’abrogazione di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi della Provincia o di singole loro disposizioni. L’oggetto del quesito è formulato in termini chiari e sintetici.

Art. 43
Requisiti e seguito del referendum

1. Il referendum abrogativo è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, esclusivamente se entro centottanta giorni la sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale.
2. Il referendum abrogativo è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.
3. Se prima della data di svolgimento della consultazione le disposizioni oggetto di referendum sono abrogate il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con decreto l’annullamento del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia.
4. Se il risultato del referendum è favorevole all’abrogazione il Presidente della Provincia, nel decreto previsto dall’articolo 33, comma 3, dichiara l’abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum. L’abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
5. Il Presidente della Provincia può sospendere gli effetti del referendum per un massimo di centoventi giorni dalla data della pubblicazione dei suoi risultati.

Capo V
Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(legge elettorale provinciale)

Art. 44
Integrazione dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:
“1 bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l’elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite per le iniziative popolari dalla legge provinciale sulla democrazia diretta.”.

Art. 45
Modificazione dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:
“2. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi ha esercitato queste funzioni per più di nove anni. Non è rinominabile alla carica di assessore chi ha svolto queste funzioni per più di nove anni. Non è eleggibile alla carica di consigliere provinciale chi è ha esercitato queste sole funzioni per più di quattordici anni, o ha esercitato funzioni di consigliere, assessore o Presidente della Provincia per più di nove anni complessivi.”

Art. 46
Inserimento dell’articolo 21 bis nella legge elettorale provinciale

1. Dopo l’articolo 21 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:
“Art. 21 bis
Pubblicità della situazione patrimoniale
1. Se un consigliere provinciale non rende nota la sua situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e delle sue disposizioni attuative, la presidenza del Consiglio provinciale cessa la corresponsione di qualsiasi trattamento economico o rimborso a carico del Consiglio e a favore del consigliere. La corresponsione riprende a decorrere dalla pubblicazione delle relative informazioni, senza recupero delle somme non corrisposte.”.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 47
Disposizioni penali

1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale si applicano a questa legge le disposizioni penali di cui al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

Art. 48
Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum, alle iniziative popolari e alle altre modalità di partecipazione previste da questa legge sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 49
Disposizioni transitorie

1. La prima commissione per la partecipazione è nominata entro sessanta giorni dal’entrata in vigore di questa legge.
2. Il regolamento di esecuzione di questa legge è approvato entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale. Se questo termine non è rispettato il Presidente della Provincia informa la commissione sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per l’attuazione della legge.

Art. 50
Abrogazioni

1. La legge provinciale 5 maggio 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali), è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE in formato PDF

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